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Decreto 24 dicembre 2025
Decreto 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 2417/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice dott. Marco Tricerri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, rappresentata dall'Avv. SOLLITTO GIUSEPPE ); P.IVA_1 C.F._1 vista la successiva integrazione documentale;
rilevato che con decreto del 18/11/2025 il ricorrente è stato invitato, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., ad integrare la documentazione allegata al ricorso “entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto” in quanto “non risulta documentato l'invio e la ricezione della diffida ad adempiere, atteso che il doc. 5 è incompleto e nell'ultima pagina illeggibile (sicché non è dato sapere a quale dei destinatari fosse indirizzato); rilevato che il suddetto decreto è stato comunicato a cura della Cancelleria in data 18/11/2025 e, di conseguenza, il termine assegnato al ricorrente è spirato in data 18/12/2025; rilevato che con memoria depositata il 19/12/2025 il ricorrente ha prodotto sub doc. 8 documentazione identica a quella già allegata al ricorso, in particolare: risulta depositata la medesima cartolina di invio già prodotta sub doc. 5 e la medesima lettera di diffida già presente tra quelle allegate al ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non abbia ottemperato all'invito ad integrare la domanda monitoria in quanto nessuna produzione documentale è stata svolta entro il termine assegnato e, comunque, in allegato alla memoria tardivamente depositata non è stato prodotto alcun documento diverso ed ulteriore rispetto a quelli già in atti e valutati non idonei a provare la domanda monitoria;
ritenuto che la documentazione in atti non consenta di provare l'invio e la ricezione delle diffide ad adempiere indirizzate ai rispettivi debitori, in quanto l'unica cartolina postale in atti, parzialmente illeggibile, non riporta il nominativo di alcuno dei soggetti indicati come debitori, né sussiste alcun elemento che consenta di verificare la riferibilità di tale cartolina alle lettere di diffida;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.
1 Si comunichi al ricorrente.
Cuneo, 23/12/2025
Il Giudice dott. Marco Tricerri
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice dott. Marco Tricerri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, rappresentata dall'Avv. SOLLITTO GIUSEPPE ); P.IVA_1 C.F._1 vista la successiva integrazione documentale;
rilevato che con decreto del 18/11/2025 il ricorrente è stato invitato, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., ad integrare la documentazione allegata al ricorso “entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto” in quanto “non risulta documentato l'invio e la ricezione della diffida ad adempiere, atteso che il doc. 5 è incompleto e nell'ultima pagina illeggibile (sicché non è dato sapere a quale dei destinatari fosse indirizzato); rilevato che il suddetto decreto è stato comunicato a cura della Cancelleria in data 18/11/2025 e, di conseguenza, il termine assegnato al ricorrente è spirato in data 18/12/2025; rilevato che con memoria depositata il 19/12/2025 il ricorrente ha prodotto sub doc. 8 documentazione identica a quella già allegata al ricorso, in particolare: risulta depositata la medesima cartolina di invio già prodotta sub doc. 5 e la medesima lettera di diffida già presente tra quelle allegate al ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non abbia ottemperato all'invito ad integrare la domanda monitoria in quanto nessuna produzione documentale è stata svolta entro il termine assegnato e, comunque, in allegato alla memoria tardivamente depositata non è stato prodotto alcun documento diverso ed ulteriore rispetto a quelli già in atti e valutati non idonei a provare la domanda monitoria;
ritenuto che la documentazione in atti non consenta di provare l'invio e la ricezione delle diffide ad adempiere indirizzate ai rispettivi debitori, in quanto l'unica cartolina postale in atti, parzialmente illeggibile, non riporta il nominativo di alcuno dei soggetti indicati come debitori, né sussiste alcun elemento che consenta di verificare la riferibilità di tale cartolina alle lettere di diffida;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.
1 Si comunichi al ricorrente.
Cuneo, 23/12/2025
Il Giudice dott. Marco Tricerri
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