Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 14406/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to PERDICHIZZI GIANLUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to CASAGLI MARGHERITA ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Riliquidazione trattamento pensionistico.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere stato dipendente della Parte_1 CP_1 società Enel s.p.a. e perciò iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da di CP_1
[...]
senza ottenere alcun riscontro. CP_2
Richiamava, a sostegno delle proprie ragioni giudiziali, le novità introdotte dalla L. 335/95 (c.d. riforma Dini) che, nel novellare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare (col dichiarato obiettivo di abbandonare il criterio di liquidazione “retributivo” a favore di quello “contributivo”, onde ancorare l'entità della pensione ai contributi previdenziali effettivamente versati durante la vita lavorativa), aveva avviato un percorso di progressivo trasferimento a delle posizioni assicurative CP_1 facenti capo a tra cui quelle relative all'ex Fondo di previdenza per i Controparte_3 dipendenti di Enel e delle aziende elettriche private, i Decreti Legislativi recanti la disciplina transitoria da un regime pensionistico, con particolare riferimento al D.lgs. 562/96.
Evidenziava che, in virtù della normativa richiamata, per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, potessero far valere un'anzianità contributiva di almeno
18 anni interi, la pensione era interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335, che per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 il regime era quella disciplinato dalla previgente normativa del fondo, che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non poteva in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (imponibile AGO n.d.r.);
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera, a) della legge 8 agosto 1995, n. 335 (imponibile Fondo n.d.r.).
Deduceva, inoltre, che dal 1° gennaio 1997 i contributi andavano versati sulla base del c.d. imponibile AGO di cui all'art. 12, L. 153/69, che comprendeva tutto ciò che il lavoratore avesse ricevuto dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, che sino al 31 dicembre 1996 la contribuzione e la pensione andavano calcolati sulla base del c.d. imponibile fondo EL (art. 1, comma 12, lett. a, L. 335/95), che l'imponibile AGO, onnicomprensivo, era in evidenza superiore all'imponibile . CP_4
2 Evidenziava come il legislatore, in ragione del maggior favore del calcolo pensionistico sulla base del vecchio criterio retributivo, aveva introdotto un meccanismo perequativo, con l'art. 3, comma 2, D.lgs.
562/96, in ragione del quale una pensione liquidata interamente secondo il criterio retributivo non potesse eccedere il più favorevole tra i due tetti previsti sub lett. a) e lett. b) di tale norma.
Con il D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314 a partire dal 1° gennaio 1998 si era registrata la coincidenza tra reddito imponibile pensionistico e reddito imponibile AGO e il definitivo superamento dell'utilizzo dell'imponibile Fondo per il computo dei contributi previdenziali.
Censurava l'evidente errore di calcolo in cui l' era incorso, avendo veicolato il calcolo del CP_5 tetto AGO (alias tetto a) all'imponibile retributivo su cui il datore a suo tempo aveva versato i contributi previdenziali. In altri termini, erano state applicate al calcolo del tetto AGO le norme previste dal D.lgs. 562/96 per il calcolo della pensione e, pertanto, utilizzato l'imponibile retributivo Fondo EL sino al 31 dicembre 1996 (art. 2, comma 3) e l'imponibile retributivo AGO soltanto a partire dal 1° gennaio 1997. Nel calcolare il tetto a) si imponeva invece il rispetto del tenore letterale del disposto di legge (che rimanda alle sole “norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria”) e quindi l'utilizzo, quale base di computo, del solo imponibile retributivo AGO per tutto il periodo di riferimento (vale a dire, l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di Enel S.p.a.), e quindi anche per quell'arco temporale, antecedente al 31/12/1996, durante il quale i contributi previdenziali sono stati assolti sull'imponibile Fondo EL.
Adoperando una base imponibile retributiva inferiore (imponibile anziché il maggior CP_4 imponibile AGO, sino al 31/12/1996), aveva abbassato illegittimamente la soglia rappresentata CP_1 dal tetto a) o tetto AGO. Così operando, aveva finito per compromettere il meccanismo bifasico di armonizzazione, falsando sia la corretta individuazione del maggiore (più favorevole) tra i due tetti
(invertendone il rapporto, atteso che usualmente il tetto AGO è più elevato del tetto Fondo in ragione della maggior base retributiva di calcolo del primo rispetto a quella del secondo) sia la parametrazione tra quest'ultimo e la pensione virtuale (calcolata secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici).
Conclusivamente, l'impatto negativo sulla pensione in pagamento era così spiegato:
Nel caso in cui la pensione virtuale fosse risultata:
▪ superiore ad entrambi i tetti (quindi, anche nell'eventualità che il tetto AGO, pur calcolato da CP_1 in misura inferiore al dovuto, risultasse comunque maggiore rispetto al tetto Fondo); oppure
▪ superiore al tetto Fondo illegittimamente computato da come maggiore rispetto al tetto CP_1
AGO (sempre calcolato contra legem al ribasso);
3 la prima avrebbe subito una decurtazione illegittima, poiché abbassata sino ad una soglia massima (il maggiore tra i due tetti) inferiore a quella di legge.
***
Alla luce di quanto premesso, allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) «accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il tetto CP_1 massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98;
c) condannare, perciò, l' convenuto a: CP_5
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa alle dipendenze di ENEL S.p.a.) e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo di parametrazione tra trattamento corrispostogli secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato da Cass. 12161/19;
c4) in via generica, corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettantigli (sia per i ratei già maturati e liquidati, nel rispetto del termine di decadenza ultra-triennale dalla presentazione della presente domanda giudiziale, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA e IVA) a distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1 di seguito dedotte.
4 INTERESSE AD AGIRE
Eccepisce parte resistente la carenza di interesse ad agire in capo allo , evidenziando come Pt_1 lo stesso appaia non comprensibile né allegato e dedotto da pate ricorrente, non essendo indicate neanche teoricamente le pretese differenze di pensione, né fornito alcun dato dal quale poter ipotizzare un vantaggio economico dall'accoglimento della propria domanda. Il ricorso, secondo tale tesi, andrebbe qualificato come «nullo».
Al di là dell'erroneità delle conseguenze che parte resistente pretende di trarre dalla propria eccezione, essendo l'interesse ad agire condizione dell'azione (Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), la cui carenza può dar luogo a pronuncia di inammissibilità (e non già di nullità), l'eccezione appare infondata.
È sul punto sufficiente richiamare le motivazioni rese da uno dei numerosi precedenti resi dalla giurisprudenza di questo distretto in fattispecie analoghe, secondo cui:
«la valutazione dell'interesse ad agire, condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda, deve essere effettuata alla luce della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda.
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente ha domandato al Tribunale di Milano di accertare e CP_ dichiarare la corretta interpretazione - a suo dire disattesa dall' - dei criteri normativi inerenti alla liquidazione della propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una condanna generica dell'istituto al pagamento delle differenze di trattamento eventualmente dovutegli.
Le domande, così proposte, dunque sono sorrette dall'interesse a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della riscontrata violazione» (App. Milano, sez. lav., 21 dicembre 2023, n. 1195).
DECADENZA EX ART. 47 DPR N. 639/1970
Parte resistente eccepisce altresì l'intervenuta decadenza del ricorrente, ex art. 47 DPR n. 639/1970, mod. dall'art. 4, DL n. 384/1992, conv. in legge n. 438/1992, dal diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica. Allega che, nella fattispecie, «la ricorrente, ha presentato in data 14 novembre
2001 la domanda amministrativa per il conseguimento del trattamento pensionistico in godimento che gli veniva liquidato con decorrenza 1/2002. Pertanto, dal momento che la ricorrente dopo la domanda amministrativa del 2001 non ha proposto, in sede giudiziale, alcuna altra domanda o ricorso con riferimento alla prestazione pensionistica – lamentando l'irregolarità dell'importo erogato ovvero
5 qualsiasi altra questione attinente al trattamento percepito - la proposizione del ricorso giurisdizionale, depositato il 21 novembre 2022»
L'eccezione risulta inammissibile, in quanto irritualmente formulata. Totalmente erronei risultano i riferimenti circostanziali e temporali allegati nella memoria con riferimento a tale eccezione, con ogni verosimiglianza riferiti ad altro ricorso giurisdizionale relativo ad altra ricorrente. Va, ad ogni modo, rilevato come la domanda di parte ricorrente risulti espressamente limitata alle differenze di trattamento spettanti per i ratei già maturati e liquidati, nel rispetto del termine di decadenza ultra-triennale dalla presentazione della domanda giudiziale, sulla base della natura mobile della decadenza de quo.
NEL MERITO
Il ricorso appare fondato.
È sufficiente richiamare, le motivazioni rese dalla Corte d'Appello di Milano (est. Mantovani, n.
145/2024), in fattispecie analoga a quella odierna: CP_ «[il pensionato] lamenta l'erronea applicazione, da parte dell dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n.
658/96 (…)… Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i qualideve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 90% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel Telefonici”, che esclude dalla CP_4 base pensionabile alcune voci retributive. E' controversa, invece, l'interpretazione della lettera a) della CP_ disposizione citata, in quanto l' sostiene che l'80% della retribuzione pensionabile deve essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina AGO), bensì solo quelle (più ristrette) previste nella 'base' del “Fondo CP_ Telefonici”. [Il pensionato] sostiene, al contrario, che l' assume una base di calcolo errata (e inferiore) per computare il tetto di parametrazione ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n.
658/96 ovvero la retribuzione imponibile pensionabile prevista dal regime del “Fondo Telefonici” (c.d. imponibile fondo ex art. 9 della legge n. 1450/56) sino al 31/12/96, anziché esclusivamente e senza alcuno spartiacque temporale, quella (superiore) prevista nell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. imponibile AGO ex art. 12 della legge n. 153/69): “In altre parole, l' effettua detto calcolo CP_5 utilizzando, come retribuzione di riferimento, quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo TELEFONICI sino al 31 dicembre 1996 anziché il decisamente più ampio imponibile ago per tutto il periodo di riferimento, ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di telecom s.p.a. ….” questo metodo “palesa due criticità: 1) la reiterazione dell CP_5
6 nell'utilizzare, quale base retributiva imponibile per il calcolo del tetto ex lett. a), anche l'imponibile fondo anziché, secundum legem, soltanto l'imponibile AGO;
2) la mancata inclusione, nella cennata base retributiva imponibile ai fini del calcolo del noto tetto, delle retribuzioni relative al calcolo delle quote pensionistiche C e D, afferenti a diversi archi temporali della vita lavorativa del pensionato, e quindi da considerare ex lege in seno all'imponibile AGO (che copre la retribuzione lorda percetta dal lavoratore per l'intera durata del rapporto con il proprio ex datore di lavoro)” (cfr. ricorso ex art. 442
c.p.c. pag. 29 e seg.). L'assunto attoreo è fondato. Al riguardo, il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”). Nello specifico, la Corte di Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una CP_1 graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass.
5.6.2014, n. 12624; Cass. 8363/2018). Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente CP_1 calcolato la quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi, depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da CP_1
Par
( doc. 3 fasc. XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a , in relazione al periodo
7 antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a Par contribuzione dalla previgente normativa del Fondo. va accertato il diritto di alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n.
592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa Par CP_ dell'appellante alle dipendenze di;
con condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti a Par
, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado” (così CA MI n. 1195/23, citata). Il principio di diritto sopra enunciato
(“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”) opera, invero, anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il
Fondo Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a)».
In merito ai dati numerici esposti nella memoria di costituzione di dai quale dovrebbe trarsi CP_1
l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, giova richiamare l'ulteriore precedente reso in sede di
Appello (App. Milano, est. 16 ottobre 2024 n. 796): Per_1
«In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, va considerato che nel presente giudizio XXX ha formulato una domanda di accertamento della corretta applicazione della norma di legge ed una correlata domanda di condanna generica al pagamento di eventuali differenze pensionistiche.
Per la domanda di accertamento, relativa a quale sia la corretta interpretazione della norma astrattamente applicabile al caso di specie, sussiste un evidente interesse ad agire in capo alla pensionata, in quanto propugna un diverso criterio di calcolo del parametro esterno da utilizzare per stabilire CP_1
l'ammontare del tetto massimo del trattamento pensionistico oggetto di causa e la pensionata ha interesse a contrastare- peraltro fondatamente, per i motivi anzi detti – la tesi di CP_1
Il diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato da alla pensionata, è invece oggetto CP_1 solo di una domanda di condanna generica, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a XXX. Secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte
8 dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare
(Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del
23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma né il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno
9 quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3, Sentenza n. 3366 del
20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del 16/12/2010, Rv.
615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna CP_1 domanda riconvenzionale, ragione per cui, come eccepito da XXX, ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia».
***
Per tutto quanto sopra dedotto ed illustrato il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accerta il diritto di alla riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) Parte_1 dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel s.p.a.;
Condanna al pagamento delle differenze eventualmente spettanti alla parte ricorrente, nel CP_1 rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione al pagamento;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.000,00, CP_1 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10 Milano, 10/6/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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