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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 271/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2018 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Serapiglia Ferdinando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 104, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mosa Giuseppe CP_1 C.F._1
e dall'avv. Venturino Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Terracina,
Piazza della Repubblica n. 25, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: 1) di essere proprietaria di un lotto di terreno sito nel territorio del Comune di
[...]
Terracina, alla Via Ponte di Ferro, località La Valle, raggiungibile dalla Via La Neve, interamente delimitato da recinzioni e provvisto di cancello carrabile, catastalmente distinto al
N.C.E.U. del Comune di Terracina, al Foglio n. 99, particella n. 1067, senza sub, di are 30.00,
pagina 1 di 16 acquistato dai Signori e in forza di atto pubblico Persona_1 Persona_2
di compravendita sottoscritto il 10 gennaio 2000, a rogito Notar di Terracina, Persona_3
rep. n. 76102; 2) che nell'anno 2016, su un'unità immobiliare posizionata esattamente sul confine con il predetto fondo, erano stati realizzati dei lavori edili di ampliamento e ristrutturazione, con modificazione del preesistente stato dei luoghi, lesivi dei diritti dominicali della società attrice;
3) che i menzionati lavori avevano interessato l'immobile oggi distinto al N.C.E.U. del Comune di
Terracina, al Foglio n. 99, particella n. 1212, sub 8 (già sub 4), cat. A/3, di 4 vani catastali, classe
3, rendita € 309,87, sita alla Via Madonna della Neve, s.n.c., di proprietà della Sig.ra
[...]
ed erano consistiti in un complessivo ampliamento della consistenza volumetrica CP_1
dell'immobile, già allocato sulla linea di confine con il fondo della società attrice, come ampiamente descritto e documentato nella perizia di parte a firma del Geom. Persona_4
4) che, più nel dettaglio, l'opera di ampliamento e ristrutturazione aveva comportato le seguenti dettagliate lesioni delle facoltà dominicali della società attrice: - l'aggetto in cemento armato della falda di copertura del tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, esposta a sud, nonché la proiezione verticale della gronda di raccolta delle acque meteoriche, in ragione della posizione sul confine dell'immobile, oltrepassavano per circa centimetri 40 l'interposto confine, per l'intera lunghezza di metri 13, ricadendo ed invadendo il fondo di proprietà dell'attrice; - l'installazione ex novo di due discendenti di convogliamento delle acque meteoriche dal tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, con scarico delle acque direttamente all'interno del fondo di proprietà della società attrice e l'illecita costituzione di una servitù di scolo;
- l'invasione della falda del tetto comportava, altresì, un illecito stillicidio in danno del fondo della società attrice per le modeste porzioni di tetto non servite dalla gronda di raccolta delle acque meteoriche;
- da ultimo, la realizzazione sulla facciata dell'immobile ristrutturato ed ampliato di una luce, parzialmente priva dei requisiti normativamente prescritti, atteso che la grata in metallo presentava maglie di dimensioni superiori ai tre centimetri, nonché, verosimilmente, il lato inferiore di detta apertura aveva un'altezza dal pavimento dell'unità immobiliare della convenuta inferiore ai 2,5 metri.
Parte attrice rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che le opere realizzate dalla Sig.ra CP_1
sull'immobile di sua proprietà, oggetto di recente ampliamento e ristrutturazione, descritte nella narrativa in fatto, costituiscono un'illecita invasione del fondo della società attrice, vieppiù costituendo una illecita servitù di scolo e stillicidio sul fondo attoreo. Per l'effetto, condannare la
pagina 2 di 16 convenuta ad arretrare la falda di copertura del tetto realizzato in cemento armato, con
l'ancillare gronda di raccolta delle acque, sino alla linea di confine, nonché ad eliminare i discendenti delle acque pluvie installati sulla facciata della sua unità immobiliare, con ulteriore conseguente pronuncia nei confronti della Sig.ra di una sentenza di condanna CP_1
generica al risarcimento dei danni, il cui accertamento concreto verrà azionato in via separata;
2) accertare e dichiarare, inoltre, che la luce realizzata dalla Sig.ra sulla CP_1
facciata dell'immobile di sua proprietà, in corrispondenza del confine con il fondo attoreo, per quanto denunciato nella narrativa in fatto, è parzialmente priva dei requisiti normativamente prescritti dall'art. 901 c.c., con conseguente sua condanna, ex art. 902, comma 2, c.c., a rendere conforme la predetta apertura alla richiamata disposizione normativa;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver effettuato un'opera di ristrutturazione CP_1
ed ampliamento di un immobile già da tempo esistente, il tutto in conformità alle norme urbanistiche e con il possesso di tutti i titoli abilitativi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, il cornicione e la relativa gronda dell'immobile sviluppavano un aggetto di circa 30 centimetri rispetto alla parete esterna, la cui proiezione verticale ricadeva all'interno del confine di proprietà della sig.ra e che comunque era di misura inferiore rispetto alla CP_1
sporgenza preesistente alla ristrutturazione, costituita da palombelle in legno con sovrastanti tegole, esistenti da oltre 20 anni. Dunque, non rispondeva al vero la circostanza secondo la quale vi sarebbe stata un'invasione del fondo di proprietà attorea. Precisava la convenuta che, infatti, il confine tra i fondi non coincideva con la parete dell'immobile, ma risultava posto a circa 60 cm. dalla parete dell'edificio ristrutturato.
Parimenti, alcuno stillicidio interessava il fondo di proprietà dell'attrice, atteso che le acque meteoriche ricadevano all'interno della proprietà della convenuta;
oltretutto, evidenziava che le acque pluvie da ormai oltre 20 anni ricadevano in terra sullo stesso punto, dato che, anche prima della ristrutturazione dell'immobile, il cornicione aggettante sporgeva rispetto al muro esterno, perfino per una misura superiore. Analogamente per i due discendenti delle acque meteoriche, giacché, in ragione della reale linea di confine, le acque meteoriche che attraversavano i discendenti ricadevano sul terreno della sig.ra e, anche se così non fosse, si sarebbe già CP_1
determinata l'usucapione dell'eventuale servitù a carico del fondo della Parte_1
pagina 3 di 16 In diritto, eccepiva preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestava nel merito l'assunta invasione del fondo di proprietà dell'attrice, e spiegava domanda riconvenzionale di regolamento dei confini. In particolare, esponeva che i due fondi erano storicamente divisi da un canale antistante all'unità immobiliare della sig.ra oggetto di CP_1
controversia, canale che rappresentava il confine e che di recente (dopo l'acquisto della sig.ra avvenuto nell'anno 2007) era stato chiuso dalla tramite copertura con CP_1 Parte_1
cemento e asfalto. Il predetto canale aveva una misura di oltre 1 metro, e tale circostanza determinava, in punto di fatto e di diritto, che alcuno sconfinamento era stato operato dalla sig.ra in danno della e parimenti che alcuno stillicidio e/o scolo illegittimo era CP_1 Parte_1
stato posto in essere. In via subordinata, formulava altresì domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione di servitù di stillicidio ed eventualmente di scolo nonché di sporto, soggiungendo altresì che alcun pregiudizio, presente o futuro, poteva derivare all'attrice dall'attuale situazione di fatto.
Evidenziava, inoltre, l'infondatezza della domanda attorea anche rispetto alla pretesa irregolarità della luce realizzata, e concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'intestato Tribunale, disattese le avversarie richieste: ➢ In via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di mediazione prevista dal D.lgs 28/2010; ➢ In via riconvenzionale, accertare l'effettivo confine tra i fondi ai sensi dell'art. 950 c.c.; ➢ Anche per l'effetto del riconfinamento, ed in ogni caso, accertare e dichiarare che la sig.ra non ha effettuato alcuno sconfino e/o stillicidio e/o CP_1 scolo sul fondo di proprietà della e pertanto rigettare la domanda attorea;
➢ In via Parte_1
riconvenzionale subordinata, laddove dovesse emergere che la sig.ra ha effettuato CP_1
sconfino e/o stillicidio e/o scolo sul fondo di proprietà della accertare e dichiarare Parte_1
l'avvenuta usucapione di servitù di sporto, stillicidio e scolo e pertanto rigettare la domanda attorea, anche per assenza di pregiudizio;
➢ Accertare e dichiarare che alcuna luce è stata realizzata dalla sig.ra ovvero, in subordine, la regolarità della stessa;
➢ In ogni caso, CP_1
rigettare la domanda di condanna generica al risarcimento del danno in quanto irrituale e comunque infondata nonché le domande tutte avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
➢ Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 4 di 16 Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono fondate e meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La assume di aver subito una lesione del proprio diritto dominicale in Parte_1
conseguenza dei lavori di ristrutturazione e ampliamento posti in essere dalla convenuta, contestando, in particolare: a) che l'aggetto della falda di copertura del tetto in cemento armato, con l'ancillare gronda di raccolta delle acque, oltrepasserebbe di circa 40 centimetri la preesistente linea di confine, integrando un'illecita invasione del fondo attoreo e una violazione dell'art. 840 c.c.; b) che l'installazione ex novo di due discendenti di convogliamento delle acque meteoriche dal tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, con scarico delle acque direttamente all'interno del fondo di proprietà della società attrice, implicherebbe la costituzione, non assentita, di una servitù di scolo sul fondo attoreo, in violazione dell'art. 913 c.c.; c) che, analogamente, l'invasione dell'aggetto della falda del tetto comporterebbe la costituzione di un illecito stillicidio in danno del fondo della società attrice per le porzioni di tetto non servite dalla gronda di raccolta delle acque meteoriche, in violazione dell'art. 908 c.c.
Dunque, l'azione spiegata da parte attrice va correttamente ricondotta alla fattispecie dell'actio negatoria servtitutis, di cui all'art. 949 c.c. Difatti, in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. Cass. Civ., sez. II , 29.12.2014 , n. 27405).
Sotto altro profilo, la si duole della realizzazione, ad opera della convenuta, di Parte_1
una luce irregolare, non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 901 c.c.
pagina 5 di 16 Di contro, nel contestare la fondatezza delle domande attoree, ha spiegato in via CP_1
riconvenzionale azione di regolamento dei confini, deducendone l'incertezza e, comunque, il collocamento in posizione difforme da quella pretesa dalla società attrice, ed in via subordinata domanda di usucapione di servitù di scolo, di stillicidio e di sporto.
Ciò posto, le risultanze delle indagini peritali espletate dal consulente incaricato hanno consentito di appurare la fondatezza delle domande attoree.
In primo luogo, il CTU ha proceduto ad una compiuta descrizione dello stato dei luoghi oggetto di causa, siti in Terracina, Via Madonna della Neve, con riferimento sia al fondo della
[...]
(part. 1067) che al fondo attiguo di (part. 1212). Parte_1 CP_1
Il perito ha verificato che il limite tra le due proprietà è individuato dal piazzale destinato a parcheggio di parte attrice, dai fabbricati A e B e dalle relative recinzioni di parte convenuta (cfr. riproduzioni fotografiche di cui all'allegato n. 2 alla relazione peritale). È emerso altresì che i due fondi confinanti hanno una quota altimetrica diversa, in quanto il piano di calpestio del fondo della convenuta e più alto di circa cm. 45 rispetto il piano del piazzale di parte attrice, differenza di quota rilevata nella recinzione tra il fabbricato A e fabbricato B. Fatta tale premessa, il CTU ha provveduto all'individuazione dell'esatto confine catastale tra i fondi, previo rilievo topografico con strumentazione GPS, rilevazione dei punti di dettaglio della zona interessata dal ripristino e sovrapposizione del rilievo topografico alle mappe di impianto catastali georeferenziate. Il tecnico è quindi pervenuto alla determinazione della posizione dei confini, all'epoca del 1930 circa, secondo quanto analiticamente riportato nel grafico di riconfinamento di cui all'allegato 5 alla relazione peritale.
In merito alle specifiche contestazioni formulate dalla il consulente ha Parte_1
riscontrato che:
- il fabbricato A, di parte convenuta, rispetto al piano del piazzale di parte attrice, è fuori terra di mt. 3,22 in gronda, “l'aggetto del cornicione in cemento armato è di cm. 20 ed inoltre è stata applicata una gronda in pvc, utilizzata per la raccolta delle acque provenienti dalla falda inclinata con un aggetto di cm. 15, pertanto complessivamente dalla muratura di tamponatura verso il piazzale l'aggetto è di cm. 35” (cfr. allegato 4 alla relazione peritale);
- le acque piovane raccolte dalla gronda vengono scaricate al suolo, nel piazzale di parte attrice, da due discendenti in pvc del diametro di 80 mm (allegato 2, Foto 8 e 9).
pagina 6 di 16 Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Risultano, pertanto, appurati sia la sporgenza della copertura del fabbricato di parte convenuta all'interno del fondo di parte attrice, per complessivi 35 cm, sia lo scolo delle acque piovane raccolte dalla gronda attraverso i due discendenti che scaricano all'interno del fondo di proprietà attorea.
In diritto, va rammentato che, ai sensi dell'art. 840 c.c., per accertare se sussista l'interesse del proprietario del suolo ad escludere le attività dei terzi che si svolgono nello spazio sovrastante, vanno considerate le concrete possibilità di utilizzazione del suolo stesso (Cass. Civ., sez. II,
25.3.1995, n. 3562). L'interesse che segna il limite dell'espansione del diritto di proprietà sullo spazio sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione dello spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future. Ne consegue che parametro di riferimento per l'individuazione dell'interesse del proprietario del suolo non è il criterio riduttivo dell'attuale destinazione dello immobile ma lo stesso oggetto del diritto di proprietà che comporta la facoltà del proprietario di trarre dalla cosa pagina 7 di 16 tutti i vantaggi possibili purché senza danno per i terzi ed in base a criteri di normalità (Cass.
Civ., sez. II, 21.10.1991, n. 11117).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Giudicante che sussista l'interesse di parte attrice ad ottenere l'arretramento della falda di copertura del tetto, con l'ancillare gronda di raccolta delle acque, sino alla linea di confine, trattandosi di opere in grado di determinare il riversamento delle acque sul fondo della Parte_1
Il CTU ha infatti accertato che le acque piovane raccolte dalla gronda, sporgente sul fondo attoreo, vengono scaricate al suolo nel piazzale di parte attrice, da due discendenti in pvc del diametro di 80 mm.
Pertanto, è applicabile al caso de quo la disciplina relativa alle servitù di scolo, ovvero la regolamentazione di cui all'art. 908 c.c. inerente lo scarico delle acque piovane. Tale articolo statuisce che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo stesso terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Come precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione, la citata norma regola i rapporti tra proprietari di fondi confinanti, imponendo reciproci limiti alla facoltà dello ius aedificandi, ossia l'obbligo di edificare i tetti o apprestare accorgimenti idonei ad evitare che le acque siano convogliate sul fondo del vicino: “Tale disposizione esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che, nello stabilire che “il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo” e che “il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”, disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente (Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298; Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298), e in virtù del quale il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo, rientrando siffatta soggezione nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di vicinato e presupponendo che
l'immissione delle acque venga dal terreno nel fondo vicino e non direttamente, per saltum, dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprietà limitrofa”. Pertanto, “poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a
pagina 8 di 16 maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ”ad hoc”“ (Cass. Civ., sez. II, 2.5.2024, n. 11827).
Occorre, pertanto, valutare se possa reputarsi sussistente, a carico del fondo attoreo e a favore del fondo della convenuta, una servitù di scolo e stillicidio, precedentemente acquisita per intervenuta usucapione.
La convenuta sostiene, infatti, che il tetto dell'immobile oggetto di causa risulterebbe sporgente sul fondo attoreo da oltre 20 anni, anche in epoca precedente alla ristrutturazione edilizia del
2016, che avrebbe comportato la mera sostituzione della copertura costituita da palombelle in legno e sovrastanti tegole con una copertura in cemento corredata da gronda;
inoltre, sempre secondo la prospettazione della da oltre 20 anni esisterebbero i due scarichi che, dalla CP_1
parete esterna dell'unità immobiliare della stessa, che affaccia sulla proprietà della Parte_1
convogliano le acque a terra.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione non sia suscettibile di trovare accoglimento, in quanto le risultanze della prova testimoniale espletata inducono ad affermare che, in esito alle opere di ristrutturazione eseguite da nel 2016, si sia CP_1
effettivamente determinato un ampliamento della volumetria dell'edificio di parte convenuta, con apposizione della gronda e installazione dei discendenti pluviali convoglianti le acque nel fondo di proprietà attrice, non presenti in precedenza.
In tal senso, il teste escusso all'udienza del 15.7.2022, così riferiva: “Io lavoro Testimone_1
per la e per motivi di lavoro conosco il terreno in questione e da circa 20 anni lavoro Pt_2
permanentemente sul posto. Io faccio il magazziniere per la presso il fondo della Pt_2 [...]
E' vero che prima vi era una casettina piccola e ora una costruzione un poco più lunga, Pt_1
so che furono fatti dal vicino dei lavori per ampliare la casetta;
riconosco la foto che mi viene mostrata;
sul cap. d) E' vero che quando venne ampliata la casetta vennero messi i discendenti dal tetto che vedo nelle foto che mi si mostrano e che confermo;
sul cap. e) E' vero che la vecchia casetta aveva sul confine un muro lineare;
sul cap. f) confermo che prima dell'ampliamento, la casetta a confine aveva un tetto in tegole a filo del confine. (..) Da quando è stata ristrutturata la casetta ci sono i due scarichi che dalla parete esterna convogliano le acque sulla proprietà della ovvero sul parcheggio”. Parte_1
pagina 9 di 16 Analogamente, il teste , all'udienza del 28.3.2023, dichiarava “Ho un negozio di Testimone_2
alimentari a Terracina e mi reco settimanalmente presso il fondo di cui mi viene chiesto, perché ivi si trova un magazzino che vendeva prodotti alimentari all'ingrosso (..). Sì, è vero. Ricordo benissimo che c'è stato un ampliamento della casetta rurale”, confermava che in tale occasione venivano installati i discendenti pluviali e soggiungeva che in passato “il tetto non sporgeva rispetto alla parete della casetta rurale”.
Ed ancora, il teste , all'udienza del 13.6.2023: “Ho frequentato il fondo dal Testimone_3
1997 al 2017, perché ero dipendente della Blanca S.r.l., che era un distributore alimentare che si trovava di fronte al fondo della Adr: Anche dopo il 2017 mi è capitato a volte di Parte_1
tornare sui luoghi perché abbiamo lì un deposito di merci, e a mia memoria credo che lo stato dei luoghi sia rimasto immutato. Credo che l'ultima volta che mi sono recato sul posto fosse agli inizi del 2021.
Ricordo che la casetta è rimasta nella stessa posizione, sul confine tra i fondi, ma credo che si sia allungata. (..) Sì, confermo, i due discendenti che si vedono nelle foto non c'erano prima dei lavori. I due discendenti pluviali ci sono, ma non da oltre vent'anni, perché sono stati installati con la ristrutturazione”; il teste , all'udienza del 24.10.2023, dopo aver Testimone_4
premesso “io abito a 100 metri di distanza dal fondo in oggetto, e ho lavorato presso lo stabilimento Orizzonte dal 2003 sino al 2008, e ancora oggi frequento quei posti. Facevo il carrellista per cui lavoravo proprio sul parcheggio. La mia officina è attaccata al fondo”, ha confermato le circostanze sull'ampliamento dell'immobile, sulla sporgenza del tetto e sull'installazione ex novo dei discendenti pluviali: “Sì, è vero. I discendenti non erano presenti prima dei lavori. Cap. e): Sì, è vero, ricordo che prima dell'ampliamento il muro perimetrale della casetta rurale era posto tutto a filo sul confine. Cap. f): Sì, è vero, era tutto a filo, il tetto di tegole non sporgeva dal muro ma terminava in corrispondenza del limite dello stesso”.
Si osserva al riguardo che i suddetti testi appaiono attendibili poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta non sono in grado di sconfessarne l'univoco risultato probatorio.
In particolare, il teste sentito all'udienza del 28.3.2023, se da un lato ha Testimone_5
dichiarato che la sporgenza del tetto esisteva anche in epoca precedente alla ristrutturazione del
2016, dall'altro non è stato in grado di riferire della presenza di tale sporgenza da oltre un pagina 10 di 16 ventennio (“Non so dire se tale sporgenza sussiste da oltre 20 anni. Io ho conosciuto meglio quella zona intorno al 2006, 2007, quando vi si è trasferita. Quanto al periodo CP_1
precedente, come ho già detto, nel 1999 quando mi sono trasferito a Terracina per circa un anno mi recavo sui fondi oggetto di causa per accompagnare i miei figli presso la famiglia Per_5
che all'epoca abitava in fondo al parcheggio sulla sinistra. Non ricordo se nel 1999 il tetto era già sporgente)”. Analogamente quanto ai discendenti, rispetto ai quali il teste si è limitato a riferire che “Ci sono gli scarichi, ma non so se da oltre vent'anni. Sì, è vero, ci sono due discendenti come nelle foto che mi si mostrano. Sicuramente adesso sono stati installati, ma non so dire se ci fossero anche prima della ristrutturazione”.
Quanto al teste lo stesso ha riferito circostanze in contrasto con quanto sostenuto Testimone_6
dalla stessa convenuta, ad esempio quanto alla sostituzione delle tegole (“No, le tegole sono rimaste quelle esistenti anche prima della ristrutturazione”), ed ha fornito risposte contraddittorie in relazione ai capitoli G ed I: “Non è vero, il tetto non sporgeva rispetto al muro. Anzi non avevo ben capito la domanda, c'era una sporgenza di circa 40 o 50 cm che terminava in corrispondenza del fosso”.
Infine, il teste pur avendo riferito circostanze aderenti alla tesi di parte Testimone_7
convenuta, ha rivelato una minore conoscenza dello stato dei luoghi, precisando di aver frequentato la zona oggetto di causa circa venti anni fa, quanto nella contrada si facevano delle feste, e di non essersi da allora più recato con assiduità presso i luoghi di causa, salvo passarci occasionalmente con la macchina.
Nel complesso, quindi, ad avviso del Giudicante le deposizioni rese dai testimoni di parte attrice appaiono maggiormente attendibili, di guisa che le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono di reputare raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione, in favore della convenuta, di una servitù di sporto, scolo e stillicidio ai danni del fondo di proprietà della
[...]
Parte_1
Peraltro, anche a voler ritenere che la sporgenza del tetto fosse esistente in epoca antecedente alla ristrutturazione, è pacifico, per stessa ammissione della che il canale di gronda che CP_1
convoglia le acque attraverso i due discendenti è stato realizzato solo in occasione dei lavori di rifacimento del tetto realizzati nel 2016 (“in particolare veniva sostituita la copertura costituita da palombelle in legno e sovrastanti tegole con una copertura in cemento corredata da gronda”).
pagina 11 di 16 Parimenti non è emerso con sufficiente certezza che i due discendenti, che pacificamente scaricano le acque piovane all'interno del fondo della fossero presenti sui Parte_1
luoghi di causa da oltre un ventennio.
Pertanto, in assenza della prova della previa esistenza di una servitù di scolo e stillicidio, la trasformazione dei luoghi da parte del proprietario del fondo soprastante, in mancanza di accordo tra i proprietari confinanti, deve condurre a un ordine di rimessione in pristino, dovendo il proprietario costruire i tetti in maniera che le acque piovane non scolino nel fondo del vicino ex art. 908 c.c..
Si impone, quindi, l'accoglimento della domanda attorea, con conseguente condanna di CP_1
all'arretramento della falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza
[...]
del confine tra i fondi, come individuato dal CTU, e rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della Parte_1
Risulta parimenti fondata l'azione spiegata dalla società attrice al fine di ottenere la regolarizzazione della luce aperta sulla parete dell'edificio di proprietà della convenuta, in quanto realizzata in violazione dei dettami di cui all'art. 901 c.c.
In proposito, si rende necessario delineare i tratti distintivi tra luci e vedute, disciplinate dagli artt.
900 e ss. c.c. L'art. 900 c.c., infatti, distingue tra finestre (o altre aperture) che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino (luci) e finestre (o altre aperture) che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (vedute o prospetti). In virtù di tale distinzione, qualora l'apertura per dimensioni, conformazione e ubicazione consenta l'inspicere e il prospicere in alienum, dovrà essere inquadrata nella seconda categoria, presentando tutti i caratteri della veduta. La veduta, dunque, si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.
Nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dalle parti e da quelle allegate alla relazione peritale del CTU, non è dubitabile che ci si trovi al cospetto di una luce, trattandosi di una finestra munita di inferriata, in quanto tale inidonea a consentire la prospectio nel fondo vicino. Invero, “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la
pagina 12 di 16 prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione” (Cass. Civ., sez. II , 10.3.2023, n. 7132).
Viene in rilievo, dunque, la disciplina di cui all'art. 901 c.c., a mente del quale le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Ove tali prescrizioni risultino violate, si configura la c.d. luce irregolare, che legittima il vicino, ai sensi dell'art. 902 c.c., ad esigerne in qualsiasi momento la regolarizzazione.
L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro, dunque, costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, risultando di contro attribuito al proprietario confinante il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. Il titolare del fondo confinante può pretendere la chiusura delle luci presenti sul muro del vicino solo nell'ipotesi in cui realizzi una costruzione in aderenza o in appoggio, ovvero acquisti la comunione del muro. Il sacrificio del diritto del vicino di tenere luci nel muro è infatti subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, in mancanza della quale il vicino può limitarsi a chiedere la regolarizzazione della luce, affinché cioè siano rispettati i requisiti di cui all'art. 901 c.c..
Né è suscettibile di usucapione il diritto al mantenimento di una luce irregolare, per cui l'art. 902
c.c. conferisce al proprietario del fondo confinante il diritto a domandarne, “sempre”, la regolarizzazione. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che
pagina 13 di 16 l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima” (Cass. Civ., sez. II , 19.6.2023 , n. 17475).
Ciò chiarito, nel caso di specie il CTU ha accertato che la luce in questione non rispetta i requisiti posti dall'art. 901 c.c., poiché “la quota della soglia rispetto al Piazzale è di Ml. 2,33 e rispetto al piano di calpestio interno ad immobile è di Ml. 1,54”. Risulta, pertanto, violato il disposto del citato art. 901 c.c., nella parte in cui stabilisce che la luce debba avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal fondo del vicino.
Sussiste conseguente il diritto della a pretendere la regolarizzazione della luce Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 902 c.c.
Va, invece, respinta, la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta da parte attrice.
Sul punto, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all' “an debeatur” e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto”
(Cass. Civ., Sez. II, 29.8.2018, n. 21326). Nel caso di specie, dunque, le scarne deduzioni di parte attrice non sono sufficienti a consentire l'adozione di una pronuncia di condanna, benché generica.
La società attrice, infatti, non ha minimamente provato, né tantomeno allegato, in cosa sarebbe consistito il danno patito;
la avrebbe invece dovuto fornire la prova, sebbene Parte_1
pagina 14 di 16 sommaria e generica, del danno subito, atteso che la pronuncia di condanna generica presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza della potenzialità dannosa dell'altrui condotta, essendo rimessa al separato giudizio esclusivamente la sua determinazione quantitativa. Ritiene quindi il
Tribunale che le deduzioni attoree si appalesano del tutto insufficienti ai fini della pronuncia richiesta, anche tenuto conto dei più elastici presupposti necessari per il conseguimento di una condanna generica, non ravvisandosi nella fattispecie oggetto di causa neanche i minimi requisiti di prova e allegazione, seppure in termini sommari, la cui sussistenza è imprescindibile affinché possa riconoscersi l'esistenza di un danno risarcibile. Non risulta infatti dimostrato né il danno potenzialmente subito né il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio, e non è possibile accertare la “sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli”
(Cass. Civ. n. 8729/2023).
In definitiva, in accoglimento delle domande attoree, deve essere condannata: a) CP_1
all'arretramento della falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza del confine tra i fondi, come individuato dal CTU nell'allegato n. 5 alla relazione peritale, e alla rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della
[...]
b) alla regolarizzazione della finestra lucifera aperta sulla parete del fabbricato A. Parte_1
Si impone, invece, il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla Parte_3
, altresì, di essere respinte le domande riconvenzionali spiegate da
[...] CP_1
giacché, quanto all'usucapione, non è stata raggiunta la prova il cui onere ricadeva sulla convenuta, mentre, quanto al regolamento dei confini, il riconfinamento effettuato dal CTU ha consentito di appurare la fondatezza delle doglianze attoree, avendo il perito concluso nel senso per cui “L'aggetto del cornicione e della gronda in pvc, a seguito del ripristino del confine catastale, verso la proprietà attrice è di circa cm. 45”.
Il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta dalla
[...]
giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle Parte_1
spese seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e sono liquidati in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi. Infine, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, condanna a) all'arretramento della CP_1
falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza del confine tra i fondi, come individuato dal CTU nell'allegato n. 5 alla relazione peritale, e alla rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della Parte_1
b) alla regolarizzazione della finestra lucifera aperta sulla parete del fabbricato A di
[...]
cui alla relazione peritale in atti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.;
- rigetta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla
[...]
Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna al pagamento, in favore della dei 2/3 delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida per l'intero in € 125,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Latina, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2018 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Serapiglia Ferdinando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 104, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mosa Giuseppe CP_1 C.F._1
e dall'avv. Venturino Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Terracina,
Piazza della Repubblica n. 25, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: 1) di essere proprietaria di un lotto di terreno sito nel territorio del Comune di
[...]
Terracina, alla Via Ponte di Ferro, località La Valle, raggiungibile dalla Via La Neve, interamente delimitato da recinzioni e provvisto di cancello carrabile, catastalmente distinto al
N.C.E.U. del Comune di Terracina, al Foglio n. 99, particella n. 1067, senza sub, di are 30.00,
pagina 1 di 16 acquistato dai Signori e in forza di atto pubblico Persona_1 Persona_2
di compravendita sottoscritto il 10 gennaio 2000, a rogito Notar di Terracina, Persona_3
rep. n. 76102; 2) che nell'anno 2016, su un'unità immobiliare posizionata esattamente sul confine con il predetto fondo, erano stati realizzati dei lavori edili di ampliamento e ristrutturazione, con modificazione del preesistente stato dei luoghi, lesivi dei diritti dominicali della società attrice;
3) che i menzionati lavori avevano interessato l'immobile oggi distinto al N.C.E.U. del Comune di
Terracina, al Foglio n. 99, particella n. 1212, sub 8 (già sub 4), cat. A/3, di 4 vani catastali, classe
3, rendita € 309,87, sita alla Via Madonna della Neve, s.n.c., di proprietà della Sig.ra
[...]
ed erano consistiti in un complessivo ampliamento della consistenza volumetrica CP_1
dell'immobile, già allocato sulla linea di confine con il fondo della società attrice, come ampiamente descritto e documentato nella perizia di parte a firma del Geom. Persona_4
4) che, più nel dettaglio, l'opera di ampliamento e ristrutturazione aveva comportato le seguenti dettagliate lesioni delle facoltà dominicali della società attrice: - l'aggetto in cemento armato della falda di copertura del tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, esposta a sud, nonché la proiezione verticale della gronda di raccolta delle acque meteoriche, in ragione della posizione sul confine dell'immobile, oltrepassavano per circa centimetri 40 l'interposto confine, per l'intera lunghezza di metri 13, ricadendo ed invadendo il fondo di proprietà dell'attrice; - l'installazione ex novo di due discendenti di convogliamento delle acque meteoriche dal tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, con scarico delle acque direttamente all'interno del fondo di proprietà della società attrice e l'illecita costituzione di una servitù di scolo;
- l'invasione della falda del tetto comportava, altresì, un illecito stillicidio in danno del fondo della società attrice per le modeste porzioni di tetto non servite dalla gronda di raccolta delle acque meteoriche;
- da ultimo, la realizzazione sulla facciata dell'immobile ristrutturato ed ampliato di una luce, parzialmente priva dei requisiti normativamente prescritti, atteso che la grata in metallo presentava maglie di dimensioni superiori ai tre centimetri, nonché, verosimilmente, il lato inferiore di detta apertura aveva un'altezza dal pavimento dell'unità immobiliare della convenuta inferiore ai 2,5 metri.
Parte attrice rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che le opere realizzate dalla Sig.ra CP_1
sull'immobile di sua proprietà, oggetto di recente ampliamento e ristrutturazione, descritte nella narrativa in fatto, costituiscono un'illecita invasione del fondo della società attrice, vieppiù costituendo una illecita servitù di scolo e stillicidio sul fondo attoreo. Per l'effetto, condannare la
pagina 2 di 16 convenuta ad arretrare la falda di copertura del tetto realizzato in cemento armato, con
l'ancillare gronda di raccolta delle acque, sino alla linea di confine, nonché ad eliminare i discendenti delle acque pluvie installati sulla facciata della sua unità immobiliare, con ulteriore conseguente pronuncia nei confronti della Sig.ra di una sentenza di condanna CP_1
generica al risarcimento dei danni, il cui accertamento concreto verrà azionato in via separata;
2) accertare e dichiarare, inoltre, che la luce realizzata dalla Sig.ra sulla CP_1
facciata dell'immobile di sua proprietà, in corrispondenza del confine con il fondo attoreo, per quanto denunciato nella narrativa in fatto, è parzialmente priva dei requisiti normativamente prescritti dall'art. 901 c.c., con conseguente sua condanna, ex art. 902, comma 2, c.c., a rendere conforme la predetta apertura alla richiamata disposizione normativa;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver effettuato un'opera di ristrutturazione CP_1
ed ampliamento di un immobile già da tempo esistente, il tutto in conformità alle norme urbanistiche e con il possesso di tutti i titoli abilitativi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, il cornicione e la relativa gronda dell'immobile sviluppavano un aggetto di circa 30 centimetri rispetto alla parete esterna, la cui proiezione verticale ricadeva all'interno del confine di proprietà della sig.ra e che comunque era di misura inferiore rispetto alla CP_1
sporgenza preesistente alla ristrutturazione, costituita da palombelle in legno con sovrastanti tegole, esistenti da oltre 20 anni. Dunque, non rispondeva al vero la circostanza secondo la quale vi sarebbe stata un'invasione del fondo di proprietà attorea. Precisava la convenuta che, infatti, il confine tra i fondi non coincideva con la parete dell'immobile, ma risultava posto a circa 60 cm. dalla parete dell'edificio ristrutturato.
Parimenti, alcuno stillicidio interessava il fondo di proprietà dell'attrice, atteso che le acque meteoriche ricadevano all'interno della proprietà della convenuta;
oltretutto, evidenziava che le acque pluvie da ormai oltre 20 anni ricadevano in terra sullo stesso punto, dato che, anche prima della ristrutturazione dell'immobile, il cornicione aggettante sporgeva rispetto al muro esterno, perfino per una misura superiore. Analogamente per i due discendenti delle acque meteoriche, giacché, in ragione della reale linea di confine, le acque meteoriche che attraversavano i discendenti ricadevano sul terreno della sig.ra e, anche se così non fosse, si sarebbe già CP_1
determinata l'usucapione dell'eventuale servitù a carico del fondo della Parte_1
pagina 3 di 16 In diritto, eccepiva preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestava nel merito l'assunta invasione del fondo di proprietà dell'attrice, e spiegava domanda riconvenzionale di regolamento dei confini. In particolare, esponeva che i due fondi erano storicamente divisi da un canale antistante all'unità immobiliare della sig.ra oggetto di CP_1
controversia, canale che rappresentava il confine e che di recente (dopo l'acquisto della sig.ra avvenuto nell'anno 2007) era stato chiuso dalla tramite copertura con CP_1 Parte_1
cemento e asfalto. Il predetto canale aveva una misura di oltre 1 metro, e tale circostanza determinava, in punto di fatto e di diritto, che alcuno sconfinamento era stato operato dalla sig.ra in danno della e parimenti che alcuno stillicidio e/o scolo illegittimo era CP_1 Parte_1
stato posto in essere. In via subordinata, formulava altresì domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione di servitù di stillicidio ed eventualmente di scolo nonché di sporto, soggiungendo altresì che alcun pregiudizio, presente o futuro, poteva derivare all'attrice dall'attuale situazione di fatto.
Evidenziava, inoltre, l'infondatezza della domanda attorea anche rispetto alla pretesa irregolarità della luce realizzata, e concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'intestato Tribunale, disattese le avversarie richieste: ➢ In via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di mediazione prevista dal D.lgs 28/2010; ➢ In via riconvenzionale, accertare l'effettivo confine tra i fondi ai sensi dell'art. 950 c.c.; ➢ Anche per l'effetto del riconfinamento, ed in ogni caso, accertare e dichiarare che la sig.ra non ha effettuato alcuno sconfino e/o stillicidio e/o CP_1 scolo sul fondo di proprietà della e pertanto rigettare la domanda attorea;
➢ In via Parte_1
riconvenzionale subordinata, laddove dovesse emergere che la sig.ra ha effettuato CP_1
sconfino e/o stillicidio e/o scolo sul fondo di proprietà della accertare e dichiarare Parte_1
l'avvenuta usucapione di servitù di sporto, stillicidio e scolo e pertanto rigettare la domanda attorea, anche per assenza di pregiudizio;
➢ Accertare e dichiarare che alcuna luce è stata realizzata dalla sig.ra ovvero, in subordine, la regolarità della stessa;
➢ In ogni caso, CP_1
rigettare la domanda di condanna generica al risarcimento del danno in quanto irrituale e comunque infondata nonché le domande tutte avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
➢ Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 4 di 16 Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono fondate e meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La assume di aver subito una lesione del proprio diritto dominicale in Parte_1
conseguenza dei lavori di ristrutturazione e ampliamento posti in essere dalla convenuta, contestando, in particolare: a) che l'aggetto della falda di copertura del tetto in cemento armato, con l'ancillare gronda di raccolta delle acque, oltrepasserebbe di circa 40 centimetri la preesistente linea di confine, integrando un'illecita invasione del fondo attoreo e una violazione dell'art. 840 c.c.; b) che l'installazione ex novo di due discendenti di convogliamento delle acque meteoriche dal tetto dell'unità immobiliare ristrutturata, con scarico delle acque direttamente all'interno del fondo di proprietà della società attrice, implicherebbe la costituzione, non assentita, di una servitù di scolo sul fondo attoreo, in violazione dell'art. 913 c.c.; c) che, analogamente, l'invasione dell'aggetto della falda del tetto comporterebbe la costituzione di un illecito stillicidio in danno del fondo della società attrice per le porzioni di tetto non servite dalla gronda di raccolta delle acque meteoriche, in violazione dell'art. 908 c.c.
Dunque, l'azione spiegata da parte attrice va correttamente ricondotta alla fattispecie dell'actio negatoria servtitutis, di cui all'art. 949 c.c. Difatti, in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (cfr. Cass. Civ., sez. II , 29.12.2014 , n. 27405).
Sotto altro profilo, la si duole della realizzazione, ad opera della convenuta, di Parte_1
una luce irregolare, non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 901 c.c.
pagina 5 di 16 Di contro, nel contestare la fondatezza delle domande attoree, ha spiegato in via CP_1
riconvenzionale azione di regolamento dei confini, deducendone l'incertezza e, comunque, il collocamento in posizione difforme da quella pretesa dalla società attrice, ed in via subordinata domanda di usucapione di servitù di scolo, di stillicidio e di sporto.
Ciò posto, le risultanze delle indagini peritali espletate dal consulente incaricato hanno consentito di appurare la fondatezza delle domande attoree.
In primo luogo, il CTU ha proceduto ad una compiuta descrizione dello stato dei luoghi oggetto di causa, siti in Terracina, Via Madonna della Neve, con riferimento sia al fondo della
[...]
(part. 1067) che al fondo attiguo di (part. 1212). Parte_1 CP_1
Il perito ha verificato che il limite tra le due proprietà è individuato dal piazzale destinato a parcheggio di parte attrice, dai fabbricati A e B e dalle relative recinzioni di parte convenuta (cfr. riproduzioni fotografiche di cui all'allegato n. 2 alla relazione peritale). È emerso altresì che i due fondi confinanti hanno una quota altimetrica diversa, in quanto il piano di calpestio del fondo della convenuta e più alto di circa cm. 45 rispetto il piano del piazzale di parte attrice, differenza di quota rilevata nella recinzione tra il fabbricato A e fabbricato B. Fatta tale premessa, il CTU ha provveduto all'individuazione dell'esatto confine catastale tra i fondi, previo rilievo topografico con strumentazione GPS, rilevazione dei punti di dettaglio della zona interessata dal ripristino e sovrapposizione del rilievo topografico alle mappe di impianto catastali georeferenziate. Il tecnico è quindi pervenuto alla determinazione della posizione dei confini, all'epoca del 1930 circa, secondo quanto analiticamente riportato nel grafico di riconfinamento di cui all'allegato 5 alla relazione peritale.
In merito alle specifiche contestazioni formulate dalla il consulente ha Parte_1
riscontrato che:
- il fabbricato A, di parte convenuta, rispetto al piano del piazzale di parte attrice, è fuori terra di mt. 3,22 in gronda, “l'aggetto del cornicione in cemento armato è di cm. 20 ed inoltre è stata applicata una gronda in pvc, utilizzata per la raccolta delle acque provenienti dalla falda inclinata con un aggetto di cm. 15, pertanto complessivamente dalla muratura di tamponatura verso il piazzale l'aggetto è di cm. 35” (cfr. allegato 4 alla relazione peritale);
- le acque piovane raccolte dalla gronda vengono scaricate al suolo, nel piazzale di parte attrice, da due discendenti in pvc del diametro di 80 mm (allegato 2, Foto 8 e 9).
pagina 6 di 16 Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Risultano, pertanto, appurati sia la sporgenza della copertura del fabbricato di parte convenuta all'interno del fondo di parte attrice, per complessivi 35 cm, sia lo scolo delle acque piovane raccolte dalla gronda attraverso i due discendenti che scaricano all'interno del fondo di proprietà attorea.
In diritto, va rammentato che, ai sensi dell'art. 840 c.c., per accertare se sussista l'interesse del proprietario del suolo ad escludere le attività dei terzi che si svolgono nello spazio sovrastante, vanno considerate le concrete possibilità di utilizzazione del suolo stesso (Cass. Civ., sez. II,
25.3.1995, n. 3562). L'interesse che segna il limite dell'espansione del diritto di proprietà sullo spazio sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione dello spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future. Ne consegue che parametro di riferimento per l'individuazione dell'interesse del proprietario del suolo non è il criterio riduttivo dell'attuale destinazione dello immobile ma lo stesso oggetto del diritto di proprietà che comporta la facoltà del proprietario di trarre dalla cosa pagina 7 di 16 tutti i vantaggi possibili purché senza danno per i terzi ed in base a criteri di normalità (Cass.
Civ., sez. II, 21.10.1991, n. 11117).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il Giudicante che sussista l'interesse di parte attrice ad ottenere l'arretramento della falda di copertura del tetto, con l'ancillare gronda di raccolta delle acque, sino alla linea di confine, trattandosi di opere in grado di determinare il riversamento delle acque sul fondo della Parte_1
Il CTU ha infatti accertato che le acque piovane raccolte dalla gronda, sporgente sul fondo attoreo, vengono scaricate al suolo nel piazzale di parte attrice, da due discendenti in pvc del diametro di 80 mm.
Pertanto, è applicabile al caso de quo la disciplina relativa alle servitù di scolo, ovvero la regolamentazione di cui all'art. 908 c.c. inerente lo scarico delle acque piovane. Tale articolo statuisce che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo stesso terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Come precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione, la citata norma regola i rapporti tra proprietari di fondi confinanti, imponendo reciproci limiti alla facoltà dello ius aedificandi, ossia l'obbligo di edificare i tetti o apprestare accorgimenti idonei ad evitare che le acque siano convogliate sul fondo del vicino: “Tale disposizione esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che, nello stabilire che “il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo” e che “il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”, disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente (Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298; Cass., Sez. 2, 7/12/1977, n. 5298), e in virtù del quale il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo, rientrando siffatta soggezione nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di vicinato e presupponendo che
l'immissione delle acque venga dal terreno nel fondo vicino e non direttamente, per saltum, dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprietà limitrofa”. Pertanto, “poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a
pagina 8 di 16 maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ”ad hoc”“ (Cass. Civ., sez. II, 2.5.2024, n. 11827).
Occorre, pertanto, valutare se possa reputarsi sussistente, a carico del fondo attoreo e a favore del fondo della convenuta, una servitù di scolo e stillicidio, precedentemente acquisita per intervenuta usucapione.
La convenuta sostiene, infatti, che il tetto dell'immobile oggetto di causa risulterebbe sporgente sul fondo attoreo da oltre 20 anni, anche in epoca precedente alla ristrutturazione edilizia del
2016, che avrebbe comportato la mera sostituzione della copertura costituita da palombelle in legno e sovrastanti tegole con una copertura in cemento corredata da gronda;
inoltre, sempre secondo la prospettazione della da oltre 20 anni esisterebbero i due scarichi che, dalla CP_1
parete esterna dell'unità immobiliare della stessa, che affaccia sulla proprietà della Parte_1
convogliano le acque a terra.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione non sia suscettibile di trovare accoglimento, in quanto le risultanze della prova testimoniale espletata inducono ad affermare che, in esito alle opere di ristrutturazione eseguite da nel 2016, si sia CP_1
effettivamente determinato un ampliamento della volumetria dell'edificio di parte convenuta, con apposizione della gronda e installazione dei discendenti pluviali convoglianti le acque nel fondo di proprietà attrice, non presenti in precedenza.
In tal senso, il teste escusso all'udienza del 15.7.2022, così riferiva: “Io lavoro Testimone_1
per la e per motivi di lavoro conosco il terreno in questione e da circa 20 anni lavoro Pt_2
permanentemente sul posto. Io faccio il magazziniere per la presso il fondo della Pt_2 [...]
E' vero che prima vi era una casettina piccola e ora una costruzione un poco più lunga, Pt_1
so che furono fatti dal vicino dei lavori per ampliare la casetta;
riconosco la foto che mi viene mostrata;
sul cap. d) E' vero che quando venne ampliata la casetta vennero messi i discendenti dal tetto che vedo nelle foto che mi si mostrano e che confermo;
sul cap. e) E' vero che la vecchia casetta aveva sul confine un muro lineare;
sul cap. f) confermo che prima dell'ampliamento, la casetta a confine aveva un tetto in tegole a filo del confine. (..) Da quando è stata ristrutturata la casetta ci sono i due scarichi che dalla parete esterna convogliano le acque sulla proprietà della ovvero sul parcheggio”. Parte_1
pagina 9 di 16 Analogamente, il teste , all'udienza del 28.3.2023, dichiarava “Ho un negozio di Testimone_2
alimentari a Terracina e mi reco settimanalmente presso il fondo di cui mi viene chiesto, perché ivi si trova un magazzino che vendeva prodotti alimentari all'ingrosso (..). Sì, è vero. Ricordo benissimo che c'è stato un ampliamento della casetta rurale”, confermava che in tale occasione venivano installati i discendenti pluviali e soggiungeva che in passato “il tetto non sporgeva rispetto alla parete della casetta rurale”.
Ed ancora, il teste , all'udienza del 13.6.2023: “Ho frequentato il fondo dal Testimone_3
1997 al 2017, perché ero dipendente della Blanca S.r.l., che era un distributore alimentare che si trovava di fronte al fondo della Adr: Anche dopo il 2017 mi è capitato a volte di Parte_1
tornare sui luoghi perché abbiamo lì un deposito di merci, e a mia memoria credo che lo stato dei luoghi sia rimasto immutato. Credo che l'ultima volta che mi sono recato sul posto fosse agli inizi del 2021.
Ricordo che la casetta è rimasta nella stessa posizione, sul confine tra i fondi, ma credo che si sia allungata. (..) Sì, confermo, i due discendenti che si vedono nelle foto non c'erano prima dei lavori. I due discendenti pluviali ci sono, ma non da oltre vent'anni, perché sono stati installati con la ristrutturazione”; il teste , all'udienza del 24.10.2023, dopo aver Testimone_4
premesso “io abito a 100 metri di distanza dal fondo in oggetto, e ho lavorato presso lo stabilimento Orizzonte dal 2003 sino al 2008, e ancora oggi frequento quei posti. Facevo il carrellista per cui lavoravo proprio sul parcheggio. La mia officina è attaccata al fondo”, ha confermato le circostanze sull'ampliamento dell'immobile, sulla sporgenza del tetto e sull'installazione ex novo dei discendenti pluviali: “Sì, è vero. I discendenti non erano presenti prima dei lavori. Cap. e): Sì, è vero, ricordo che prima dell'ampliamento il muro perimetrale della casetta rurale era posto tutto a filo sul confine. Cap. f): Sì, è vero, era tutto a filo, il tetto di tegole non sporgeva dal muro ma terminava in corrispondenza del limite dello stesso”.
Si osserva al riguardo che i suddetti testi appaiono attendibili poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente coerente e trova sostanziale conferma in quello dell'altro, mentre le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta non sono in grado di sconfessarne l'univoco risultato probatorio.
In particolare, il teste sentito all'udienza del 28.3.2023, se da un lato ha Testimone_5
dichiarato che la sporgenza del tetto esisteva anche in epoca precedente alla ristrutturazione del
2016, dall'altro non è stato in grado di riferire della presenza di tale sporgenza da oltre un pagina 10 di 16 ventennio (“Non so dire se tale sporgenza sussiste da oltre 20 anni. Io ho conosciuto meglio quella zona intorno al 2006, 2007, quando vi si è trasferita. Quanto al periodo CP_1
precedente, come ho già detto, nel 1999 quando mi sono trasferito a Terracina per circa un anno mi recavo sui fondi oggetto di causa per accompagnare i miei figli presso la famiglia Per_5
che all'epoca abitava in fondo al parcheggio sulla sinistra. Non ricordo se nel 1999 il tetto era già sporgente)”. Analogamente quanto ai discendenti, rispetto ai quali il teste si è limitato a riferire che “Ci sono gli scarichi, ma non so se da oltre vent'anni. Sì, è vero, ci sono due discendenti come nelle foto che mi si mostrano. Sicuramente adesso sono stati installati, ma non so dire se ci fossero anche prima della ristrutturazione”.
Quanto al teste lo stesso ha riferito circostanze in contrasto con quanto sostenuto Testimone_6
dalla stessa convenuta, ad esempio quanto alla sostituzione delle tegole (“No, le tegole sono rimaste quelle esistenti anche prima della ristrutturazione”), ed ha fornito risposte contraddittorie in relazione ai capitoli G ed I: “Non è vero, il tetto non sporgeva rispetto al muro. Anzi non avevo ben capito la domanda, c'era una sporgenza di circa 40 o 50 cm che terminava in corrispondenza del fosso”.
Infine, il teste pur avendo riferito circostanze aderenti alla tesi di parte Testimone_7
convenuta, ha rivelato una minore conoscenza dello stato dei luoghi, precisando di aver frequentato la zona oggetto di causa circa venti anni fa, quanto nella contrada si facevano delle feste, e di non essersi da allora più recato con assiduità presso i luoghi di causa, salvo passarci occasionalmente con la macchina.
Nel complesso, quindi, ad avviso del Giudicante le deposizioni rese dai testimoni di parte attrice appaiono maggiormente attendibili, di guisa che le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono di reputare raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione, in favore della convenuta, di una servitù di sporto, scolo e stillicidio ai danni del fondo di proprietà della
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Parte_1
Peraltro, anche a voler ritenere che la sporgenza del tetto fosse esistente in epoca antecedente alla ristrutturazione, è pacifico, per stessa ammissione della che il canale di gronda che CP_1
convoglia le acque attraverso i due discendenti è stato realizzato solo in occasione dei lavori di rifacimento del tetto realizzati nel 2016 (“in particolare veniva sostituita la copertura costituita da palombelle in legno e sovrastanti tegole con una copertura in cemento corredata da gronda”).
pagina 11 di 16 Parimenti non è emerso con sufficiente certezza che i due discendenti, che pacificamente scaricano le acque piovane all'interno del fondo della fossero presenti sui Parte_1
luoghi di causa da oltre un ventennio.
Pertanto, in assenza della prova della previa esistenza di una servitù di scolo e stillicidio, la trasformazione dei luoghi da parte del proprietario del fondo soprastante, in mancanza di accordo tra i proprietari confinanti, deve condurre a un ordine di rimessione in pristino, dovendo il proprietario costruire i tetti in maniera che le acque piovane non scolino nel fondo del vicino ex art. 908 c.c..
Si impone, quindi, l'accoglimento della domanda attorea, con conseguente condanna di CP_1
all'arretramento della falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza
[...]
del confine tra i fondi, come individuato dal CTU, e rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della Parte_1
Risulta parimenti fondata l'azione spiegata dalla società attrice al fine di ottenere la regolarizzazione della luce aperta sulla parete dell'edificio di proprietà della convenuta, in quanto realizzata in violazione dei dettami di cui all'art. 901 c.c.
In proposito, si rende necessario delineare i tratti distintivi tra luci e vedute, disciplinate dagli artt.
900 e ss. c.c. L'art. 900 c.c., infatti, distingue tra finestre (o altre aperture) che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino (luci) e finestre (o altre aperture) che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (vedute o prospetti). In virtù di tale distinzione, qualora l'apertura per dimensioni, conformazione e ubicazione consenta l'inspicere e il prospicere in alienum, dovrà essere inquadrata nella seconda categoria, presentando tutti i caratteri della veduta. La veduta, dunque, si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino.
Nel caso di specie, dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dalle parti e da quelle allegate alla relazione peritale del CTU, non è dubitabile che ci si trovi al cospetto di una luce, trattandosi di una finestra munita di inferriata, in quanto tale inidonea a consentire la prospectio nel fondo vicino. Invero, “In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la
pagina 12 di 16 prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione” (Cass. Civ., sez. II , 10.3.2023, n. 7132).
Viene in rilievo, dunque, la disciplina di cui all'art. 901 c.c., a mente del quale le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Ove tali prescrizioni risultino violate, si configura la c.d. luce irregolare, che legittima il vicino, ai sensi dell'art. 902 c.c., ad esigerne in qualsiasi momento la regolarizzazione.
L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro, dunque, costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, risultando di contro attribuito al proprietario confinante il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. Il titolare del fondo confinante può pretendere la chiusura delle luci presenti sul muro del vicino solo nell'ipotesi in cui realizzi una costruzione in aderenza o in appoggio, ovvero acquisti la comunione del muro. Il sacrificio del diritto del vicino di tenere luci nel muro è infatti subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, in mancanza della quale il vicino può limitarsi a chiedere la regolarizzazione della luce, affinché cioè siano rispettati i requisiti di cui all'art. 901 c.c..
Né è suscettibile di usucapione il diritto al mantenimento di una luce irregolare, per cui l'art. 902
c.c. conferisce al proprietario del fondo confinante il diritto a domandarne, “sempre”, la regolarizzazione. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che
pagina 13 di 16 l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima” (Cass. Civ., sez. II , 19.6.2023 , n. 17475).
Ciò chiarito, nel caso di specie il CTU ha accertato che la luce in questione non rispetta i requisiti posti dall'art. 901 c.c., poiché “la quota della soglia rispetto al Piazzale è di Ml. 2,33 e rispetto al piano di calpestio interno ad immobile è di Ml. 1,54”. Risulta, pertanto, violato il disposto del citato art. 901 c.c., nella parte in cui stabilisce che la luce debba avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal fondo del vicino.
Sussiste conseguente il diritto della a pretendere la regolarizzazione della luce Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 902 c.c.
Va, invece, respinta, la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta da parte attrice.
Sul punto, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all' “an debeatur” e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto”
(Cass. Civ., Sez. II, 29.8.2018, n. 21326). Nel caso di specie, dunque, le scarne deduzioni di parte attrice non sono sufficienti a consentire l'adozione di una pronuncia di condanna, benché generica.
La società attrice, infatti, non ha minimamente provato, né tantomeno allegato, in cosa sarebbe consistito il danno patito;
la avrebbe invece dovuto fornire la prova, sebbene Parte_1
pagina 14 di 16 sommaria e generica, del danno subito, atteso che la pronuncia di condanna generica presuppone pur sempre l'accertamento dell'esistenza della potenzialità dannosa dell'altrui condotta, essendo rimessa al separato giudizio esclusivamente la sua determinazione quantitativa. Ritiene quindi il
Tribunale che le deduzioni attoree si appalesano del tutto insufficienti ai fini della pronuncia richiesta, anche tenuto conto dei più elastici presupposti necessari per il conseguimento di una condanna generica, non ravvisandosi nella fattispecie oggetto di causa neanche i minimi requisiti di prova e allegazione, seppure in termini sommari, la cui sussistenza è imprescindibile affinché possa riconoscersi l'esistenza di un danno risarcibile. Non risulta infatti dimostrato né il danno potenzialmente subito né il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio, e non è possibile accertare la “sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli”
(Cass. Civ. n. 8729/2023).
In definitiva, in accoglimento delle domande attoree, deve essere condannata: a) CP_1
all'arretramento della falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza del confine tra i fondi, come individuato dal CTU nell'allegato n. 5 alla relazione peritale, e alla rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della
[...]
b) alla regolarizzazione della finestra lucifera aperta sulla parete del fabbricato A. Parte_1
Si impone, invece, il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla Parte_3
, altresì, di essere respinte le domande riconvenzionali spiegate da
[...] CP_1
giacché, quanto all'usucapione, non è stata raggiunta la prova il cui onere ricadeva sulla convenuta, mentre, quanto al regolamento dei confini, il riconfinamento effettuato dal CTU ha consentito di appurare la fondatezza delle doglianze attoree, avendo il perito concluso nel senso per cui “L'aggetto del cornicione e della gronda in pvc, a seguito del ripristino del confine catastale, verso la proprietà attrice è di circa cm. 45”.
Il rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta dalla
[...]
giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle Parte_1
spese seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e sono liquidati in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi. Infine, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, condanna a) all'arretramento della CP_1
falda di copertura del tetto con la relativa gronda in corrispondenza del confine tra i fondi, come individuato dal CTU nell'allegato n. 5 alla relazione peritale, e alla rimozione dei discendenti che convogliano le acque piovane all'interno del fondo della Parte_1
b) alla regolarizzazione della finestra lucifera aperta sulla parete del fabbricato A di
[...]
cui alla relazione peritale in atti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.;
- rigetta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalla
[...]
Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna al pagamento, in favore della dei 2/3 delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida per l'intero in € 125,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Latina, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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