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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 14 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1818/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Innocenti n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Felice Panebianco in sostituzione dell'avv. Bonalume, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal
[...]
Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 180.361,50, oltre euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, interessi e le spese del procedimento monitorio. L'Ente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di controparte e la mancanza: di contratti stipulati in forma scritta;
delle determine a contrarre;
degli impegni di spesa e delle coperture finanziarie. Ciò premesso, il opponente ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, Pt_1 di ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva di Nel Controparte_1 merito, ha domandato di: ritenere e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi con le società opposte e delle obbligazioni poste a fondamento dell'ingiunzione; ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e Parte_1 comunque l'inesigibilità del credito posto a fondamento del D.I. opposto;
ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
dichiarare che la società ricorrente non ha alcun titolo per pretendere le somme ingiunte, nonché l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi e spese;
ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalle società ricorrenti opposte;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 marzo 2020, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di poter chiamare in causa i terzi sottoscrittori dei moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica, in forza dei quali erano state erogate le prestazioni, affinché venissero condannati al relativo pagamento, oltre interessi. In via principale, la banca opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha domandato la condanna del al Controparte_1 Pt_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche, in via di ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento e, in estremo subordine, la condanna dei soggetti sottoscrittori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite. Con provvedimento del 16 marzo 2020, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa dei terzi, in quanto tale domanda è stata formulata all'atto della costituzione tardiva in giudizio (10 marzo 2020) rispetto alla data della citazione (16 marzo 2020). Successivamente, con ordinanza del 21 gennaio 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Parte_1
ed dai quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 deriva il credito ingiunto, per carenza della forma scritta, con la sola eccezione della convenzione tra l'Ente e dell'11 dicembre
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Innocenti n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Felice Panebianco in sostituzione dell'avv. Bonalume, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal
[...]
Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 180.361,50, oltre euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, interessi e le spese del procedimento monitorio. L'Ente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di controparte e la mancanza: di contratti stipulati in forma scritta;
delle determine a contrarre;
degli impegni di spesa e delle coperture finanziarie. Ciò premesso, il opponente ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, Pt_1 di ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva di Nel Controparte_1 merito, ha domandato di: ritenere e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi con le società opposte e delle obbligazioni poste a fondamento dell'ingiunzione; ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e Parte_1 comunque l'inesigibilità del credito posto a fondamento del D.I. opposto;
ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
dichiarare che la società ricorrente non ha alcun titolo per pretendere le somme ingiunte, nonché l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi e spese;
ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalle società ricorrenti opposte;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 marzo 2020, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di poter chiamare in causa i terzi sottoscrittori dei moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica, in forza dei quali erano state erogate le prestazioni, affinché venissero condannati al relativo pagamento, oltre interessi. In via principale, la banca opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha domandato la condanna del al Controparte_1 Pt_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche, in via di ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento e, in estremo subordine, la condanna dei soggetti sottoscrittori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite. Con provvedimento del 16 marzo 2020, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa dei terzi, in quanto tale domanda è stata formulata all'atto della costituzione tardiva in giudizio (10 marzo 2020) rispetto alla data della citazione (16 marzo 2020). Successivamente, con ordinanza del 21 gennaio 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Parte_1
ed dai quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 deriva il credito ingiunto, per carenza della forma scritta, con la sola eccezione della convenzione tra l'Ente e dell'11 dicembre
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