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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. V.G. 5294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5294/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
nata il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CARLO MOCCHEGIANI in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) I figli minori e avranno la residenza abituale con Per_1 Per_2 la madre a Fabriano – Via E. Bocci n° 11, in regime di affido condiviso tra i genitori.
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento CP_2 Controparte_1 dei figli minori e la somma di € 375,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese. Per_1 Per_2 3) Le seguenti spese straordinarie verranno suddivise tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno : visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico, servizio mensa, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti attrezzature. Pers Per
4) il Sig. trascorrerà con i figli minori ed due fine settimana ogni mese. I CP_2 figli minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli minori e trascorreranno 20 giorni Per_1 Per_3 consecutivi con il padre nel mese di agosto o in altro periodo da individuarsi tra le parti.
5) Poiché i due minori e sono molto legati affettivamente ai nonni paterni, Per_1 Per_2 la Sig.ra si adopererà affinché i figli mantengano un significativo rapporto affettivo Controparte_1 con i nonni paterni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e premesso di Parte_1 Controparte_1 aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13/6/2014 e in data Pers Per 24/01/2016, sono nati, rispettivamente, i figli ed , e che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 31/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori posto in ogni caso che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è tale da garantire una frequentazione con questi conforme ai canoni della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5294/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
nata il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CARLO MOCCHEGIANI in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “1) I figli minori e avranno la residenza abituale con Per_1 Per_2 la madre a Fabriano – Via E. Bocci n° 11, in regime di affido condiviso tra i genitori.
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento CP_2 Controparte_1 dei figli minori e la somma di € 375,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese. Per_1 Per_2 3) Le seguenti spese straordinarie verranno suddivise tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno : visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico, servizio mensa, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti attrezzature. Pers Per
4) il Sig. trascorrerà con i figli minori ed due fine settimana ogni mese. I CP_2 figli minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni presso ciascun genitore. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli minori e trascorreranno 20 giorni Per_1 Per_3 consecutivi con il padre nel mese di agosto o in altro periodo da individuarsi tra le parti.
5) Poiché i due minori e sono molto legati affettivamente ai nonni paterni, Per_1 Per_2 la Sig.ra si adopererà affinché i figli mantengano un significativo rapporto affettivo Controparte_1 con i nonni paterni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e premesso di Parte_1 Controparte_1 aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13/6/2014 e in data Pers Per 24/01/2016, sono nati, rispettivamente, i figli ed , e che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 31/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori posto in ogni caso che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è tale da garantire una frequentazione con questi conforme ai canoni della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 02/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi