Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. N. 237/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 237/2025 promossa tra le parti:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Parte_1 C.F._1
Chiaramonti;
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Nardi e CP_1 C.F._2 dall'avv. Sara Milani;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: precisate congiuntamente all'udienza del 7.05.2025 «come da ricorso, con compensazione delle spese di lite».
Per il Pubblico Ministero: «Visto» in data 12.05.2025.
FATTO E DIRITTO
1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge CP_1
sposato con rito concordatario in data 24.07.1994 nel Comune di Vaiano (PO).
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: 1) che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie in data 22.05.1999 e in data 14.02.2005, oggi maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; 2) che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi gli stessi sono addivenuti alla decisione di separarsi;
43 che il Tribunale di Prato, con sentenza n. 39 del
13.01.2023, resa all'esito del procedimento iscritto al ruolo n. 1161/2019 r.g., ha autorizzato le parti a vivere separatamente alle condizioni congiuntamente depositate dai coniugi;
3) che l'unione delle parti non si è ripristinata;
4) che , pur essendo divenuta maggiorenne, non è ancora Per_2
autosufficiente; 5) che il terreno in località Casacce di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno non è più vendibile, essendo stata modificata la destinazione d'uso.
Pertanto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti conclusioni: CP_1
«
1. Le figlie della coppia, e , continueranno ad abitare con la madre nella casa Per_1 Per_2
CP_ familiare di proprietà esclusiva di quest'ultima in Vaiano via Val Bisenzio n. 198; 2. Il Sig. provvederà a versare a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 300,00 per ciascuna fino al raggiungimento dell'indiependenza economica delle stesse. Il versamento delle somme di cui sopra dovrà avvenire direttamente nelle mani delle due ragazze esclusivamente con pagamento tracciato, come ad esempio a mezzo bonifico, ricarica poste pay etc.
3. Le spese straordinarie, sanitarie, universitarie, così come disciplinate dal Protocollo di Milano, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi.
4. Nessun CP_ contributo a titolo di mantenimento sarà dovuto alla sig.ra 5. Il Sig. provvederà a Pt_1 sostenere, in via esclusiva, le spese relative all'autovettura utilizzata dalla figlia e intestata Per_1
alla medesima, per quanto riguarda assicurazione, bollo, manutenzione, carburante ed ogni altra spesa straordinaria necessaria.
6. Relativamente alla casa di Viareggio, via Silvio Pellico n. 93, così
CP_ come concordato in sede di separazione, il mutuo verrà pagato interamente dal Sig. senza possibilità di richiedere alla Sigr.a il pagamento della propria quota parte, e delle rate Pt_1
pagate, e di quelle che verranno pagate fino a scadenza. Le spese relative alle utenze saranno sostenute al 50% fra le parti: Imu, Tari, acqua, luce e gas. All'estinzione del mutuo, le parti stipuleranno atto di donazione o di vendita dell'immobile a favore delle figlie. Le spese notarili e occorrende alla stipula saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno. Per CP_ quanto concerne le fideiussioni bancarie relative alla ditta del sig. il medesimo si impegna a
2 farle revocare entro il 31.12.2025. Con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione del resistente.».
Con decreto del 6.02.2025 il giudice delegato, onerando parte ricorrendo di depositare documentazione reddituale e bancaria integrativa, ha fissato udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 7.05.2025, intimando alla parte convenuta la costituzione entro i termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, aderendo alla ricostruzione dei fatti CP_1
svolta da parte ricorrente, ha chiesto la trasformazione del procedimento contenzioso in consensuale, insistendo quindi per l'accoglimento delle conclusioni depositate da parte ricorrente.
All'udienza del 7.05.2025 il giudice delegato, sentite le parti e preso atto della volontà delle stesse di concludere come da conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, rinunciando ai termini ex art 473- bis.28 c.p.c.e compensando le spese di lite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa comunicazione al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Pronuncia di divorzio – La domanda è fondata e può essere accolta. Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di legge dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 39/2023 del 13.01.2023, con la quale il Tribunale ha recepito le conclusioni precisate congiuntamente dai coniugi, senza che risulti che questi ultimi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, anche tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Questioni accessorie - Può essere recepito l'accordo delle parti sul mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti e conviventi con la madre, conforme all'interesse di queste ultime;
sulla rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra sulla ripartizione delle Pt_1
spese dell'immobile di Viareggio in comproprietà delle parti e sull'obbligo di trasferimento della proprietà del bene, assunto dai genitori in favore delle figlie, non ravvisandosi motivi di contrasto con l'ordinamento giuridico.
Spese di lite - Stante l'intervenuto accordo delle parti e come dalle stesse richiesto, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 24.07.1994 nel Comune di Vaiano (PO) Parte_1 CP_1 con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Vaiano - registro Atti di
Matrimonio anno 1994 - atto n. 25, Parte II, Serie A;
2) preso atto che le figlie della coppia, e , continueranno ad abitare con la madre Per_1 Per_2 nella casa familiare di proprietà esclusiva di quest'ultima in Vaiano via Val Bisenzio n. 198, dispone in conformità dell'accordo di seguito riportato: CP_ a) il Sig. provvederà a versare a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 300,00 per ciascuna fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse. Il versamento delle somme di cui sopra dovrà avvenire direttamente nelle mani delle due ragazze esclusivamente con pagamento tracciato, come ad esempio a mezzo bonifico, ricarica poste pay etc;
b) le spese straordinarie, sanitarie, universitarie, così come disciplinate dal Protocollo di
Milano, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi;
c) nessun assegno sarà dovuto alla sig.ra ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. Pt_1
898/1970; CP_ d) il Sig. provvederà a sostenere, in via esclusiva, le spese relative all'autovettura utilizzata dalla figlia e intestata alla medesima, per quanto riguarda assicurazione, Per_1 bollo, manutenzione, carburante ed ogni altra spesa straordinaria necessaria;
e) relativamente alla casa di Viareggio, via Silvio Pellico n. 93, così come concordato in sede CP_ di separazione, il mutuo verrà pagato interamente dal Sig. senza possibilità di richiedere alla Sig.ra il pagamento della propria quota parte, e delle rate pagate, e di quelle che Pt_1 verranno pagate fino a scadenza. Le spese relative alle utenze saranno sostenute al 50% fra le parti: Imu, Tari, acqua, luce e gas. All'estinzione del mutuo, le parti stipuleranno atto di donazione o di vendita dell'immobile a favore delle figlie. Le spese notarili e occorrende alla stipula saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno. Per quanto concerne CP_ le fideiussioni bancarie relative alla ditta del sig. il medesimo si impegna a farle revocare entro il 31.12.2025;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
4) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
4 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e i dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.05.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il Giudice rel. ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
5