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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. CP_1
2021/2022 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di
€ 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 4 1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente espone di essere una docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli aa.ss. CP_1
2021/2022 e 2023/2024. Lamenta di non aver percepito, per i suddetti periodi, la somma di
€ 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Pag. 1 a 4 1.1. Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2021/2022 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto della docente al
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