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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 10105/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A nata in [...] il [...]), erede di Parte_1 _1
(nata in [...] il [...] e deceduta il 23.3.2020), elettivamente
[...]
domiciliata in Roma, via Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. Ester
Ferrari Morandi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessia Faddili in virtù di procura generali alle liti convenuto all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 884,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute
(contributo unificato) pari a € 43,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, quale erede di ha proposto Parte_1 Persona_1 opposizione avverso due provvedimenti con i quali, con il primo (del CP_1
9.7.2019), l' aveva contestato alla dante causa un indebito di € 3.673,15 CP_2
per pagamenti ritenuti non dovuti per l'anno 2018 su una prestazione di invalidità civile di cui era titolare, e con il secondo (del 3.8.2021) richiesto all'erede il residuo importo pari a € 2.754,90.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha fatto presente che l'indebito in esame CP_1 era stato erroneamente determinato e che le trattenute già effettuate sulla prestazione della dante causa (nella misura di € 918,25) dovevano essere restituite all'erede ricorrente.
In attesa di detta restituzione (che l'erede deve ritualmente richiedere), la parte ricorrente, in accordo con l' ha richiesto la cessazione della materia CP_1
del contendere, visto il venir meno delle ragioni di contrasto.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, visto che la pretesa restitutoria dell' è venuta meno. CP_1
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., vanno poste a carico dell' considerato che l'annullamento CP_1
dell'indebito è intervenuto dopo la proposizione del ricorso amministrativo e dopo la proposizione del giudizio.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e
4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al
50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la semplicità della questione trattata.
Roma, 18.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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