Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa presidente giudice relatore Manuela Palvarini
giudice Alessandra Ardito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in data 11.03.2025 al n. 895/2025 R.G. da: C.F. 1 ), nella qualità di Parte 1 (C.F.
Parte 2 (C.F. curatore dell'inabilitata C.F. 2 ), in proprio,
RICORRENTE per la revoca dell'inabilitazione di
), residente in [...](C.F. C.F. 2 Parte 2
Minore, Via Roma 28,
con la partecipazione necessaria della PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO.
Conclusioni:
- revocare la inabilitazione pronunciata con sentenza n. 150/2003 nei confronti di ME HE nata HI (ss) 08.04.1970 residente LA Minore via Roma n. 28 c.f.
[...]
.- e conseguentemente ai sensi di legge trasmettere gli atti al G. EL sede (competente territorialmente) perché provveda alla nomina di Amministratore di Sostegno nell'interesse di ME HE ut supra generalizzata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto quanto segue:
ME HE, di anni 54 con sentenza del 17 gennaio 2003 n. 150/03 depositata il 04.03.2003 del Tribunale di US IO veniva dichiarata inabilitata su ricorso della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di US IO (doc.1). Nella motivazione della sentenza il Tribunale, ultimata l'istruttoria ed esaminate le conclusioni cui era pervenuta l'espletata CTU, confermava la diagnosi di disturbi psicotici verosimilmente qualificabili come sindrome delirante persistente e cronica e rilevava che le condizioni di ME HE non erano tali da richiedere il ricorso alla interdizione al fine di tutelarne la posizione soggettiva e patrimoniale (conclusione peraltro condivisa dallo stesso PM ricorrente) risultando adeguata la misura, all'epoca meno afflittiva, della inabilitazione. La scrivente con decreto a data 14.07.2023 del G. EL sede veniva nominata Curatore della inabilitata ME HE (doc.2).
Fatti storici
ME HE terminato il pregresso inserimento presso la Comunità Villa Bernocchi in Varese si trasferiva in due locali, in comproprietà in quota con i fratelli, siti in LA Minore dove ha vissuto e vive tuttora da sola. L'assunzione di adeguate cure farmacologiche hanno, come riconosciuto dagli stessi sanitari, mantenuto sotto controllo la sintomatologia psicotica, permettendo a HE di accedere ad un' attività lavorativa, dapprima in ambito protetto presso la degenza in Comunità e successivamente presso mensa di scuola materna con regolare assunzione presso la Cooperativa Parresia, (doc.3) contratto tuttora in essere, come attestato anche dalle annuali rendicontazioni presentate dalla scrivente che qui si richiamano (vedasi da ultimo quella relativa alla gestione 2024 (doc.4).
Nel corso degli anni HE si è sempre presentata regolarmente presso il servizio psichiatrico (CPS di US IO) di riferimento per le visite mensili assumendo le terapie prescritte e rapportandosi sia telefonicamente, al bisogno che di persona, periodicamente con la scrivente.
Il 10 settembre 2024 la scrivente, preoccupata dal protratto silenzio di HE, tentava inutilmente di contattarla ed, appurato per il tramite sia dei vicini di casa che del fratello della predetta ME TT, che HE non rispondeva ad alcuna sollecitazione, avvisava immediatamente il medico curante (doc.5) ed i sanitari del CPS di US IO (doc.6) che, valutate al domicilio le condizioni di HE e costatatane la ideazione delirante persecutoria manifestata, procedevano ad un primo ricovero TSO avvenuto in data 11 settembre a Saronno (per mancanza di posti letto nel reparto di psichiatria dell'Ospedale di US IO) (doc.7) con successivo trasferimento in data 19 settembre 2024 presso il reparto di psichiatria d US IO (doc.8) dal quale veniva dimessa il 04.10.2024.
In data 09.10.2024, appreso dai Responsabili della Cooperativa Parresia che in data 7 ottobr HE si era presentata al lavoro in condizioni alterate, omettendo nei giorni successivi d presentarsi sul posto di lavoro, non rispondendo alle ripetute telefonate e dichiarato dal fratello che HE lo aveva messo alla porta con toni aggressivi dichiarando di non voler assumere farmaci, la scrivente avvisava immediatamente della situazione il CPS e la dott.ssa Testa de reparto di psichiatria ospedale di US IO (doc.9) chiedendo loro specifico intervento. I Sanitari, presentatisi al domicilio di HE in data 10 ottobre, costatatene le gravi condizioni e la verosimile interruzione della terapia farmacologica al domicilio da parte della paziente, per il tramite della Forze dell'Ordine e del 118 attesane la manifestata aggressività sia verbale che fisica ed il manifesto scompenso psicotico, procedevano ad attivare secondo TSO con ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di US IO, dal quale HE veniva in data 15.11.2024 dimessa (doc.10).
HE, dopo pochi giorni dalla seconda dimissione ospedaliera, riprendeva il lavoro rifiutando però qualsiasi contatto con la scrivente che riceveva in data 20 dicembre 2024 una email da Tiziana
Cassani, segretaria amministrativa della Cooperativa Parresia, con la quale si segnalava lo stato di malessere riscontrato in HE specie negli ultimi giorni e la preoccupazione delle condizioni di salute della predetta stante, tra l'altro, la imminente chiusura dal 20 dicembre al 6 gennaio della
Cooperativa.
La scrivente provvedeva a segnalare a sua volta la circostanza al CPS di US IO chiedendo loro intervento che rinnovava anche in data 31 dicembre 2024 (doc.11-12). Solo in data 2 gennaio 2025 la scrivente veniva telefonicamente contattata dalla dott.ssa Ferraris del
CPS ed i Sanitari provvedevano in data 3 gennaio ad attivare il terzo TSO con ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di US IO, dal quale HE veniva dimessa in data
03.02.25 (doc.13-15). La scrivente provvedeva a notiziare in punto il G. EL (doc.14).
Seppure dimessa, HE non riprendeva il suo posto di lavoro senza peraltro neppure dare avviso alla Cooperativa datrice di lavoro della sua assenza, rifiutando altresì ogni forma di contatto con la scrivente, mantenendo esclusivamente rapporti sporadici col fratello TT sino a che, a fronte di ennesima segnalazione della scrivente al CPS ed ai Servizi Sociali del comune di LA Minore (doc.16), si provvedeva ad un ASO presso il CPS di US IO in data 03.03.2025
(doc.17).
Attualmente HE, una volta fatto ritorno presso la propria abitazione, ha ripreso a non ispondere alle chiamate telefoniche, a non presentarsi al lavoro ed a rifiutare qualsiasi forma di contatto con l'esterno.
A tacere della materiale impossibilità per la scrivente di rappresentarla legalmente in occasione dei icoveri e di tutte le incombenze che attinenti la semplice quotidianità la inabilitata rifiuta.
In considerazione della successione dei fatti su riportati e documentati appare di tutta evidenza come la misura di protezione in essere attualmente quella della inabilitazione, non si appalesa compiutamente tutelante e la scrivente, confrontatasi sia con i Sanitari Ospedalieri che con quelli del CPS oltre che i Servizi Sociali territorialmente competenti, ritiene opportuno, previa la revoca della misura di protezione attualmente in essere della inabilitazione, richiedere l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno che presenta le garanzie di tutela ed intervento necessarie ed idonee in favore di HE ME. Nella fattispecie la misura pregressa della inabilitazione non è più adeguata rispetto alle esigenze di ME HE in quanto non tutelante.
Da ultimo ma non certo per ultimo, si porta a conoscenza del Tribunale la circostanza che, come da convocazione di assemblea straordinaria dell'immobile del quale ME HE è in quota comproprietaria, si dovranno adottare importanti deliberazioni condominiali (doc.18), con le ovvie implicazioni formali e sostanziali.
All'udienza celebrata in data 17.04.2025 l'inabilitata è giunta accompagnata dall'infermiera professionale e dall'operatore socio sanitario del CPS di US
IO dove si trova ricoverata presso il SPDC "a causa di un'impotante fase di scompenso" che sta attraversando che impone “ritrovare una soluzione comunitaria al fine di salvaguardare la disgregazione psicotica sul piano ieativo e comportamentale" (così la relazione a firma della Psichiatra dott.ssa datata 04.03.2025 Persona 1
dove, tra l'altro, "si ipotizza la nomina di un Amministratore di Sostegno poiché la paziente non è in grado di occuparsi dei suoi interessi e dei suoi bisogni quotidiani”).
Basti all'uopo evidenziare che all'udienza come innanzi celebrata l'inabilitata ha dichiarato di essere rimasta “chiusa” all'interno della sua abitazione perché “la porta si era bloccata [...] il cellulare era scarico e non poteva chiamare nessuno".
L'inabilitata era in un evidente stato di agitazione anche motoria e non è parsa consapevole delle sue fragilità e dei suoi reali bisogni.
Il fratello Per 2 presente, ha confermato che la situazione è molto critica e che la sorella ha bisogno di un aiuto che lui non è in grado di offrirle (limitandosi ad accompagnarla a fare la spesa).
Tali essendo le risultanze di causa, tenuto conto del modesto patrimonio mobiliare e immobiliare dell'inabilitata, reputa il Collegio che l'istituto dell'amministrazione di sostegno sia il più idoneo a supportare Parte 2 nella cura dei suoi interessi (patrimoniali e non) e nel soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni (ordinari e straordinari) e che, per non lasciarla priva di protezione, sia urgente nominarle un Amministratore di Sostegno provvisorio, individuato nell'avv. Gabriella Bosetti, iscritto alle liste degli amministratori di sostegno della volontaria giurisdizione, anche per supportare i sanitari nella realizzazione del progetto di cura prospettato dalla dott.ssa Persona 1 in data 04.03.2025 e, quindi, trasmettere gli atti al GT di questo Tribunale per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 418, comma 3, c.c.
Dìaltro canto, il curatore dell'inabilitata e la stessa inabilitata hanno chiesto la nomina di altro professionista (non essendo alcun familiare nelle condizioni di poter assumere detto ufficio).
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili per la natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di US IO, in composizione collegiale, sentito il PM Sede:
REVOCA l'inabilitazione di Parte 2 (C.F.
); C.F. 2
NOMINA, in via d'urgenza, l'avv. Gabriella Bosetti A.d.s. provvisorio di
), cui affida i compitiParte 2 (C.F. C.F. 2
di cui in parte motiva;
DISPONE la trasmissione degli atti all'avv. Gabriella Bosetti e al GT di questo
Tribunale per quanto di sua competenza;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
US IO il 18/04/2025
Il Presidente Il giudice estensore
Maria Eugenia Pupa Manuela Palvarini