Decreto cautelare 20 aprile 2026
Ordinanza cautelare 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00771/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Tacchi Venturi, Giacomo Melotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, Piazza San Marco 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 10 febbraio 2026, notificato in data 18 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minorenne in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto e provvedimento collegato antecedente o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 il dott. CA ID e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto nel provvedimento impugnato si afferma che, riguardo al percorso di integrazione durante la minore età, «non risulta prodotta alcuna documentazione, né da parte dei Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-, né da parte del cittadino straniero interessato» , ma dalla documentazione allegata al ricorso si evince che è stata trasmessa dai servizi sociali del Comune di -OMISSIS- (tramite pec in data 4 dicembre 2025, all’indirizzo pec della Questura di -OMISSIS-) una relazione del «Servizio che ha accompagnato il giovane nel percorso di accoglienza ed integrazione da minorenne» , ragion per cui si configura quantomeno il dedotto difetto di istruttoria, perché il secondo preavviso di rigetto è stato spedito presso la struttura dove il minore era stato accolto fino alla maggiore età, e il ricorrente deduce che tale preavviso non è pervenuto né al a lui, né alla tutrice, né ai Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-;
Considerato che al pregiudizio allegato dal ricorrente - che risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione - è possibile ovviare sospendendo il provvedimento impugnato, anche al fine di consentire all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce delle considerazioni innanzi svolte e dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente medesimo;
Considerato che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate in considerazione del carattere interlocutorio della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, anche al fine di consentire alla Questura di -OMISSIS- di riesaminare la posizione del ricorrente.
Fissa la pubblica udienza del giorno 28 ottobre 2026 per l’esame del merito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA ID, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.