TAR
Sentenza 12 giugno 2026

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  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività

    Il Collegio ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla data di inizio lavori, essendo la struttura ben visibile, e che il ricorso fosse stato notificato tardivamente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza entrare nel merito di questo motivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irrazionalità e illegittimità del regolamento comunale

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza entrare nel merito di questo motivo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità e improcedibilità per difetto di autonomo interesse

    Il Collegio ha ritenuto il primo atto di motivi aggiunti inammissibile e improcedibile per difetto di autonomo interesse, in conseguenza dell'irricevibilità del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile e improcedibile, senza entrare nel merito di questo motivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irrazionalità e violazione del principio di precauzione ambientale

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile e improcedibile, senza entrare nel merito di questo motivo.

  • Rigettato
    Violazione L.R. 5/02

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile e improcedibile, senza entrare nel merito di questo motivo.

  • Rigettato
    Irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività

    Il Collegio ha ritenuto il secondo ricorso per motivi aggiunti irricevibile per tardività nell'impugnazione del certificato di collaudo post-attivazione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito circa il nesso causale tra impianto e malfunzionamenti elettronici

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito per mancata prova del nesso causale.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito circa i profili sanitari e ambientali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, dato che l'ARPA LI ha certificato il rispetto dei limiti di legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto vari profili

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile e comunque infondato nel merito.

  • Rigettato
    Violazione art. 14 L. 221/2012

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile e comunque infondato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/06/2026, n. 877
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 877
    Data del deposito : 12 giugno 2026
    Fonte ufficiale : Scarica documento

    Testo completo