Sentenza 12 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
N. 00877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Carrubo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Asl Lecce, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente per la LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tim Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, autorizzativi - eventualmente anche formatisi ex silentio - di un impianto di telefonia cellulare TELECOM installato su immobile sito in Lecce tra la via F. Camassa e la via Romagna, rilasciati dal Comune di Lecce e/o, comunque, da ogni altra Amministrazione eventualmente competente;
- per la parte di interesse del Regolamento del Comune di Lecce recante “NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE TRA 100 kHz a 300 GHz”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9.3.17, unitamente ai suoi allegati;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, della nota dell'ARPA LI del 7.6.21 e della nota dell'ASL Lecce del 9.6.21, entrambe trasmesse, via PEC, al sottoscritto legale;
e per l'adozione di idoneo provvedimento istruttorio come da istanza unita al presente atto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Carrubo il 7/10/2021:
del provvedimento del Comune di Lecce, formatosi per silenzio (assenso) ai sensi dell'art. 87, comma 9, del d.lgs. 259/03, a seguito della presentazione, da parte di Telecom Italia SpA - TIM SpA, di istanza di autorizzazione del 2/11/20, per l'installazione di un impianto di telefonia mobile con tecnologia LTE (Pratica indicata negli atti ostesi con i nn. 00488410010-22102020-1543 e 00488410010-09042021-1255); nonché di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto, e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, quelli ostesi dal Comune di Lecce in riscontro dell'accesso agli atti effettuato dal Condominio ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Carrubo il 3/11/2021:
del Certificato di ARPA LI, 13.8.21, [Co.Att: C144b_TLC_003], di conformità post-attivazione dell'impianto di telefonia cellulare della Società Telecom Italia SpA, installata nel Comune di Lecce in via F. Camassa snc, censito in catasto al fg 240 p.lla 1066. Cod. Sito: LX46 - Nome Sito LECCE SANTA CHIARA. Rif: Telecom Italia Prot. n. 248974 - 2021 Istanza SCIA n° 0618933-2020 al prot. ARPA LI n. 0052417 del 23/07/2021. Nonché del Verbale di sopralluogo misure di campi elettromagnetici Pratica registro n° 743 del 5/08/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente per la LI e di Tim Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2026 il dott. TO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il Condominio Carrubo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce parte ricorrente che, a seguito di lamentele circa il malfunzionamento di diverse componenti elettroniche installate all’interno del condominio, l’amministratore avrebbe accertato l’avvenuta realizzazione sul lastrico solare di immobile posto a distanza di 15-20 metri dal condominio di una antenna di notevoli dimensioni, presumibilmente ripetitore di segnale di telefonia mobile.
A seguito di accesso agli atti al Comune di Lecce, ad PA LI e ad Asl Lecce il ricorrente ha avuto accesso alla documentazione sia pure in modo parziale e ha proposto comunque il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione L.R. 5/02 e del regolamento regionale n. 14/06, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà nonché illegittimità del regolamento comunale di Lecce.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecce, PA LI nonché Tim S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Ha spiegato altresì intervento ad opponendum Inwit S.p.A., proprietaria della struttura in contestazione, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti del 6 ottobre 2021 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Lecce, formatosi per silenzio ex art. 87 comma 9 del D.Lgs 259/03 sull’istanza di Telecom Italia S.p.A. – TIM S.p.A. di autorizzazione all’installazione di impianto di telefonia mobile con tecnologia LTE, chiedendone l’annullamento e deducendo:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
Eccesso di potere per irrazionalità e violazione del principio di massima precauzione ambientale a tutela del diritto alla salute ed illegittimità del regolamento comunale;
Violazione L.R. 5/02 ed eccesso di potere sotto altro profilo.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha infine impugnato il certificato di PA LI del 13.8.2021 attestante la conformità post attivazione dell’impianto ripetitore di cui trattasi, deducendo eccesso di potere sotto vari profili e violazione art. 14 L. 221/2012.
Tutte le parti hanno prodotto memorie difensive e parte ricorrente anche una breve memoria di replica in data 28/04/2026.
All’udienza straordinaria del 20 maggio 2026 tenutasi in modalità da remoto, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato quindi introitato per la decisione
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso introduttivo nonché il secondo dei motivi aggiunti sono irricevibili,mentre il primo atto di motivi aggiunti risulta di conseguenza inammissibile e improcedibile per difetto di autonomo interesse.
E’ invero condivisibile e fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo atteso che l’inizio dei lavori di installazione della struttura è avvenuto in data 14 aprile 2021 e che i lavori sono stati ultimati in data 21 aprile 2021, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato solo in data 6 luglio 2021.
Il manufatto in questione infatti, come affermato dalla stessa parte ricorrente, risulta ben visibile agli abitanti del condominio anche in ragione della notevole altezza della struttura collocata ad una distanza di 15-20 metri dall’edificio condominiale.
Poiché nella fattispecie si contesta in radice la possibilità di realizzazione della struttura, il dies a quo del termine decadenziale dovrebbe individuarsi con riferimento alla data di inizio dei lavori mentre nel caso di specie per l’opposizione del ricorso risulta tardiva anche con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta amch’esso irricevibile, atteso che parte ricorrente non ha tempestivamente impugnato il certificato di collaudo post attivazione prot. 0057456 del 18.08.2021, atto quest’ultimo impugnato solo tardivamente con motivi aggiunti del 2.11.2021.
Deve peraltro aggiungersi che il ricorso risulta altresì infondato nel merito.
Ed invero quanto al profilo di lesività denunciato a supporto dell’interesse all’impugnazione, parte ricorrente non ha adempiuto all’onere di prova a suo carico circa il nesso teleologico causale tra la struttura di cui trattasi e l’asserito malfunzionamento di componenti elettroniche installate all’interno dell’edificio condominiale.
Quanto ai profili sanitari e/o ambientali, anche a prescindere da qualunque considerazione in ordine al difetto di legittimazione del condominio, risulta incontestatamente affermato e certificato il rispetto dei limiti emissivi di legge, atteso che PA LI ha verificato il pieno rispetto delle soglie di esposizione ai sensi della L. 36/2001, effettuando tutti i prescritti controlli ex art. 14 Legge citata.
Risultano pertanto anche infondati nel merito, sotto entrambi i profili, i dedotti motivi di censura.
Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO CA |
IL SEGRETARIO