TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-01-24, n. 202300176
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00176/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2022, proposto da
P P, C P, rappresentati e difesi dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a – della ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia – Urbanistica n. 16 dell'11.10.2022, notificata in data 17.10.2022, con la quale si è ingiunta la sospensione dei lavori e la demolizione, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, di alcune opere abusive realizzate in difformità al p.d.c. n. 17/2021;
b – del verbale di accertamento edilizio prot. n. 14344 del 22.09.2022, con cui si è accertata la realizzazione di alcune opere abusive in difformità al p.d.c. n. 17/2021;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’impugnata ordinanza n. 16 dell’11.10.2022, il Comune di Centola ha disposto la sospensione dei lavori ed ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere, realizzate in difformità dal p.d.c. n. 17/2021: - trasformazione degli scannafossi (ai piani terra) in locali deposito/lavanderia per un totale di 18 mq;- modifica di destinazione d’uso dei sottotetti in mansarda attraverso opere interne.
Il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere deciso in forma semplificata in forma semplificata, avendo il ricorrente, in data 12.12.2022, presentato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001.
Ed infatti, la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, espresso e tacito, sull’istanza medesima, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825;T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un'istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444;T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.