TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-02-10, n. 202500033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-02-10, n. 202500033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202500033
Data del deposito : 10 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2025

N. 00033/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento - via dei Paradisi n. 15/5;



contro

Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;
Comune di Telve di Sopra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;



per l'annullamento

- della delibera della Giunta Provinciale n. 190 del 10 febbraio 2023 avente ad oggetto approvazione della variante 2022 per Opere Pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di Telve di Sopra;

- della delibera del Consiglio Comunale di Telve di Sopra n. 20 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto l’adozione preliminare della variante 2022 per Opere Pubbliche nonché della delibera del Consiglio Comunale di Telve di Sopra n. 28 del 6 ottobre 2022 con la quale si è provveduto alla definitiva adozione della variante in parola;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati il tutto limitatamente alla variante 1 parcheggio via delle Scuole

nonché ancora annullamento

- di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Telve di Sopra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente espone di essere proprietario in un’area esterna al centro storico del Comune di Telve di Sopra di un edificio residenziale di quattro piani, di cui uno seminterrato e tre fuori terra, nei quali vivono in un piano la madre, nell’altro i figli, mentre l’ultimo piano è un sottotetto adibito a soffitta.

Il Comune, con nota del 14 giugno 2024, ha comunicato l’avvio dei “ lavori di realizzazione parcheggi stallo pulmino del trasporto alunni presso la Scuola Primaria di Telve di Sopra ”, per i quali è necessario disporre l’esproprio di una porzione di 53 mq di terreno del ricorrente.

Tale terreno costituisce la rampa di accesso necessaria ad avvicinarsi con l’automobile al piano terra dell’edificio, in cui come sopra ricordato abita la madre, che per ragioni di salute ha difficoltà di deambulazione, ed è pertanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione dal garage del piano seminterrato a cui si accede da un’altra strada sul retro dell’edificio, e che comporta la necessità di percorrere numerosi scalini della scala interna.

La rampa oggetto di esproprio è anche l’unica soluzione che consente al ricorrente di parcheggiare l’auto nell’area cortilizia interna.

A seguito della documentazione acquisita dopo aver presentato una domanda di accesso, il ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza di una variante per opere pubbliche, definitivamente approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 190 del 10 febbraio 2023, che ha modificato la destinazione della rampa di accesso all’edificio di proprietà destinandola alla realizzazione di un parcheggio.

Con il ricorso in epigrafe, notificato l’11 settembre 2024, la variante è impugnata con un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 37 e 39 della legge provinciale n. 15 del 2015 anche in relazione all’art. 24 della medesima legge, la carenza e l’insufficienza della motivazione e l’erroneità dei presupposti.

Il ricorrente in primo luogo contesta le premesse fattuali poste a giustificazione della variante indicate nella relazione di accompagnamento della stessa, nella parte in cui si evidenzia che vi sarebbe una grave carenza di aree a parcheggio.

Nella relazione si afferma che vi è la necessità di realizzare in prossimità della scuola primaria un’area a parcheggio realizzando altresì uno spazio per stallo dei pulmini per il trasporto degli alunni.

Tuttavia, deduce il ricorrente, in realtà le scuole elementari già dispongono di un parcheggio per 20 posti auto ubicati in adiacenza dell’edificio scolastico, e ulteriori 25 posti auto sono fruibili nel vicino parcheggio del Municipio.

Il ricorrente osserva pertanto che è mancata un’effettiva analisi alla situazione dei parcheggi insistenti nell’area, che non registrano una carenza, tenuto conto che i posti

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