Sentenza 6 settembre 2019
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2019
N. 00203/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 DE 2018, proposto da
Società Agricola F.Lli SP Ss, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Della Rocca, Alfonso Celotto, Antonietta Liberata Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Della Rocca in PE, via Tirino, n. 8;
contro
Regione Abruzzo, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;
nei confronti
Società Agricola OT IO & C. Sas, Società Agricola Platino S.r.l., UI AG, MO PI non costituiti in giudizio;
SI Di Primio, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Crocetta, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Crocetta in Chieti, via degli Spezioli n. 6;
per l'annullamento
DEla determinazione n. DPD 018/408 DE 7.08.2018 DEla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche DElo Sviluppo Rurale e DEla Pesca, DEla determinazione n. DPD 018/436 DE 21/08/2018 DEla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche DElo Sviluppo Rurale e DEla Pesca, DEla determinazione n. DPD 018/347 DE 18.06.2018 adottata dalla Giunta Regionale DEla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche DElo Sviluppo Rurale e DEla Pesca, DE verbale contenente “Riesame istruttoria di ammissibilità” DE 7.06.2018, DEla nota DEla Giunta Regionale DEla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche DElo Sviluppo Rurale e DEla Pesca – Servizio Sviluppo DEla Competitività e Fondo di Solidarietà prot. RA 0131111/18 DE 8.05.2018, DE Verbale contenente “Istruttoria di ammissibilità” allegato alla nota da ultimo citata, in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, DE Bando Pubblico per l'attivazione DEla misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali ai sensi DEl'art. 17 Reg. UE 1305/2013 – Sottomisura 4.1 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DEla Regione Abruzzo e di SI Di Primio;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 21 giugno 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi gli avvocati Giulio Cerceo in sostituzione di Sergio Della Rocca presente solo nei preliminari, l'avvocato DElo Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente, solo nei preliminari, Edward W.W.Cheyne per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Abruzzo - nell’ambito DEla procedura per la concessione di finanziamenti in attuazione DEla Misura M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali Artt. 17 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nella aziende agricole” Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento DEla redditività” 2014/2020 annualità 2016 - ha ritenuto non ammissibile la domanda presentata dalla ricorrente stessa, con la seguente motivazione “ Non è soddisfatto il requisito previsto al Par. 10.2 DE bando – Ammissibilità DEle istanze in particolare al 2°, 3°, 7° e 8° trattino. Dall’esame dei preventivi risulta infatti che gran parte degli investimenti materiali in macchine ed attrezzature (n. 32 beni su 40 acquistati) e queLI immateriali (software di gestione), sono effettuati sulla base di offerte riferibili a ditte che non posseggono i requisiti di concorrenzialità (presenza di stessa compagine sociale o di stessi soci e/o amministratori). Mancano pertanto i tre preventivi atti a giustificare quanto previsto al Par. 8.2. DE bando – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: lettera h) punti 1) e 2). L’entità degli investimenti non ammissibili rispetto al totale DEl’investimento e la necessità di assicurare la coerenza degli interventi previsti nel BPOL con gli obiettivi DE bando, l’impossibilità di raggiungere e dimostrare il miglioramento DEla redditività e DEla competitività aziendale, rendono pertanto l’intera domanda di sostegno non ammissibile ””;
- in sostanza, secondo l’Amministrazione, “ La valutazione circa la non ammissibilità DEla domanda si è basata sulla clausola DE bando che impone che i preventivi siano presentati da ditte “in concorrenza”; nel senso che è richiesta non solo la presenza di imprenditori soggettivamente distinti e quindi di preventivi distinti, ma anche la non imputabilità degli stessi ad un medesimo centro decisionale ”;
- ha inoltre impugnato il successivo provvedimento con il quale ha ritenuto non ammissibili le spese preventivate (la ricorrente ha presentato preventivi da parte DEle ditte AM S.r.l., TA TR S.r.l., TA AM S.r.l., GI S.r.l. e Grante S.r.l., in relazione a macchine e attrezzature, e da parte DEle ditte APRA S.r.l., EVIN S.r.l. e NOA SOLUTION S.r.l., relativamente all’investimento immateriale di software di gestione) ritenendo sussistenti vari indici sintomatici DEla non concorrenzialità DEle offerte e DEla riconducibilità di tutti i preventivi a un unico centro decisionale;
- la ricorrente espone che il bando sarebbe in contrasto con le linee guida per l’attivazione DEla misura in questione, richiamate dal bando stesso, che prevedrebbero solo la presentazione di preventivi da parte di soggetti diversi e non necessariamente in concorrenza tra loro; che “Il criterio dei tre preventivi di tre ditte concorrenti provoca altresì una distonia con le