Decreto cautelare 18 luglio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00662/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Petracci, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Fermo, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Giuseppe Mazzini n.55;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.:
dell’atto prot. n.ro -OMISSIS- del 5.06.2026, notificato in pari data, attraverso il quale il
Prefetto della Provincia di Fermo disponeva la revoca della misura di accoglienza disposta a favore della ricorrente quale cittadina Ucraina titolare di soggiorno per protezione temporanea, inserita presso il centro di accoglienza per cittadini ucraini sito in -OMISSIS- in -OMISSIS-, gestito da EFT Fermano Solidale Società Cooperativa, poi divenuta ETS Fermano Solidale ODV, in base ad apposita convenzione n. rep 2188 del 06.03.2023 e ss.mm.ii, Stipulata con la Regione Marche
– Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Soggetto Attuatore Emergenza Ucraina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, in ragione delle esigenze rappresentate in atti, e nelle more della trattazione dell’istanza nella sede propria collegiale, ricorrono i presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 56 c.p.a. per l’accoglimento della richiesta di misura monocratica ai soli fini della riattivazione del procedimento garantendo la partecipazione dell’interessata nella osservanza del contraddittorio di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 nonché garantendo, ove richiesta, una valutazione sulla effettiva sussistenza e rilevanza delle dedotte condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 142/2015;
Ritenuto che nelle more della conclusione del procedimento resta sospesa l’esecuzione dell’impugnato provvedimento di revoca.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in premessa.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.09.2026.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona il giorno 17 luglio 2026.
| Il Presidente |
| Renata MM AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.