Sentenza 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 02831/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2018, proposto da
AL DO BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio BA, Carmine Lombardi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di San Martino Valle Caudina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Vitelleschi;
per la condanna
del Comune di San Martino V.C. al pagamento della somma dovuta per la cessione bonaria nonché per il risarcimento dei danni tutti subiti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Martino Valle Caudina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 24 del 30.01.2014, la Giunta Comunale di San Martino Valle Caudina approvava il progetto definitivo del II Lotto Funzionale del Piano per gli insediamenti produttivi in località Sferracavallo e dichiarava contestualmente la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
2. In data 15.05.2005, con nota prot. 3699 il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune comunicava al ricorrente, l’avvio del procedimento della procedura espropriativa delle aree site in San Martino Valle Caudina, al fg. 4, part. 7.
3. Con nota del 1.10.2015 prot. 7167 il Comune di San Martino Valle Caudina invitava l’odierno ricorrente a presentarsi presso l’ufficio tecnico dell’ente entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2015 per addivenire ad una eventuale cessione volontaria dei beni.
4. Con lettera del 21.10.2015, acquisita al protocollo dell’ente col n. 7822, il ricorrente DO esplicitava al Comune la propria volontà di procedere alla cessione volontaria.
5. In data 6.11.2015, con nota prot. 8333, il Comune di San Martino Valle Caudina chiedeva al Sig. BA AL DO, per procedere al pagamento dell’indennità con lo stesso concordata per l’esproprio delle aree sopra indicate, la documentazione attestante la libera e piena proprietà dei beni identificati al N.C.T. al fg. 4, part. 7.
6. In data 13.11.2025 l’odierno ricorrente rimetteva al Comune la dichiarazione sulla proprietà delle aree con contestuale indicazione dell’IBAN per il pagamento del relativo corrispettivo.
7. In data 12.4.2016 il Comune di San Martino Valle Caudina, con nota prot. 2782, informava l’odierno ricorrente della immissione in possesso degli immobili che avveniva, con relativo verbale di consistenza, in data 21 aprile 2016.
8. All’immissione in possesso, non seguiva la formalizzazione della cessione né il pagamento del corrispettivo pattuito.
9. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di disponibilità dei terreni di proprietà a seguito della predetta immissione in possesso.
10. Il Comune resistente si è costituito in giudizio rilevando che, successivamente all’immissione in possesso non ci sarebbe stata alcuna trasformazione irreversibile dei beni del ricorrente in quanto il progetto da realizzare si sarebbe arenato in ragione del mancato finanziamento dello stesso da parte della Regione.
11. La difesa del Comune ritiene che, benché vi sia stata formalmente l’immissione in possesso da parte dell’amministrazione, il ricorrente non avrebbe mai perso la disponibilità dei beni che non sarebbero stati mai materialmente occupati dal Comune. Per tale ragione non sussisterebbe alcuna voce di danno risarcibile.
12. All’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito esposti.
14. In via preliminare, il Collegio rileva che, alla luce delle difese svolte dal Comune, nella fattispecie non appaiono ricorrere i presupposti per l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in quanto il Comune non ha più interesse alla realizzazione dell’opera pubblica alla quale era finalizzato il procedimento ablativo e non vi è stata trasformazione irreversibile del fondo.
15. Non è, tuttavia, condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa comunale secondo cui, nonostante la formale immissione in possesso del bene da parte del Comune, il ricorrente non avrebbe mai perso la disponibilità materiale dello stesso e, quindi, non avrebbe diritto ad alcun risarcimento dei danni. Invero, a far data dal 21 aprile 2016, il ricorrente è stato privato della disponibilità giuridica del proprio fondo ragion per cui non avrebbe potuto legittimamente utilizzarlo. Non essendo stata formalizzata la cessione volontaria, l’immissione in possesso è avvenuta sine titulo . Tale circostanza, risultante dagli atti, è sufficiente a far sorgere in capo all’amministrazione comunale l’obbligo di restituzione formale del fondo e di risarcimento dei danni nei limiti che si seguito si esporranno.
16. Nella fattispecie non risulta concluso alcun procedimento ablativo con l’adozione del decreto di esproprio o altro atto equiparato (come stabilito dagli artt. 13 e 22 bis del d.P.R. n. 327/2001) e, dunque, stante l’assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.), deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa l’Ente intimato a causa dell’occupazione sine titulo dell’area in questione avvenuta con l’immissione in possesso dell’area.
17. Il Collegio rinviene nel predetto comportamento tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisando sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “ sine titulo ” dei cespiti immobiliari del ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione di una valida procedura espropriativa ovvero nella finalizzazione degli accordi transattivi intercorsi tra le parti, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene.
18. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti quelli per cui:
a) è oramai espunto dal nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva in ragione dell’acclarato contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU;
b) caduto il presupposto della possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato, diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene altrui su cui sia stata realizzata un’opera di pubblica utilità o di pubblico interesse in assenza di previa dichiarazione di pubblica utilità o in seguito all’inefficacia degli atti ablatori eventualmente emanati, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno (limitato al valore d’uso del bene), ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa ( ex plurimis , Cass. S.U. n. 735 del 19 gennaio 2015);
c) come di recente affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20/01/2020, n.2, per le fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001) l’illecito permanente dell’Autorità viene meno nei casi da esso previsti (l’acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva, e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata, neppure se formulata dal soggetto privato sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità, affermato in materia dall’art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, richiede una base legale certa perché si determini l’acquisto della proprietà in capo all’espropriante, base legale che l’ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva.
19. Ne deriva, allora, che i soggetti i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall’Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l’inammissibilità della domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 5 giugno 2013, n. 901), sicché il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d’uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 23 maggio 2018, n. 3368).
20. In applicazione dei principi esposti, discende:
1) l’obbligo “civilistico” del Comune resistente di procedere al ripristino del diritto di proprietà della ricorrente, mediante restituzione dell’area illegittimamente occupata;
2) la condanna del Comune resistente al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso dell’area sopra indicata; ovvero, dal momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.
21. Ciò posto quanto all’ an dei diritti azionati, in ordine al quantum risarcitorio va precisato che il risarcimento del danno per occupazione illegittima, secondo la costante giurisprudenza, deve coprire il solo valore d’uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione (ovvero dalla scadenza del periodo di occupazione legittima) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero fino alla restituzione dell’area o al suo legittimo acquisto, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l’adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 - bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.A.R. Toscana, sez. III, 29.11.2013, n. 1655), confluendo peraltro in tale ultima ipotesi la posta risarcitoria, in senso lato, nell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante, come evincibile dal richiamato disposto del comma 3 del citato art. 42 bis.
22. Tale valore d’uso corrispondente, come detto, al danno sofferto da parte ricorrente per l’illecita prolungata occupazione del terreno di sua proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, comprensivo del valore del soprassuolo relativo alle opere legittimamente realizzate in virtù di titolo edilizio, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Napoli, sez. V, 22.10.2021, n. 6651; T.A.R. Basilicata, 7.03.2014, n. 182; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2012).
23. Con riferimento alla domanda di risarcimento, il Collegio ritiene di poter applicare, limitatamente all’obbligazione pecuniaria, l’art. 34, comma 4, del c.p.a. e, anche in ragione dei poteri equitativi e della “ ratio ” dell’art. 42 - bis d.P.R. n. 327/2001, di dover condannare il Comune resistente, secondo l’orientamento prevalente in materia, al pagamento del danno conseguente all’illegittima detenzione dell’area di proprietà del ricorrente, per il periodo di occupazione illegittima, fino alla restituzione dell’area medesima, quantificandolo, in via equitativa, nella somma pari al 5% annuo del valore venale del bene oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
24. Quanto alla determinazione del valore venale del bene, quale parametro per la quantificazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione, il Comune resistente dovrà proporre, in favore di parte ricorrente, entro il termine di 120 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, il pagamento delle somme dovute, da quantificare alla luce dei criteri di seguito esposti, pagamento da effettuare poi, su accordo delle parti, nei 120 gg. successivi.
25. In specie, la stessa dovrà:
a) utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili);
b) devalutare i valori medi a mq. indicati per la porzione di terreno interessata, fino a portarli alla data di inizio del periodo di occupazione illegittima;
c) applicare a questi ultimi gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione fino alla data di restituzione;
d) sulla somma così liquidata decorreranno inoltre gli interessi legali ex art. 1282 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza, sino al soddisfo.
26. Il Collegio ritiene, dunque, che il ricorso meriti accoglimento nel senso di ordinare all’amministrazione nei termini indicati sopra la restituzione del bene illegittimamente occupato e il risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima.
27. Tenuto conto della complessità delle vicende sottese alla controversia e della destinazione delle aree in questione, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO