TAR
Sentenza 11 aprile 2003
Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
L'art. 4 DM 7 novembre 1995 del Ministero delle finanze, nella parte in cui dispone che "la distanza tra i nuovi punti di raccolta e le ricevitorie degli ex dipendenti del lotto non puo' essere inferiore a 200 metri seguendo il percorso pedonale piu' breve" si applica solo alle ricevitorie gestite di ex dipendenti del lotto e non si estende, quindi, a quelle non piu' gestite da ex dipendenti a seguito di trasferimento ad altro soggetto. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.
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Sul provvedimento
Testo completo
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
(Omissis)
FATTO
I.- Il Ministero delle Finanze, con provvedimento 21.1.1997, ha approvato la graduatoria delle domande per l'istituzione dei punti di raccolta del lotto nella Provincia di Ancona, ma l'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di
Stato di Ancona, con decreto 17.2.1997, ha escluso ========= =======,
titolare della tabaccheria n. == in Falconara Marittima, in quanto situata ad una distanza di m.180, inferiore ai m. 200 previsti dall'art.4 del D.M.
7.11.1995, dalla ricevitoria del lotto n. ==, gestita da "ex lottista".
A tanto si e' opposta il 24.2.1999 la sig.ra ======= =========,
rilevando che la ricevitoria n. == non era piu' gestita da ex dipendente del lotto.
L'Ispettorato, con nota del 3.3.1999, ha chiesto il parere della
Direzione generale.
Non essendo intervenuta alcuna decisione, l'interessata l'11 ottobre
1999 ha adito il Difensore civico della Regione Marche che, a sua volta, con nota dell'11.10.1999, ha invitato l'Ispettorato ad accertare se effettivamente il titolare della ricevitoria n. ==, sig. ====== =======, era un ex dipendente del lotto, ma l'Ispettorato, con nota del 22 novembre 1999,
diretta al Difensore civico, ha espresso l'avviso che il limite della distanza stabilito dall'art.4 del D.M. 7.11.1995, tuttora vigente in quanto ripristinato dall'art.45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n.448, si riferiva a "tutte le ricevitorie prive di tabaccheria, a prescindere dal modo di acquisto della titolarita' da parte del gestore".
Acquisita la corrispondenza intercorsa tra il Difensore civico e l'Ispettorato, la sig.ra ======= =========, con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.343/2000), ha impugnato il provvedimento 12 novembre
1999, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Con circolare del 24.2.2000, la Direzione generale dei Monopoli ha precisato che l'Ufficio coordinamento legislativo, all'uopo interessato,
aveva espresso l'avviso che il limite della distanza minima dalle
"ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto" si applica "solo nei casi in cui le ricevitorie siano ancora effettivamente gestite dagli originari ex dipendenti del lotto".
L'Ispettorato di Ancona, pertanto, con nota del 10.3.2000 ha comunicato a ======= ========= il suindicato parere, precisando che il contestato limite non rilevava nei confronti della sua tabaccheria e che "per il futuro non rappresenta piu' ostacolo al conferimento della concessione lotto alla
S.V.".
Tuttavia, il 5.12.2000 la Direzione generale dei Monopoli ha disposto la sospensione delle concessioni del lotto presso le tabaccherie che non rientravano nei limiti di distanza di che trattasi, sebbene non piu' gestiti dagli originari ex lottisti a seguito di modifica della titolarita' ai sensi degli artt.28 e 31 della legge n.1293/1997: di conseguenza, l'Ispettorato di
Ancona, con atto del 5.3.2001 ha comunicato a ======= ========= la sospensione della concessione del lotto presso la sua tabaccheria.
La nota 5.12.2000 della Direzione generale ed il provvedimento del
5.3.2001 dell'Ispettorato sono stati impugnati da ======= ========= con motivi aggiunti notificati il 3.5.2001 e depositati il 5 successivo,
nonche', per gli stessi motivi di illegittimita', con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati, notificato il 24/26.4.2001 e depositato il 5.5.2001.
II.- La difesa del Ministero delle Finanze e dell'Ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato di Ancona, costituite sul primo ricorso, con memorie depositate il 7.4.2000 e 21.6.2001 ha chiesto che sia respinto unitamente ai motivi aggiunti, preliminarmente eccependo l'i-nammissibilita' dell'impugnazione del provvedimento 22.12.1999, in quanto semplicemente confermativo del provvedimento 17.2.1997, nonche'
l'inammissibilita' dei motivi aggiunti, in quanto la sopravvenuta sospensione e' solo un atto impugnato endoprocedimentale, privo di effetti autoritativi.
La difesa del controinteressato ====== =======, titolare della ricevitoria del lotto n. ==, costituito su entrambi i ricorsi, con memorie depositate il 23.11.2000 ed il 17.6.2002 ha chiesto che siano entrambi respinti in quanto infondati, atteso che:
- il contestato limite di 200 metri non e' a tutela dell'ex dipendente del lotto, ma di una ricevitoria "pura", cioe' priva di altre attivita'
commerciali, viceversa presente nelle tabaccherie, e, quindi, il limite opera anche se la sua gestione e' stata trasferita a soggetti che non sono ex dipendenti;
- in ogni caso e' per un verso tardiva l'impugnazione della nota 12 novembre
1999 dell'Ispettorato, essendo stato il ricorso notificato il 3 marzo 2000,
e, per altro verso, inammissibile, in quanto atto mera-mente confermativo della precedente esclusione disposta il 17 dicembre 1997, a sua volta non impugnata.
Questo Tribunale, con distinte ordinanze 18 giugno 2002, n.233 e n.234,
ha respinto le rispettive istanze cautelari proposte chieste per i due ricorsi ai sensi dell'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
DIRITTO
I.- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.
II.- In relazione al primo ricorso, il Collegio considera, preliminarmente:
- infondata l'eccezione di tardivita', sollevata dalla difesa del controinteressato, dell'impugnazione della nota 12.11.1999 dell'Ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato di Ancona, diretta al Difensore civico della Regione Marche, in quanto non e' stata fornita alcuna prova della sua piena conoscenza da parte della ricorrente in data anteriore a quella indicata nel ricorso, cioe' il 7.1.2000 a seguito del rilascio della corrispondenza intercorsa tra l'Ispettorato e il Difensore civico della
Regione Marche;
- infondata l'ulteriore eccezione d'inammissibilita', sollevata da entrambe le difese resistenti, in quanto la suindicata nota del 12.11.1999 non e'
"meramente" confermativa del decreto 17.2.1997, in quanto emessa a seguito di rinnovata valutazione della questione di diritto a fondamento del primo provvedimento d'esclusione ed in riferimento alla specifiche argomentazioni contenute nella richiesta del Difensore civico;
- infondata l'eccezione d'inammissibilita' dell'impugnazione della nota
13.2.2001 dell'Ispettorato, impugnata con i motivi aggiunti e con il secondo ricorso, perche' la sospensione senza indicazione di alcun limite di tempo del procedimento di rilascio della concessione di ricevitoria del lotto,
disposta dopo l'affidamento ingenerato dalla precedente nota del 10.3.2000,
ha senz'altro un immediato effetto lesivo del-l'interesse della ricorrente alla sollecita e positiva conclusione del procedimento, dal momento che il ritardo comporta pur sempre un pregiudizio a causa di un'attivita' che non puo' essere ancora intrapresa.
Tanto premesso, la decisiva questione di diritto da esaminare e' se l'art.4 del decreto 7 novembre 1995 del Ministro delle Finanze, allorche'
dispone che "la distanza tra i nuovi punti di raccolta e le ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto non puo' essere inferiore a 200 metri seguendo il percorso pedonale piu' breve", si applica anche alle ricevitorie non piu' gestite da ex dipendenti del lotto a seguito di trasferimento ad altro soggetto.
Per inciso va rilevato che il suindicato limite, alla data della presente decisione, e' tuttora vigente, perche' l'ultimo inciso del I comma dell'art.33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ("tale requisito e'
soppresso dal 31 dicembre 1998") e' stato soppresso dall'art.45, comma 21,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, e la rinnovata, analoga soppressione disposta dall'art.80, comma 40, della legge 27 dicembre 2002, n.289 decorre dal 30.6.2003.
Orbene, ad avviso del Collegio, la formulazione dell'art.4 del D.M. 7
novembre 1995 e' chiaramente riferita alle ricevitorie "gestite" da ex dipendenti del lotto e pone, quindi, un requisito strettamente attinente al soggetto titolare ed ai sensi dell'art.12 delle disposizioni preliminari al codice civile ad una disposizione normativa o regolamentare non puo' essere attribuito altro significato se non quello fatto palese dalle parole utilizzate secondo la loro connessione logica: di conseguenza, se una ricevitoria non e' piu' gestita da un ex dipendente del lotto, la situazione e' oggettivamente diversa da quella espressamente disciplinata ed il limite di distanza non e' piu' applicabile.
Neppure e' possibile, a fronte del chiaro disposto della norma di che trattasi, sconvolgerne il significato ipotizzando altre ed inespresse finalita', cioe', come dedotto nelle memorie delle difese delle parti resistenti, quella di tutelare una ricevitoria priva di altre attivita'
commerciali: se questa fosse stata la finalita' perseguita, non si comprende perche' e' stata utilizzata l'espressione "gestite", anziche' "attivate" o simili.
E', quindi, senz'altro piu' conforme all'esplicito dettato regolamen-tare individuare la finalita' del limite come salvaguardia della posizione del gestore in quanto ex dipendente del lotto.
Il dedotto gravame di erronea applicazione dell'art.4 del D.M. 7
novembre 1995 risulta dunque fondato e sia il ricorso n.343/2000 che i relativi motivi aggiunti vanno accolti, restando assorbito l'esame degli altri motivi di gravame.
Tanto comporta l'improcedibilita' per carenza d'interesse alla decisione del secondo ricorso (n.373/2001), peraltro inammissibile per il noto divieto processuale ne bis in idem.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa loro riunione:
- accoglie il ricorso n.343/2000 ed i relativi motivi aggiunti e, per l'ef-fetto, annulla i provvedimenti 12.11.1999 e 13.2.2001 dell'Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato, sede di Ancona, nonche' la nota
5.12.2000 del Ministero delle Finanze;
- dichiara improcedibile il ricorso n.373/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003.
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno
11 APR. 2003