TAR
Sentenza 11 aprile 2003

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Massime1

L'art. 4 DM 7 novembre 1995 del Ministero delle finanze, nella parte in cui dispone che "la distanza tra i nuovi punti di raccolta e le ricevitorie degli ex dipendenti del lotto non puo' essere inferiore a 200 metri seguendo il percorso pedonale piu' breve" si applica solo alle ricevitorie gestite di ex dipendenti del lotto e non si estende, quindi, a quelle non piu' gestite da ex dipendenti a seguito di trasferimento ad altro soggetto. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Marche, sentenza 11/04/2003, n. 214
    Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per le Marche
    Numero : 214
    Data del deposito : 11 aprile 2003
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