Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05197/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2021, proposto da SC ER, RE SI, OR FF, NI ON, RI TA VE, LL CA, RIgrazia IA, ES RO, AR CC, RE TE, RM LA, EL RO, AB De CA, ET DE ON, MA Di ZO, RI TI NA, OS FA, RE AR, ZO LL, AU CI CI, ET RO, TR EN, US ON, OB LI, CI TO, IA AN, NA SS, OS SS, OS AM, SA ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via CA Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) in parte qua, del D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà» (Allegato A, Avvertenze, Punto F, nonché Tabella di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio relativa a ciascun profilo professionale); B) qualora occorra e se applicato in via analogica, della Tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21 (nota 4), laddove detta tale criterio di valutazione con riferimento ai concorsi per titoli finalizzati alla composizione delle graduatorie permanenti ex art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca RIni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale in oggetto, recante la disciplina procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, in quanto prevede l’assegnazione di un punteggio dimezzato per il servizio « prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute », assumendone l’illegittimità;
Considerato che con ordinanza n. 3304/2021 il Tribunale, nel respingere l’istanza cautelare perché formulata in difetto “ dell’attualità e dell’irreparabilità del pregiudizio, in quanto non è chiaro se i ricorrenti, in futuro, potranno subire una lesione dalla previsione contestata l’amministrazione ”, ha inoltre “ ritenuto, in ogni caso, che le previsioni censurate non abbiano carattere escludente, con la conseguente necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione dell’ammissibilità del ricorso proposto (cfr. questa Sezione sent. del 19 aprile 2019 n. 5101 che richiama Cons. St., ad. plen. n. 4 del 2018) ”;
Rilevato che con memoria notificata in data 19.02.2025 e depositata in data 20.02.2025 la ricorrente AN IA ha rinunciato al ricorso, mentre le altre parti non hanno più svolto difese;
Ritenuto che il ricorso – trattenuto in decisione all’udienza pubblica ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a. – debba essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse, non essendo la clausola impugnata immediatamente escludente;
Ritenuto, invero, in uno con la giurisprudenza consolidata, che il bando di concorso deve essere preliminarmente impugnato solo quando contenga clausole che di per sé impediscono di partecipare alla selezione; mentre può essere impugnato contestualmente al provvedimento lesivo emesso in conseguenza delle previsioni del bando perché solo in quel momento si manifesta l'interesse da parte del candidato (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n.10827);
Ritenuto, peraltro, che quanto sopra consente al Collegio di prescindere da un approfondimento specifico sulla ammissibilità del ricorso collettivo nella fattispecie, nonché – in ogni caso – sulla improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione dei successivi atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito in rito della lite e della costituzione soltanto formale del Ministero intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ferma la declaratoria di estinzione per rinuncia per la ricorrente AN IA.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca RIni, Primo Referendario, Estensore
ET Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca RIni | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO