Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto dalla sig.ra Giovanna Patricelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Santoro, con domicilio eletto presso il suo studio in Tolmezzo, via G. Marchi, n.3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, piazza Dalmazia n.3, è ex lege domiciliato;
per l’ottemperanza al giudicato
nascente dalla sentenza n. 206 del 2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare a parte ricorrente la “Carta elettronica del docente” accreditandovi l’importo ivi indicato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni specificati, quale contributo alla sua formazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Presidente Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i Difensori indicati nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere le spese di lite liquidate.
Chiedono altresì la