TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/05/2021, n. 605
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Ordinanza collegiale 10 gennaio 2020
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Sentenza 5 maggio 2021

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/05/2021, n. 605
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 605
    Data del deposito : 5 maggio 2021
    Fonte ufficiale :

    Testo completo

    Pubblicato il 05/05/2021

    N. 00605/2021 REG.PROV.COLL.

    N. 01463/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2019, proposto da
    -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Begozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



    contro

    Ministero dell'Interno, -OMISSIS-– -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;



    per l'annullamento

    - del decreto del -OMISSIS-che vieta al ricorrente la detenzione di armi e munizioni;

    - del conseguente decreto del -OMISSIS- -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del porto di fucile per uso caccia rilasciato al ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’-OMISSIS-– -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Nicola Bardino e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato con D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



    FATTO e DIRITTO

    1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale gli è stato revocato il porto di fucile ad uso venatorio, unitamente al pregresso provvedimento prefettizio che gli ha vietato di detenere armi e munizioni.

    A comune fondamento di entrambi i provvedimenti, viene richiamata la nota del -OMISSIS-, redatta dai -OMISSIS-(-OMISSIS-); questi quali hanno segnalato, da un lato, la particolare condizione del ricorrente, che detiene le proprie armi nella casa familiare, ove egli convive con il padre, il quale avrebbe però manifestato inequivocabili intenti suicidari, tanto da imporre l’emissione di un provvedimento cautelativo di ritiro dell’arma da quest’ultimo detenute; dall’altro, la detenzione di un numero di munizioni (127) superiore rispetto a quelle denunciate (100), circostanza che, oltre a dare luogo al deferimento all’Autorità giudiziaria, avrebbe minato i necessari requisiti di affidabilità posti a garanzia dell’uso lecito delle armi detenute.

    2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 11, 43 e 15 del T.U.L.P.S., nonché l'eccesso di potere, ritenendo che l’Amministrazione non abbia adeguatamente soppesato la propria condizione di incensuratezza nonché la particolare tenuità del fatto addebitatogli (il possesso di ulteriori 27 colpi rispetto ai 100 denunciati, il cui numero non avrebbe

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