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Sentenza 2 marzo 2006
Sentenza 2 marzo 2006
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Decreto decisorio 23 aprile 2013
Decreto decisorio 23 aprile 2013
Massime • 1
Il decreto di nomina dei membri del Garante del contribuente, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione tributaria regionale, puo' essere adottato dal Presidente ff.. L'autorita' deputata, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dato il giusto rilievo al criterio della conoscenza della realta' tributaria e del vissuto tributario dei candidati, ha un amplissimo margine di discrezionalita' nella scelta dei componenti del Garante. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il dr. ======== =======
impugna il decreto del 25 febbraio 2005 con il quale il Presidente ff. della
Commissione Tributaria Regionale della Campania nominava i tre componenti del Garante del contribuente scegliendo tra gli aspiranti alla Presidenza
dell'organo il dr. D. F., controinteressato nel presente giudizio.
Due, essenzialmente, i motivi posti a sostegno del ricorso:
l'incompetenza dell'Autorita' emanante e la mancata comparazione delle varie posizioni degli aspiranti all'incarico di Presidente.
La commissione intimata non si costituiva in giudizio. Si costituiva invece il controinteressato che con distinti atti eccepiva la inammissibilita' del ricorso assumendone nel merito la infondatezza, proponeva ricorso incidentale e impugnava, mediante motivi aggiunti, la risoluzione n. 4 del 4
ottobre 2005 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente riconosciuta la impugnabilita' del gravato decreto contestata dal controinteressato nel riflesso che si tratterebbe di atto politico-discrezionale. In realta' detto decreto si configura come atto amministrativo di Autorita' non amministrativa (Presidente della Commissione
tributaria Regionale) che ha ad oggetto la scelta e la nomina dei componenti del Garante del contribuente, organo amministratvo a struttura collegiale deputato, nell'ambito regionle, alla cura dell'interesse squisitamente amministrativo del miglioramento del rapporto contribuente-Amministrazione
finanziaria.
Nel merito il ricorso e' infondato.
Va esaminato con priorita' il primo motivo incentrato sulla presunta incompetenza dell'Autorita' emanante. In proposito va rimarcato che il gravato decreto e' stato emesso dal Presidente ff. della Commissione
Tributaria Regionale della Campania e che l'art. 13 della legge 27.7.2000 n.
212, istitutiva del Garante del Contribuente presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, al comma secondo, dopo avere stabilito che l'organo ha struttura collegiale ed e'
costituito da tre componenti, aggiunge che questi sono "scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale delle entrate".
Dalla norma teste' riportata, in particolare dalla statuizione attributiva della competenza, il ricorrente trae argomento per la prospettazione del vizio di incompetenza dell'atto impugnato.
La tesi non convince.
Sorvolando sull'ipotesi fisiologica in cui il presidente della Commissione
tributaria regionale, attributario indiscusso della competenza, sia fisicamente e funzionalmente in condizione di adempiere all'incombente della scelta e della nomina dei componenti dell'organo, occorre ricostruire qual e' la soluzione praticabile quando si verifichi invece l'ipotesi patologica in cui l'anzidetta possibilita' in concreto non sussista. E' questa appunto l'ipotesi verificatasi nel caso di specie.
Il ricorrente in linea con la risoluzione n. 4 del 4 ottobre 2005 del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria orientata su questo specifico punto nel senso della "competenza esclusiva" del Presidente della
Commissione tributaria Regionale e della sua assoluta insostibilita', sembra sottintendere, unitamente alla cennata risoluzione, che nella riferita ipotesi patologica si dovrebbe soprassedere in attesa che sia reintegrato pleno titulo il Presidente titolare della funzione.
Il Collegio non condivide siffatta impostazione.
Giova intanto richiamare il titolo della legge istitutiva del Garante che suona: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". La
locuzione non e' priva di significato: fa' ritenere che il legislatore,
supponendo che il contribuente e' titolare di diritti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ha inteso assumere una posizione nettamente garantistica in favore del contribuente.
Con siffatta premessa non sarebbe coerente ritenere che i diritti riconosciuti al contribuente restino per cosi' dire in istato di quiescenza o comunque di "energia affievolita" quando si verifichino per qualsiasi ragione situazioni che impediscano al Presidente della Commissione
tributaria regionale di provvedere alla nomina dei componenti del Garante
alla scadenza naturale dell'organo (tale e' l'ipotesi verificatasi nella specie). Ne soffrirebbe il generale principio di continuita' dell'azione amministrativa implicitamente confermato dall'art. 2 del D.lgs. 545/1992 che in materia di composizione delle commissioni tributarie, (quindi anche della commissione tributaria regionale), recita: "Il presidente della commissione,
in caso di assenza o impedimento e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali, dal presidente di sezione con maggiore anzianita'
nell'incarico subordinatamente d'eta'". Vero e' che tale disposizione e'
anteriore alla legge istitutiva del Garante del contribuente ma questo non impedisce la sua applicabilita' alla fattispecie concreta posto che la citata norma, di carattere organizzatorio, e' dettata a presidio del cennato principo di continuita' dell'azione amministrativa e come tale vale anche de futuro.
Nel senso che la competenza del Presidente della Commissione tributaria regionale non sia esclusiva di tale figura depongono poi le funzioni del
Garante cosi come prefigurate nel comma 6 dell'art. 13 della citata legge,
riconducibili essenzialmente al compito di reagire contro ogni forma di anomalia "suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria". Orbene tale compito, nel quale e' facile intravvedere l'intento del legislatore di favorire l'evoluzione di quel rapporto verso il suo stabile assetto su basi democratiche, non consente che nel perseguimento di detto obiettivo si abbiano momenti di discontinuita'
connessa al mancato funzionamento dell'organo. Non puo' negarsi invece che tale discontinuita' si avrebbe se in caso di assenza o impedimento del
Presidente della Commissione tributaria regionale competente alla nomina del
Garante si dovesse escludere un meccanismo sostitutivo del Presidente della predetta Commissione per la ricostituzione dell'organo Garante del contribuente pervenuto alla scadenza naturale della sua durata. Del resto ad una sua piu' attenta lettura non puo' sfuggire che la norma stabilisce la regola della competenza al Presidente della Commissione tributaria regionale non in modo assoluto posto che la limita, prevedendo che la nomina dei tre componenti dell'organo possa avvenire anche ad opera del presidente di una sezione distaccata.
La norma, e' vero, non dice in che rapporto si collocano le due menzionate competenze. Escluso che siano concorrenti o cumulative sembra ragionevole ritenere che la competenza del Presidente di una sezione distaccata della
Commissione tributaria regionale e' sussidiaria e condizionata rispetto a quella principale del Presidente della Commissione;
subordinata cioe' a questa con possibilita' di operare soltanto quando non possa operare quella principale del Presidente della Commissione tributaria Regionale per sua assenza o impedimento. Se tale ricostruzione e' esatta come il Collegio
ritiene che sia, deve concludersi che il Legislatore si e' prefigurata l'ipotesi della impossibilita' per il Presidente di provvedere alla nomina e, consapevole della paralisi che al funzionamento dell'organo deriverebbe dalla rigidezza assoluta di una competenza attribuita esclusivamente al
Presidente, ha previsto la valvola della competenza sussidiaria del
Presidente della sezione distaccata della Commisssione tributaria regionale.
A questo punto deve da un lato sottolinerarsi che la norma si riferisce letteralmente alla sezione distaccata della commissione tributaria regionale e dall'altro lato precisarsi che il presidente della sezione distaccata e'
di regola il componente della commissione tributaria regionale con maggiore anzianita di servizio prestato in seno alla stessa. Sembra allora logico dedurne che alla mancanza di sezione distaccata (a tale mancanza si riferisce la risoluzione n. 4 del 4 ottobre 2005 del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria), debba supplire, per la nomina dei componenti del Garante del contribuente, il componente piu' anziano della Commissione
tributaria regionale posto che ricorre la ratio che si e' prima ritenuto essere alla base del meccanismo sostitutivo del Presidente della sezione distaccata. Il che e' avvenuto nella fattispecie concreta.
Un ulteriore argomento, favorevole alla ammissibilita', in subietta materia,
di una competenza sussidiaria ed eccezionale, sembra potersi trarre anche dalla legge n. 444/94 ("Disciplina della proroga degli organi amministrativi") che dopo un certo termine, inutilmente decorso, dalla scadenza della loro naturale durata, disancora la sorte degli organi amministrativi dal soggetto originarimente competente alla nomina dei relativi componenti, mostrando un indubbio favor per la sollecita ricostituzione dell'organo al fine di evitare soluzioni di continuita' nel suo funzionamento.
Il dedotto vizio di incompetenza deve essere quindi disatteso.
Resta da esaminare ora il secondo motivo con cui si denuncia la mancata comparazione della posizione del ricorrente con la posizione del controinteressato.
In proposito giova premettere che i tre componenti del garante sono, a norma dell'art. 13, comma 2, della legge n. 212/2000, tratti dalle seguenti categorie:
a) Magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche,
notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata per ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, e, per i secondi, dal Commdante generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati,
scelti in una terna formata per ciascuna direzione regionale delle entrate,
dai rispettivi ordini di appartenenza.
Cosi strutturata deve riconoscersi che la norma lascia all'Autorita deputata alla scelta-nomina dei tre componenti del Garante un amplissimo margine di discrezionalita' dovendo, questa, ritenersi in gran parte consumata in sede di preselezioni operate dalle autorita' addette alla predisposizione delle terne previste sub lett. b) e c) e dovendosi ritenere altresi' che per i soggetti indicati sub lett. a) una valutazione sia stata gia' fatta dal legisslatore presumendo nelle figure sotto tale lettera contemplate un'altissima qualificazione che lascia scarsissimo spazio per valutazioni comparative aggiuntive. In tal senso va verosimilmente spiegato il silenzio della legge su specifici criteri di valutazione sia nell'ambito preselettivo delle terne di cui alle citate lettere b) e c) sia nell'ambito dei soggetti di cui al lettera a).
Va tuttavia riconosciuto che nel maggior numero degli aspiranti all'incarico rispetto al numero dei componenti da nominare e' immanente la necessita' di una scelta e che a questa non puo' non inerire un momento di discrezionalita'.
Questa, nel vigente sistema improntato com'e' noto ai principi costituzionali della imparzialita' e del buon andamento dell'agire amministrativo, operanti anche come criteri determinativi dell'interesse pubblico da curare in concreto, deve, perche' non scada in arbitrio,
necessariamente soggiacere, sia pure entro limiti ristrettissimi, a criteri regolatori.
Si e' gia' detto che la legge a tali criteri non fa esplicito riferimento.
Un appiglio per una loro ricostruzione puo' tuttavia trarsi per via analogica dall'art. 13, comma 3, nella parte in cui prevede che "L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita,
produttivita' ed attivita' gia' svolta". Si tratta, e' vero, di indicatori che secondo la norma presiedono alla determinazione presidenziale di riconferma dei precedenti componenti dell'organo. Non puo' tuttavia negarsi che sulla base di tali indicatori il Presidente si determina optando per la riconferma degli ex componenti o per la scelta di nuovi componenti. E se su tale base si orienta il Presidente tra le due cennate soluzioni non si vede perche' egli non si debba sulla stessa base orientare per la scelta da fare tra gli aspiranti delle tre categorie indicate dalla norma. Cio' soprattutto quando si consideri che la genericita' dei tre riportati indicatori normativi puo' essere temperata da criteri integrativi estraibili dallo stesso art. 13 comma 6 in relazione alle specifiche funzioni affidate dalla relativa disposizione al Garante, in particolare a quella di assumere iniziative volte al miglioramento del rapporto contribuente-Amministrazione.
In tale prospettiva di valutazione deve riconoscersi che con i tre indicatori racchiusi nella formula soprariportata, integrati dal criterio sussidiario della funzione precipua del Garante, il legislatore abbia inteso privilegiare, nella valutazione comparativa delle rispettive posizioni, il servizio concretamente svolto all'interno dell'ordinamento tributario che'
meglio permette di cogliere la dinamica del fenomeno tributario e,
attraverso la dialettica del contraddittorio, lo specifico rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Non puo' invero contestarsi che le tre componenti della "professionalita', produttivita' e attivita' gia'
svolta" sono affasciate da una cifra comune: tutte e tre sono il precipitato di attivita' praticamente svolta.
Questo significa che con la formula usata, il legislatore ha inteso porre l'accento su attivita' di applicazione concreta delle categorie del diritto tributario in relazione a specifici rapporti intercorsi tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.
In questa ottica di fondo appare evidente che la critica del ricorrente imperniata sulla maggiore mole di titoli da lui posseduti rispetto al controinteressato, ha il difetto di proporre, come misura di valutazione delle posizioni degli aspiranti all'incarico, un criterio meccanico e quantitativo di una sommatoria di titoli che non sembra riflettere il cennato spirito della legge.
A parte il fatto che l'apprezzamento del valore del titolo impinge nel merito della relativa valutazione e, riservato come tale all'Amministrazione, non e' sindacabile sul piano della legittimita', deve osservarsi che i titoli vantati dal ricorrente, pur quantitativamente cospicui e qualitativamente apprezzabili, hanno un taglio e uno spessore essenzialmente teorico-speculativo.
Un peso e una valenza maggiori, devono invece riconoscersi, nell'ottica beninteso di cui si e' prima detto, al titolo vantato dal controinteressato per avere egli svolto le funzioni di Presidente della Commissione tributaria regionale. Cio' proprio per la connotazione di piu' pregnante aderenza alla realta' tributaria e per il vissuto tributario per cosi' dire che a quelle funzioni inerisce. A tale criterio di valutazione si e' evidentemente attenuto l'Autorita' emanante nell'ambito della sua ampia discrezionalita' e deve ritenersi che trattasi di criterio che oltre a non risultare inficiato da alcun vizio logico appare anche conforme ai principi normativi esposti. A
comprova della effettiva superiore valenza del servizio prestato dal controinteressato come Presidente della Commissione tributaria regionale ritenuto dall'Autorita emanante, in sede di valutazione comparativa con i titoli vantati dal ricorrente, titolo prevalente, vale ricordare che la legge n. 212/2000 riconosce proprio al Presidente di detta Commissione la competenza alla scelta e alla nomina dei componenti del Garante del contribuente. Da tale norma non sembra illogico trarre argomento per riconoscere al titolo di Presidente della Commissione tributaria regionale
(vantato nella fattispecie concreta dal controinteressato) una valenza superiore, quasi per presunzione legale, rispetto al valore di tutti gli altri titoli, pur di apprezzabile caratura, addotti dal ricorrente..
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che il ricorso e' infondato e pertanto deve essere rigettato.
Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione I
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.
Cosi' deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2005.
Pubblicata il 2/3/2006