Sentenza breve 29 aprile 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 00153/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Carluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del decreto del Questore di Gorizia, Cat.2.12/U.P.-1^/2024 del 15 gennaio 2024, notificato in pari data, di ritiro dell'arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale in dotazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Agente della Polizia di Stato, domanda l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Gorizia, con il quale, in ragione del suo quadro psico-comportamentale, è stato disposto il ritiro “ dell'arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale in dotazione ”, ai sensi degli artt. 48, comma 4 e 48- bis , comma 1 del d.P.R. 782/1985 e dell’art. 6 del d.P.R. 359/1991.
2. Il provvedimento è contestato per i seguenti motivi:
I. Violazione degli articoli 2, 3 e 21-octies Legge nr. 241/1990; eccesso di potere, sviamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà e motivazione insufficiente;
II. Violazione ex artt. 192, 193 e 198 D. Lgs. 15/03/2010 nr. 66 (C.O.M.); eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà;
III. Violazione ex art. 48 e 48-bis D.P.R. nr. 782/1985; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà;
IV. Eccesso di potere ex art. 21-octies Legge 241/1990 in relazione alle figure sintomatiche del difetto di proporzionalità; dell’ingiustizia manifesta; del travisamento del fatto; della contraddittorietà e illogicità del provvedimento;
V. Eccesso di potere ex art. 21-octies Legge 241/1990 per mancata applicazione del disposto normativo ex art. 48-bis, comma 2, D.P.R. 5/10/1985 nr. 782;
3. Il Ministero resistente, con memoria del 28 marzo 2024, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa del ricorrente ha esibito al Collegio copia del nuovo verbale di accertamento operato dalla Commissione medica ospedaliera di Padova in data 8 aprile 2024, con cui è stata nuovamente riconosciuta l’idoneità del ricorrente al servizio. Il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti dell’intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.
5. Nei primi tre motivi – che il ricorso sviluppa congiuntamente – il ricorrente valorizza:
- la violazione del termine di conclusione del procedimento;
- l’eccesso di potere per sviamento, in ragione dalla divergenza tra la valutazione operata, ai fini del provvedimento di cui trattasi, dal medico della Polizia di Stato e quella espressa dalla Commissione medico-ospedaliera di Padova (C.M.O.), che ha riconosciuto l’idoneità del ricorrente al servizio. A quest’ultimo accertamento andrebbe riconosciuto valore prevalente e vincolante, ai sensi degli artt. 192, comma 1 e 198 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010);
- l’insussistenza di elementi nuovi che giustifichino il mutamento delle valutazioni sul quadro psico-comportamentale del ricorrente, rispetto a quanto accertato dalla C.M.O.;
- la mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di cui agli artt. 48 e 48- bis del d.P.R. 782/1985, non ricorrendo alcuna ipotesi di aspettativa per motivi di salute ed essendo stata accertata dalla C.M.O. l’assenza di segni e sintomi di interesse psichiatrico in atto;
- l’illegittimo ritiro di una serie di strumenti diversi dall’arma individuale, cui solo si riferisce l’art. 48- bis applicato dall’amministrazione.
5.1. Con gli ulteriori due motivi di ricorso – che, come i precedenti, sono oggetto di illustrazione unitaria – l’interessato deduce:
- la contraddittorietà, lacunosità e falsità dell’accertamento sanitario che ha giustificato il nuovo provvedimento;
- la mancata graduazione delle conseguenze dell’accertamento, considerata la possibilità di impiegare l’interessato in servizi interni e non operativi, che non presuppongono l’impiego di armi.
6. Il ricorso è fondato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all’applicazione dell’art. 48, comma 4, del d.P.R. 782/1985.
6.1. Secondo l’art. 48, comma 4 citato “La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche” . Dispone, al contempo, l’art. 48- bis , comma 1, che “Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale”.
6.2. La misura prescelta dall’amministrazione, a fronte del riscontrato quadro psico-comportamentale del ricorrente, è stata quella del ritiro – non solo dell’armamento individuale, ma anche – della tessera di riconoscimento del ricorrente (oltre ad altra documentazione di servizio e relativo equipaggiamento), secondo quanto dispone l’art. 48, comma 4 del d.P.R. 782/1985.
6.3. La motivazione dell’atto non illustra, tuttavia, le ragioni per cui si è ritenuto di ricorrere a tale, più incisiva, misura – che determina di fatto l’allontanamento forzoso del dipendente dal servizio – in luogo di quella prevista dal nuovo art. 48- bis dello stesso d.P.R. 782/1985 per tutti i casi “ in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale” , ovvero il ritiro del solo armamento individuale, con possibilità per il dipendente di rimanere in servizio ed essere adibito a “servizi interni non operativi” (cfr. art. 48- ter ).
6.4. L’art. 48- bis è stato di recente introdotto (con d.P.R. 21 aprile 2023, n. 66) sul riscontro della “necessità di dotarsi di un nuovo strumento normativo, capace di dare impulso ad un sostanziale cambiamento nella modalità di rappresentazione e gestione del disagio” ( cfr . la Circolare applicativa del Ministero dell’Interno, prodotta sub doc. 7 dal ricorrente). Mentre, infatti, “ la sospensione dal servizio correlata con l’applicazione dell'art. 48 potrebbe produrre ricadute di ordine economico e psicologico, a causa della perdita di una rete di sostegno relazionale, così concorrendo all'aggravamento dello stato di disagio ”, la nuova disposizione consente di “graduare l’intervento di fronte a condizioni incidenti sulla sfera psichica che non rientrino nell’ambito della franca psicopatologia, disponendo di una procedura che non implica necessariamente, in relazione al ritiro dell’armamento, la sospensione dal servizio, ma è volta a conciliare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione con la finalità di recupero della piena capacità operativa dei soggetti destinatari”
6.5. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la possibilità di ricorrere a tale nuovo strumento, maggiormente idoneo a tutelare la sfera personale del pubblico dipendente e a garantire una risposta conforme al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere attentamente vagliato dall’amministrazione, anche considerato che proprio ad un “disagio psico-sociale rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 782/85” (e non ad una patologia rilevante ai sensi dell’art. 48) faceva riferimento la nota riservata inviata dal Questore al Dirigente dell’Ufficio sanitario (cfr. doc. 5 dell’amministrazione).
6.6. Ancora, si rileva che la più grave misura applicata nella fattispecie dovrebbe conseguire ad una “sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche” (art. 48, comma 4), quindi ad una formale sospensione del rapporto che non risulta essere stata previamente comunicata al dipendente, né con il provvedimento impugnato, né con altri precedenti atti.
6.7. Quanto poi alla ricorrenza di una vera e propria infermità neuro-psichica incompatibile con il servizio, questa è stata espressamente esclusa dalla C.M.O. di Padova (cfr. il verbale prodotto sub doc. 03) che ha attestato l’idoneità al servizio del ricorrente (da ultimo ribadita nel verbale dell’8 aprile, esibito in udienza), pur raccomandandone la sottoposizione a “sorveglianza sanitaria a cura del medico dell’Ente di appartenenza”.
6.8. Tale prescrizione, se certo giustifica le valutazioni compiute dal Medico dell’Ufficio sanitario provinciale e il ritiro cautelativo dell’armamento individuale in ragione degli episodi descritti nella nota del Questure, non supporta di per sé le ulteriori misure adottate, giacché esse presuppongono non una mera anomalia comportamentale (cui può rispondersi oggi, più adeguatamente, con gli strumenti di cui all’art. 48- bis e ss. del d.P.R. 782/1985), ma il riconoscimento di una vera e propria infermità neuro-psichica (cfr. art. 48 comma 4), allo stato non formalmente diagnosticata (cfr. il citato verbale della C.M.O. secondo cui “ Alla visita odierna non si rilevano segni o sintomi di interesse psichiatrico in atto. Tratti di immaturità e modesta resilienza non appaiono allo stato attuale esimenti ”).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui dispone il ritiro della tessera di riconoscimento e della dotazione di servizio diversa dall’armamento individuale, il cui ritiro appare, invece, legittimo alla luce dei fatti di causa. Restano comunque salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione.
7.1. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 10 aprile 2024 e 23 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Carlo Modica de Mohac |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.