Decreto cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2025, proposto da
Trasporti Luigi Ilardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Meandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Cercola, via Madonna delle Grazie, 25;
contro
Aci - Automobile Club D'Italia - Unità Territoriale Aci-Pra di Trento, non costituito in giudizio;
nei confronti
Scania Finance Italy S.p.A., non costituito in giudizio;
Traton Financial Services Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Fiorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
del provvedimento dell’U.T. ACI – P.R.A. di Trento che ha disposto/annotato la “denuncia di perdita di possesso” sui veicoli FT570FP, FW187KN, GE950HL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Traton Financial Services Italy S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., in punto giurisdizione, ai fini anche di una sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il giorno 4 novembre 2025 e depositato il giorno 14 novembre 2025, la ricorrente Società, impresa di trasporto mediante flotta propria, espone di avere stipulato con la società di leasing Scania/Traton i contratti di locazione finanziaria n. 21000177, nell’anno 2021, e n. 23000335 nell’anno 2023, per l’acquisto di n. 3 veicoli industriali targati rispettivamente FT570FP, FW187KN, GE950HL, affermando di avere corrisposto i canoni regolarmente fino al mese di ottobre 2024.
A seguito di inadempienze nei pagamenti - contestati da parte ricorrente – la controinteressata Traton (succeduta nel rapporto a Scania) ha chiesto ed ottenuto dal tribunale ordinario civile di Trento il decreto ingiuntivo n. 187/2025 in R.G. n. 413/2025 - non provvisoriamente esecutivo - per l’importo di € 43.012,18 oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla ricorrente e pende giudizio di merito innanzi al Tribunale civile di Trento, con prima udienza fissata per il giorno 14 maggio 2026.
La società Trasporti Luigi Ilardi, nelle more, ha appreso che in data 14 agosto 2025 l’ufficio A.C.I. di Trento per quanto di sua competenza nella tenuta dei registri del P.R.A. aveva annotato la “perdita di possesso” in riguardo ai veicoli di cui sopra, alla luce di un modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà presentato dalla Traton, ivi quest’ultima evidenziando la perdita di possesso con causale “appropriazione indebita”, poiché essa dava per risolti i contratti summenzionati per l’effetto dell’art. 1456 cod. civ. a seguito di previa diffida ed intimazione che aveva inviato alla asserita debitrice, odierna ricorrente.
Sull’ an della risoluzione e sul quantum eventualmente dovuto dalla ricorrente alla controinteressata, come scritto, pende giudizio in sede civile.
La ricorrente ha presentato all’ACI domanda di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies , L. n. 241/1990 della intervenuta annotazione, a cui però non è stato dato riscontro positivo.
La ricorrente, ritenendo illegittima la annotazione operata dall’Aci di Trento, col ricorso in epigrafe ha dunque censurato tale evidenza con i motivi che di seguito sinteticamente si andranno ad illustrare.
Nella parte in diritto, la difesa di Trasporti Luigi Ilardi preliminarmente pone in evidenza che vi sarebbe la giurisdizione dell’intestato Tribunale, poiché “ L’atto con cui l’U.T. ACI –P.R.A. di Trento ha dato ingresso alle annotazioni di “perdita di possesso” si colloca nell’alveo dell’attività amministrativa provvedimentale incidente su un registro pubblico a efficacia erga omnes, istituito presso le sedi ACI e disciplinato da normativa speciale. Esso non esprime la volontà del privato concedente, bensì l’esercizio di un potere autoritativo diretto a conformare lo statuto pubblicitario del bene, con ricadute immediate sull’affidamento dei terzi e sulla circolazione giuridica. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione annullatoria ex art. 29 c.p.a., da incardinare con rito ordinario ” (pag. 5 ricorso).
Quindi affida la sua difesa ai motivi di impugnazione ora di seguito sinteticamente illustrati:
col primo motivo di ricorso (punto 3.1.) il ricorrente contesta la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che l’eccesso di potere nei profili del travisamento, illogicità e difetto del presupposto.
In particolare la ricorrente stigmatizza il fatto che la annotazione di “perdita del possesso” con la causale di “appropriazione indebita” non avrebbe potuto venire assunta per la mera