Decreto cautelare 28 novembre 2022
Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2022, proposto da
SI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri, Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiofiorito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco De Merolis, Antonio Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Rosalinda Aquilano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Poggiofiorito, in Qualità di Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RA RE, MA SG, RT TI, LA D'LL, OR AN, ES ET, LA SM, AN RE, OM IN, CA IT, SA ER, OR Di CA, IN IV SM, IN AO CI, MA LV, DR CO, IO TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 23 del 9.11.2022 (prot. n. 5108) del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, della nota prot. n. 5332 del 21.11.2022, intitolata “atto di diffida”, del medesimo Sindaco del Comune di Poggiofiorito, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 67219 del 8.11.2022 dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, avente ad oggetto “segnalazione in merito alla presenza di emissioni odorifere moleste in Contrada Sodera del Comune di Poggiofiorito provenienti dallo stabilimento “SI srl”. Relazione di sopralluogo e richiesta di ordinanza sindacale” e la nota prot. n. 5106 del 9.11.2022 del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, avente ad oggetto “relazione di servizio”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Poggiofiorito e di Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa MA RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società SI ha impugnato l’ordinanza n. 23 del 9.11.2022 del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, prot. n. 5108, notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale si: “ORDINA alla Sig.ra NN NN, residente in [...], alla Contrada Fara n. 32, in qualità di legale rappresentante pro tempore della SIROLLI S.r.l., con sede operativa e legale in Poggiofiorito, alla C.da Sodera snc, P.I. 02355600699, 1 (pec sirolli@pec.it), di sospendere immediatamente qualsiasi attività lavorativa collegata alla produzione di emissioni di fumi molesti nell’aria provenienti sia dalla parte bassa dell’impianto che dall’intero stabilimento fino all’attestazione da parte degli Enti ed Organi competenti circa la eliminazione delle cause che generano odori molesti in danno della salute pubblica, così come attestato nei documenti citati in premessa e alla verifica da parte dell’ARTA – Abruzzo delle emissioni in atmosfera dello stabilimento nonché della qualità dell’aria tramite il monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti”.
Nel ricorso ha esposto di gestire uno stabilimento per l’essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio ai fini della produzione e commercio di biomasse da riscaldamento, e per tale attività ha ottenuto il rilascio, da parte dell’allora 3 competente Provincia di Chieti, dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 939 del 15.10.2015 successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPC025/276 del 16.11.2016.
Con nota prot. n 446203 trasmessa a mezzo PEC in data 3.11.2021 per il tramite del UA, la Regione Abruzzo, nelle more subentrata all’Ente provinciale nell’esercizio delle relative competenze, ha comunicato l’avvio d’ufficio del procedimento di revisione della predetta AUA, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse aventi effetti di natura odorigena, invitando la SI S.r.l., entro il termine di 30 gg dalla ricezione della comunicazione di avvio, a trasmettere uno studio odorigeno e il Quadro Riassuntivo Odorigeno – QRO con le indicazioni dei monitoraggi e controlli da porre in essere.
In sede di conferenza di servizi il Comune di Poggiofiorito ha espresso parere negativo ritenuto tuttavia inammissibile.
Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/192 del 26.7.2022, l’Ente regionale, preso atto dei lavori della conferenza di servizi, ha disposto di “adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di revisione dell’AUA adottata con Determina dirigenziale della Provincia di Chieti n. 939 del 15/10/2015, modificata con Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPC025/276 del 16/11/2016 e con la comunicazione di modifica non sostanziale del 26/11/2018, relativa alle emissioni odorigene prodotte nello stabilimento sito in Contrada Sodera, Poggiofiorito (CH), a favore dell’impresa SIROLLI SRL”, prescrivendo la trasmissione del predetto provvedimento al UA competente per il successivo rilascio del titolo autorizzativo all’impresa.
Con provvedimento di presa d’atto n. 5 del 8.8.2022, comunicato in data 23.8.2022 all’azienda e a tutte le Amministrazioni interessate, ivi compreso il Comune di Poggiofiorito, il UA NO ha rilasciato formalmente l’aggiornamento dell’AUA.
Dopo il riavvio dell’impianto, all’esito di un sopralluogo effettuato con il sindaco del Comune, con nota prot. n. 67219 del 8.11.2022, i funzionari dell’ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti hanno richiesto “al Sig. Sindaco del Comune di Poggiofiorito di voler ingiungere agli obbligati, a tutela della salute pubblica, l’urgente interruzione di emissione di fumi provenienti dalla parte bassa di un impianto, anche in considerazione del fatto che al momento non si conosce la natura dell’emissione né se la stessa risulta autorizzata”.
Con l’ordinanza n. 23 del 9.11.2022 del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, è stato ordinato alla SI S.r.l. di “sospendere immediatamente qualsiasi attività lavorativa collegata alla produzione di emissioni di fumi molesti nell’aria.
Ne è seguito un lungo contenzioso nel quale si sono costituite le varie Amministrazioni coinvolte e, ad opponendum, alcuni cittadini del Comune.
2. In vista del merito, con memoria del 13.3.2026, la ricorrente ha dato atto che con Determinazione n. DPC025/404 del 13.10.2025, la Regione Abruzzo ha adottato l’atto di modifica sostanziale dell’AUA n. 939/2015 già in possesso dell’azienda, al quale ha poi fatto seguito in pari data la determinazione motivata di conclusione del procedimento rilasciata dal UA NO (v. doc. 1 produzioni 3.3.2026).
Pertanto la SI deve ritenersi munita non solo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e ss. D.Lgs. n. 156/2026, ma altresì della specifica autorizzazione alle emissioni di natura odorigena di cui all’art. 272-bis del medesimo Testo Unico dell’Ambiente, e ciò per il complesso delle attività di essiccazione di biomassa umida e di lavorazione di biomasse secche od essiccate svolte presso l’impianto.
Il Comune ha depositato memoria nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per effetto della produzione della determinazione della Regione Abruzzo del 13.10.2025 di autorizzazione unica ambientale alle emissioni in atmosfera, anche di natura odorigena di cui all'art. 272 bis del D. lgs. n. 156/2006 e la determinazione del UA di conclusione del procedimento.
3. All’udienza di smaltimento del 14.4.2026, la causa è stata discussa ed è passata in decisione.
4.Le parti si sono associate alla eccezione di improcedibilità del Comune, in quanto l’autorizzazione regionale all’emissione alle emissioni, anche sotto il profilo dell’odore, fa venire meno le ragioni del contenzioso che era collegato principalmente a tale aspetto e aveva determinato l’emissione di una ordinanza d’urgenza, da parte del Sindaco, basata su presupposti che ormai non ha più senso valutare e che neppure sarebbero facilmente valutabili alla luce dell’evoluzione del contenzioso anche in sede penale.
Non è quindi possibile stabilire ex post se vi fossero i presupposti per l’emissione del provvedimento ma poiché è evidente che l’interesse della parte residua solo rispetto alla domanda risarcitoria, che è strettamente collegata all’esito dei processi penali instaurati (di cui si è dato conto nelle memorie conclusive), è in tale sede che si sposta l’interesse della ricorrente anche sotto tale profilo nonché sotto l’aspetto della fondatezza o meno dei presupposti di fatto, evocati e richiamati nell’ordinanza impugnata, che hanno condotto all’emissione della stessa da parte del Comune.
5. Trattandosi di decisione in rito, e valutati gli aspetti sopra illustrati, si ritiene equo compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AV, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
OR Ieva, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA AV |
IL SEGRETARIO