Sentenza breve 22 novembre 2016
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2016
N. 00957/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2016, proposto da:
AT EN AL, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Doria C.F. [...], domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di tre giorni di permesso mensile ex art.33 c.3 L.104/1992 emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito in data 9.5.2016 e comunicato in data 11.5.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per la difesa erariale l’avv. Andrea Cecchieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente aveva inizialmente presentato ricorso presso il TAR Puglia sezione staccata di Lecce avverso il provvedimento indicato in epigrafe.
Il giudice adito ha ritenuto la sua incompetenza territoriale dal momento che il militare ricorrente era assegnato come sede effettiva a Rimini e si trovava in un reparto a Lecce solo in assegnazione temporanea.
Il Caporal maggiore AL AT EN provvedeva pertanto a riassumere il giudizio innanzi a questo TAR facendo presente che era stato assegnato in via temporanea presso il 31^ Reggimento carri di Lecce per assistere il suocero portatore di handicap in condizione di gravità e che finchè lo stesso era rimasto in vita aveva ottenuto dei permesso ex art. 33 L. 104/1992 anche per assistere la nonna paterna e non gli era mai stato chiesto se vi fossero altri parenti in grado di dare assistenza in loco al disabile grave.
A seguito del decesso del suocero il ricorrente aveva fatto richiesta di analogo permesso di tre giorni per assistere la nonna materna, ma in questa occasione l’Amministrazione gli aveva inviato il preavviso di rigetto poiché in virtù dell’istruttoria effettuata era risultato che in loco vi erano latri parenti in grado di fornire assistenza.
Nonostante la memoria difensiva, che sottolineava come a seguito della modifica del 2010 non fosse più necessaria un’assistenza continuativa ed esclusiva, l’Amministrazione senza controdedurre sul punto aveva rigettato la richiesta.
Il primo motivo di ricorso lamenta il fatto che nel corso dell’istruttoria sia stato richiesto al militare di documentare quali parenti abitassero nella città della persona da assistere senza però precisare che era necessario dare prova della loro impossibilità ad assistere il congiunto.
Il secondo motivo contesta che si sia negato il beneficio nonostante la riforma della norma di cui alla L. 183/2010 abbia eliminato il requisito della continuità e dell’esclusività.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il militare è stato trasferito in assegnazione temporanea a Lecce dal 2.4.2015 per fornire assistenza al suocero che si trovava nella condizione di handicap previsto dalla legge. Nelle more dell’assegnazione aveva presentato analoga richiesta per assistere la nonna paterna ed anche tale istanza era stata accolta tanto è vero che, nonostante il suocero fosse deceduto prima della decorrenza del trasferimento, lo stesso non fu revocato per consentire l’assistenza alla nonna.
Successivamente era stata presentata nuova istanza relativamente alla nonna materna che è stata respinta proprio per la presenza di ben 16 soggetti tra parenti ed affini di cui 15 residenti nella stessa località della disabile e 3 non impegnati in attività lavorative.
Il fatto che sia stato eliminato il requisito della esclusività e della continuità con le modifiche di cui alla L. 183/2010, non significa che non abbia rilevanza la circostanza che ci possono essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza.
La rilevanza della presenza di altri parenti in loco ulteriormente tenuti all’assistenza è importante in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l’occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall’Amministrazione non si potrebbe ottenere.
La deroga a tali criteri si giustifica quando, se non venisse concesso il trasferimento, il congiunto in condizione di handicap grave rimarrebbe privo di assistenza; è quindi necessario un’approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all’assistenza ( si veda in proposito Consiglio di Stato 307/2014 e 3303/2014 ).
Nel caso di specie pertanto l’Amministrazione ha ritenuto che, di fronte ad un nutrito gruppo di parenti aventi gli stessi obblighi del ricorrente, non fosse possibile stabilire che nessun altro vera in grado di prestare tale assistenza.
Ed infine la circostanza che in occasione delle precedenti concessioni l’Amministrazione non avesse compiuto la medesima istruttoria non è esatto perché lo Stato Maggiore ha sempre valutato l’esistenza del nucleo dei parenti che nel caso della nonna paterna era più limitato; ed in ogni caso, se l’Amministrazione è voluta venire incontro al militare in due occasioni senza approfondire in modo puntuale l’eventuale esistenza di altri parenti idonei a prestare assistenza, non può dolersi il ricorrente se alla terza richiesta, essa si sia posto il problema se il suo militare fosse l’unica persona in grado di dare assistenza ad ogni membro della sua famiglia.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giuseppe Di Nunzio |
IL SEGRETARIO