Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2026, proposto da IE Scalia, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Dolores Broccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato della sentenza n. 1134/2024 del Tribunale di Latina– Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 19 marzo 2026, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Latina ha accertato e dichiarato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l’importo complessivo di euro 3.000,00.
La sentenza in parola, pubblicata il 22 ottobre 2024, è stata notificata al Ministero resistente il 29 ottobre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, ed è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dal ricorrente.
L’intimato Ministero, si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, ritualmente introdotto, deve essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente provveduto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale, né avendo fornito elementi ostativi; deve, pertanto, essere fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è individuato sin d’ora nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina.
In conclusione, la domanda proposta va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, anche tenuto conto della natura del contenzioso e della sua serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO