Sentenza breve 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto da
AC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brissogne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN ZA, non costituito in giudizio;
EC Engineering Consulting s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Carrozza, Fabio Fantini e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Fantini in Aosta, via Torino, n. 7;
per l’annullamento
“previa adozione di provvedimenti cautelari
- Del provvedimento Dirigenziale N. 1419 in data 18-03-2026 del Dirigente Reggente della Struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione Lavori Pubblici dell’assessorato Opere Pubbliche, territorio e ambiente, dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, comunicata alla ricorrente in data 23 marzo 2026, con il quale è stata adottata l’aggiudicazione a seguito di procedura aperta al RTP EC Engeneering Consulting S.r.l. – Arch. EN Mezzane, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006);
- Dei verbali della commissione di gara per l’appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006), in particolare dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della seduta riservata e 1, 2, 3, 4 e 5 della seduta pubblica;
- Per quanto occorrer possa del bando e del disciplinare della gara di appalto dei servizi di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, redazione CRE, redazione Variante non sostanziale al PRGC, Relazione geologica e Studio di compatibilità relativi ai lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006);
- Per quanto occorrere possa del provvedimento in data 17 aprile 2026 con il quale la stazione appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione al RTP EC Engeneering Consulting S.r.l. – Arch. EN Mezzane, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006);
- Di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non noto;
Nonché
Per la declaratoria della nullità e della inefficacia del contratto di appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006), ove nelle more intervenuto, e per la declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e di stipulare detto contratto
Ovvero
Per il risarcimento del danno per equivalente, ove non possibile in forma specifica, secondo importi da quantificarsi in corso di causa”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brissogne, di EC Engineering Consulting s.r.l. e della Regione autonoma Valle d’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 il dott. ZO IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società a responsabilità limitata AC ha partecipato alla procedura aperta per l’assegnazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles nel comune di Brissogne. La gara veniva aggiudicata al raggruppamento temporaneo EC Engeneering Consulting S.r.l. – Arch. EN ZA, avendo esso ottenuto 100 punti (80 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica), mentre la AC otteneva 98,58 punti (80 per l’offerta tecnica e 18,58 per quella economica).
Il 23 marzo 2026 l’esito della gara è stato comunicato ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il provvedimento di aggiudicazione (n. 1419 in data 18 marzo 2026 del Dirigente della Struttura Stazione unica appaltante della Regione Valle d’Aosta), insieme con i verbali di gara, il bando e il disciplinare, nonché l’atto in data 17 aprile 2026, con il quale la Regione ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, sono stati impugnati dalla seconda classificata, che ha altresì domandato la declaratoria della nullità e dell’inefficacia del relativo contratto di appalto, con diritto al subentro ovvero la condanna al “risarcimento del danno per equivalente, ove non possibile in forma specifica, secondo importi da quantificarsi in corso di causa”.
Con il ricorso notificato e depositato il 20 aprile 2026, la società concentra le proprie contestazioni sulla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria sulla base del criterio A fissato dal disciplinare, deducendo i motivi così rubricati:
1) “ Eccesso di potere – difetto di motivazione – illogicità manifesta – violazione della lex di gara – violazione dell’art. 5.3 del disciplinare di gara ”;
2) “ Eccesso di potere – difetto di motivazione – violazione di legge – violazione dell’art. 98 D.Lgs. 36/2023 ”.
Si sono costituiti il Comune di Brissogne, la Regione autonoma Valle d’Aosta e EC Engineering Consulting S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione per essere definita con una sentenza immediata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, previo avviso alle parti.
2. Il nucleo delle contestazioni mosse dalla AC riguarda l’applicazione del criterio di valutazione A dell’offerta tecnica come applicato al raggruppamento temporaneo EC-Arch. ZA, che il disciplinare di gara delinea nei seguenti termini:
“Professionalità e adeguatezza dell’offerta
Punteggio massimo 40 punti
Si chiede la presentazione di una relazione tecnica descrittiva della qualità professionale dell’offerente desunta da un numero massimo di 3 servizi di architettura e di ingegneria relativi a opere ritenute dal concorrente significative della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelte tra quelle affini a quelle oggetto del servizio da aggiudicare. Nell’intento di valorizzare i servizi che perseguono l’obiettivo di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, sarà ritenuta più adeguata la relazione dell’operatore economico che consente di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità, nell’ambito dei seguenti fattori:
a) sul piano tecnologico con riferimento a soluzioni in tema di sostenibilità energetica ed ambientale, in particolare riduzione consumi idrici e tecnologie di riuso/recupero di acque piovane a fini irrigui;
b) sul piano funzionale con riferimento alla qualità architettonica degli interventi proposti in termini di razionalità e funzionalità degli spazi e dei percorsi e/o di integrazione tra spazi esistenti e nuovi spazi previsti;
c) sul piano dell’inserimento ambientale con riferimento a soluzioni in tema di progettazione paesaggistica orientata alla selezione di specie autoctone ed all’adozione di materiali locali.
In caso di avvenuta prestazione dei suddetti servizi da parte di società di professionisti, di società di ingegneria, nonché di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dovrà essere specificato il/i soggetto/i che ha/hanno svolto gli incarichi di cui trattasi. Costituirà elemento preferenziale di valutazione la coincidenza tra il soggetto che ha svolto i suddetti incarichi e quello indicato nell’offerta come deputato all’espletamento dei servizi in gara”.
Da un lato, con la prima serie di censure, la ricorrente premette che, nell’offerta dell’aggiudicatario, viene designato come incaricato della progettazione l’architetto EN ZA (e non l’architetto David ZA, indicato esclusivamente come consulente dello “Studio ZA”); denuncia che egli non poteva aver svolto analoga attività per l’intervento n. 2 menzionato nella “relazione tecnica descrittiva”, relativo al Golf Club Argentario PGA national Italy, perché progettato tra il gennaio 2004 e il luglio 2004, in un periodo in cui l’architetto EN ZA non era ancora iscritto all’ordine professionale. Inoltre, la società solleva dubbi sulla valutabilità anche della referenza n. 1 (Le Miniere Golf Club Cavriglia Golf - Cavriglia (AR)), visto che la sua sistemazione non risulta ultimata alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Sostiene perciò la AC che, tenendo presenti questi dati, il corretto confronto a coppie comporti un punteggio minore attribuibile al EC, sufficiente a ribaltare l’esito della gara.
Dall’altro lato, con il secondo motivo, fa presente che i fatti rappresentati integrano la fattispecie di cui all’articolo 98, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023 (“condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante […] oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”), condotta sanzionabile con l’esclusione dal procedimento selettivo.
3. Il ricorso è da respingere.
4. Quanto all’assolvimento dell’obbligo di motivazione nell’ambito della valutazione delle offerte col metodo del c.d. confronto a coppie, va condiviso, in linea generale, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “quando viene utilizzato il metodo del confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio numerico, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando di gara contenga dei criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, che consentano di comprendere con immediatezza quale sia la valutazione sottesa alla ponderazione numerica (T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 158; id., Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 973; Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1062; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, 9 ottobre 2020, n. 11570)” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 30.11.2022, n. 1835).
Tale orientamento, a cui il Tribunale intende dare continuità, si fonda sulla considerazione per cui il voto numerico, a fronte della predeterminazione analitica, ad opera della lex specialis , dei criteri di attribuzione dei punteggi, deve ritenersi astrattamente idoneo a consentire al candidato di esercitare efficacemente (pur entro i limiti che caratterizzano il sindacato sulla discrezionalità tecnica) il diritto di difesa, prospettando l’illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione nei casi di illogicità della stessa, sia intrinseca (rispetto al solo contenuto dell’offerta del candidato) sia emergente dal raffronto con le offerte degli altri candidati di volta in volta coinvolti nel “confronto a coppie”, operazione da condurre con argomentazioni analitiche e rigore metodologico, non potendo, diversamente, il giudice sostituire la propria valutazione a quella operata dall’amministrazione, in applicazione di conoscenze tecniche, entro un range di opinabilità.
Quanto, in particolare, all’attribuzione del punteggio numerico, deve rilevarsi come la commissione non sia vincolata, nella valutazione del requisito professionale, dal dato, meramente quantitativo, costituito dal numero di esperienze pregresse indicate nell’offerta, ben potendo privilegiare la consistenza qualitativa delle esperienze maturate, attribuendo un punteggio analogo (o superiore) pur a fronte di un minor numero di esperienze valutate.
Ciò posto in linea generale, va rilevato, con riferimento al caso di specie, che l’Amministrazione, successivamente alla segnalazione formulata dalla ricorrente in data 31 marzo 2026 (doc. 6 prodotto dalla Regione), ha richiesto integrazioni alla parte controinteressata (doc. 9 del raggruppamento EC) e, sulla base di tale ulteriore attività istruttoria, ha confermato i punteggi già attribuiti all’aggiudicatario (doc. 5 depositato dal comune di Brissogne).
Non emergono dunque profili d’incompletezza istruttoria che possano far ritenere che la commissione non abbia preso in considerazione, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, le circostanze esposte nel ricorso. Inoltre, quanto alle modalità del confronto a coppie operato dalla Commissione e alla relativa motivazione, va rilevato che
- il bando prevede in modo dettagliato i criteri sulla base dei quali la commissione è chiamata ad attribuire i punteggi;
- la documentazione di gara espone analiticamente i punteggi numerici attribuiti ai singoli operatori all’esito di tutti i raffronti “a coppie” effettuati dalla commissione (vedi verbale della seduta del 7.11.2025, di cui al doc. 4 prodotto dalla Regione), consentendo un’adeguata difesa alla parte che intenda censurare le valutazioni tecniche della commissione.
Tenuto conto dei principi sopra esposti e delle circostanze del caso concreto, il Tribunale reputa infondato il primo motivo di doglianza in quanto la parte ricorrente si limita a prospettare la mancata considerazione, da parte della commissione, delle circostanze esposte nel ricorso, nonché l’inidoneità della motivazione posta a fondamento dell’attribuzione del punteggio all’esito del confronto a coppie, senza operare un effettivo raffronto tra le esperienze professionali indicate nella propria offerta e in quella della controinteressata, operazione indispensabile al fine di far emergere profili di irragionevolezza intrinseca o di illogicità manifesta tra il proprio punteggio e quello attribuito al EC.
Peraltro, anche a voler entrare nel merito della valutazione della commissione, non sono meritevoli di condivisione le argomentazioni svolte dalla ricorrente in relazione al profilo della mancata iscrizione, da parte dell’architetto EN ZA, all’albo professionale, durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione di cui all’intervento n. 2.
Va condiviso, sul punto, quanto dedotto dal EC nella memoria difensiva, vale a dire che “la progettazione di un campo da golf e la connessa c.d. “direzione artistica” (su cui si v. infra) dei relativi lavori non costituiscono attività riservate agli iscritti all’Albo degli Architetti. La progettazione del tracciato sportivo in senso stretto non integra un’opera edilizia soggetta alle riserve di competenza previste dal R.D. 2537/1925 e dalla disciplina collegata”.
Infatti, nella disciplina ratione materiae applicabile (“Norme per l’impiantistica di percorsi di golf” della Federazione italiana Golf, deliberate dal Consiglio federale in data 11 luglio 2013, in adattamento delle “Norme per l’impiantistica sportiva” approvate dalla Giunta esecutiva del CONI con la deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008) non si rinvengono prescrizioni relative alla necessità di iscrizione ad albi professionali ai fini della progettazione di campi da golf (salvo che per quei fabbricati inclusi nell’ambito di applicazione della normativa edilizia e urbanistica vigente).
Tale ricostruzione è avvalorata dall’analisi della prassi seguita nel settore della progettazione di campi da golf (adeguatamente documentata dalla controinteressata, attraverso i documenti nn. 14, 15 e 16), da cui emerge che la progettazione è frequentemente affidata a soggetti provenienti da ambiti professionali diversi dall’architettura.
Quanto, all’intervento n. 1, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente non sono meritevoli di condivisione in quanto la lex specialis non prevede che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, la progettazione debba essere riferita a campi da golf in esercizio al momento della presentazione della domanda. Peraltro, l’offerta tecnica si limita ad attestare la “puntuale e corretta esecuzione del servizio di progettazione e realizzazione dei lavori in conformità al contratto, relativamente alle tempistiche e all’importo”, indicando le attività espletate dall’architetto EN ZA (vedi doc. 11 di parte controinteressata, pag. 2) e, specificamente, la progettazione dell’ampliamento dell’impianto e del tracciato (da tre a diciotto buche) commissionata inizialmente dalla Elite Vacanze Gestioni s.r.l. (periodo dicembre 2017 - agosto 2019) e, quindi, la predisposizione della variante commissionata dal comune di Cavriglia (aprile 2021 - dicembre 2022), oltre alla conseguente direzione artistica. Trattasi, dunque, di prestazioni integralmente eseguite nel momento della presentazione della domanda.
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
Ad analogo esito deve giungersi con riferimento alla seconda censura.
Il Tribunale ritiene infatti che non sussistano i presupposti per l’esclusione del controinteressato raggruppamento EC a norma dell’articolo 98, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023.
In particolare, non può ipotizzarsi che il EC abbia “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” o che abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, atteso che
- quanto all’intervento n. 2, la data di iscrizione all’albo dell’architetto EN ZA e quella d’inizio e di fine dell’attività svolta erano espressamente indicate, in modo non ambiguo né decettivo, nell’offerta tecnica; ciò ha posto la commissione in condizione di venire a conoscenza della circostanza (verificabile sulla base della documentazione allegata) per cui nella prima parte della fase esecutiva della prestazione EN ZA non era iscritto all’albo degli architetti;
- quanto all’intervento n. 1, nell’offerta tecnica erano indicate le prestazioni svolte (progettazione e direzione artistica), di cui veniva correttamente attestata l’integrale esecuzione, mentre non veniva formulata alcuna dichiarazione in merito alla circostanza che il campo da gol fosse in funzione.
Anche la censura sub-2 rivela infondata in quanto la parte controinteressata non ha fornito informazioni false o fuorvianti alla stazione appaltante, né sussistono elementi da cui inferire che il raggruppamento EC abbia tentato di influenzare la decisione dell’Amministrazione.
Le ragioni sopra esposte impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, nei rapporti con tutte le controparti costituite, sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la AC s.r.l., al pagamento, in favore del Comune di Brissogne, della Regione autonoma Valle d’Aosta e di EC Engineering Consulting s.r.l., delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
ZO IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IA LI | EP AD |
IL SEGRETARIO