TAR Trento, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 186
TAR
Sentenza breve 9 dicembre 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • Luca Mamone · https://www.eutekne.info/

  • https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato - con il ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 15 reg. ricorsi del 2025 - l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024). La disposizione censurata stabilisce che, all'inizio del comma 2 dell'art. 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), sono inserite le seguenti parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2025,». Per effetto di tale modifica, il testo vigente del …

     Leggi di più…
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 186
Data del deposito : 9 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2025

N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2025, proposto da
Associazione amici dell’asilo infantile di Volano Organizzazione di Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B78F147F8B, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, Piazza di Centa n. 13/1;



contro

- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Martina Zini e Evelina Stefani dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale alla PEC del primo difensore, e con domicilio fisico eletto presso la sede della Provincia in Trento, Piazza Dante n. 15;
- l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – APAC, non costituito in giudizio;
- il Comune di Volano, non costituito in giudizio;



nei confronti

della società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

- del verbale relativo alla seconda seduta di gara dd. 16.10.2025, prot. n. 441/2025 dd. 17.10.2025, nella parte in cui ha disposto l’esclusione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV dalla “gara europea a procedura aperta per l’appalto di gestione del servizio di asilo nido d’infanzia sovracomunale dei comuni di Volano, Besenello e Calliano per un numero di posti massimo di 54 (cinquantaquattro) bambini, sito a Volano in via Santa Maria n. 15/a, con annesso giardino conformemente ai criteri minimi ambientali (cam) di cui al d.m. n. 65 del 10 marzo 2020”, identificata dal CIG B78F147F8B;

- del verbale n. 4 dd. 24.09.2025 nella parte in cui la commissione tecnica ha proposto l’esclusione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV dalla suddetta procedura di gara;

- del verbale della commissione tecnica prot. n. 888593 dd. 13.11.2025 recante “considerazioni in merito alla istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione”, nonché della nota Apac prot. n. 891413 dd. 14.11.2025 recante “riscontro istanza di annullamento in autotutela”;

- per quanto occorresse, della nota prot. n. 812094 dd. 17.10.2025, pervenuta in data 20.10.2025, recante la comunicazione di esclusione dalla gara, e della relativa pec dd. 20.10.2025;

- per quanto occorresse, di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, e dunque, oltre al verbale relativo alla seconda seduta dd. 16.10.2025, altresì del verbale relativo alla prima seduta di gara dd. 13.08.2025, prot. n. 321/2025 dd. 3.08.2025, nonché degli ulteriori verbali della commissione n. 1 dd. 05.09.2025, n. 2 dd. 11.09.2025 e n. 3 dd. 12.09.2025 e n. 5, di estremi ignoti;

- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, di estremi ignoti, laddove intervenuto;

- per quanto occorresse, della determinazione del Dirigente n. 9681 dd. 02.09.2025 di nomina della commissione tecnica;

- in parte qua, e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara;

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;

per la declaratoria di inefficacia

del contratto d’appalto eventualmente stipulato, con espressa domanda di subentro

per la condanna

della Provincia autonoma di Trento, Apac, al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati e conseguente riammissione dell’Associazione amici dell’asilo infantile di Volano ODV alle ulteriori fasi della procedura di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, e vista la memoria depositata;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e viste la memoria e la documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 19 novembre 2025 e depositato il 27 novembre, la società istante ha impugnato l’esclusione – comunicatale il 20 ottobre 2025 dall’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento – dalla “gara europea a procedura aperta per l’appalto di gestione del servizio di asilo nido d’infanzia sovracomunale dei comuni di Volano, Besenello e Calliano per un numero di posti massimo di 54 (cinquantaquattro) bambini, sito a Volano in via Santa Maria n. 15/a, con annesso giardino conformemente ai criteri minimi ambientali (cam) di cui al d.m. n. 65 del 10 marzo 2020”.

La predetta, attuale gestore del servizio in interesse, ha censurato in particolare: i verbali delle sedute in cui la commissione tecnica ha proposto l’esclusione ed ha respinto l’istanza di autotutela; nonché, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara laddove intervenuto.

Espone al riguardo che:

- il Comune di Volano con deliberazione della Giunta n. 100 del 12 giugno 2025 ha autorizzato l’indizione della gara su citata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per tre anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, demandando all’APAC la funzione di stazione appaltante;

- pubblicato il bando in data 9 luglio 2025, e fissati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica nel disciplinare e nel capitolato speciale, entro il termine fissato hanno presentato la domanda di partecipazione la ricorrente e la società controinteressata, le cui offerte tecniche sono state sottoposte all’esame di una commissione tecnica appositamente costituita giusta determinazione dirigenziale del 2 settembre 2025, la quale ha proceduto all’esame degli elaborati;

- detta commissione ha proposto di escludere la ricorrente in quanto l’offerta tecnica presenterebbe violazioni della documentazione di gara sotto il profilo del mancato rispetto delle specifiche tecniche e del mancato rispetto della normativa provinciale in tema di rapporto educatore/bambini in relazione alla fascia di età;

- di tale proposta il seggio di gara si è limitato a prendere atto, disponendo così l’esclusione dalla gara con relativa comunicazione alla ricorrente in data 20 ottobre 2025, alla quale seguiva da parte dell’odierna istante un’istanza di riammissione in autotutela alla gara lamentando sia la mancata attivazione del soccorso istruttorio, sia il rispetto da parte della predetta di quanto richiesto dalla legge di gara;

- la commissione tecnica, riunitasi in data 13 novembre 2025, ha respinto tale istanza di autotutela, con conseguente recepimento da parte del seggio di gara e relativa comunicazione di mancato accoglimento dell’istanza di autotutela il giorno successivo.

La ricorrente si duole di tale esito affidando il ricorso all’articolata censura di Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara nonché degli artt. 1 e 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Lesione dei principi del risultato, di buon andamento, di efficienza, efficacia ed economicità nonché del favor partecipationis .

Sostiene, in estrema sintesi, che dalla relazione tecnica presentata si evincerebbe il preciso impegno a rispettare tale rapporto numerico, e che l’instaurazione del soccorso istruttorio le avrebbe consentito di rendere i chiarimenti senza in alcun modo alterare il contenuto della relazione tecnica, come previsto dall’art. 101, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023.

Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento della disposta esclusione, il risarcimento del danno in forma specifica e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con espressa domanda di subentro; con vittoria di spese.

Si è altresì riservata l’eventuale domanda risarcitoria per equivalente.

B. – Si è costituita in giudizio la società Raggio di Sole Società Cooperativa ONLUS, la quale, in vista della trattazione dell’istanza cautelare, ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso: per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento sul superamento della prova di resistenza; per mancata impugnazione della lex specialis di gara; per mancata contestazione delle motivazioni di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando la genericità della proposta tecnica a fronte delle specifiche prescrizioni della lex specialis ; con vittoria di spese.

C. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha preliminarmente reso noto che, quanto allo stato della procedura, sono in corso le valutazioni sulle dichiarazioni rese dalla controinteressata.

Per quanto attiene all’articolata censura, la Provincia, previa ricostruzione delle disposizioni del capitolato speciale, ha evidenziato la scarsa chiarezza della relazione tecnica di parte istante, rispetto alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi