TAR
Sentenza 13 febbraio 2004
Sentenza 13 febbraio 2004
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CS
Ordinanza collegiale 23 marzo 2011
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Decreto decisorio 13 giugno 2012
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CS
Decreto collegiale 2 aprile 2014
Decreto collegiale 2 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini del trasferimento della rivendita speciale di generi di monopolio e' sufficiente che permangono i requisiti previsti dall'art. 53 DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, per la sua istituzione, senza che assume rilievo il criterio della distanza minima dagli altri esercizi previsto per il trasferimento della rivendita ordinarie. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.
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Sul provvedimento
Testo completo
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
(Omissis)
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 26 u.c. L.
6.12.1971 n. 1034, quale sostituito dall'art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, la seguente
SENTENZA
nel giudizio proposto con ric. n. 26 del 2004 da ==== ======, costituito con l'avv. ====== ======, come in ricorso;
CONTRO
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -Amministrazione dei
Monopoli di Stato - Ispettorato Compartimentale di Pescara, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato;
COMANDO COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA di Pescara;
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI e ===== =====, controinteressato, costituite con l'avv. ======== ========, come in atti;
PER L'ANNULLAMENTO -del provvedimento del Direttore dell'Ispettorato di
Pescara (diniego al trasferimento della rivendita speciale n. 135, di generi di monopolio, dal livello binari, all'atrio della ferrovia);
visto il ricorso, le costituzioni avversarie, con memorie, ed i documenti depositati;
uditi alla camera di consiglio del 29 gennaio 2004 il consigliere Dino
NAZZARO e gli avv. ========= e =========;
la causa e' stata ritenuta per la decisione, considerato che la stessa puo'
essere decisa immediatamente, sia per l'espressa richiesta di parte ricorrente, sia perche' il giudizio e' istruito ed il contraddittorio pienamente realizzatosi;
il gravame, che fa seguito ad altro ricorso gia' deciso dal Tribunale (sent.
n. 861/9.10.2003) favorevolmente al ricorrente, e che viene ad impugnare un provvedimento di diniego reiterato, con nuova istruttoria, e' fondato per le seguenti ragioni in
FATTO e DIRITTO
-la citata sentenza n. 861/2003, invero, aveva rilevato come il diniego al trasferimento fosse stato motivato con riferimento alla distanza minima
(200mt.), criterio non applicabile alle rivendite speciali situate all'interno delle stazioni ferroviarie;
il nuovo atto negativo, invece,
puntualizza l'aspetto topografico, nel senso che la seconda rivendita speciale avrebbe dovuto soddisfare le esigenze di una specifica porzione di utenza, ovvero i passeggeri in transito e/o in attesa sui binari posti al piano superiore della stazione, riprendendo, nel contempo, il problema della distanza (solo 95mt.) dall'altra collocata nell'atrio.
IL discorso delle distanze e' privo di pregio, perche' per la rivendita speciale, come gia' chiarito, non puo' porsi alcuna questione di "distanza"
(Tar Pescara n. 595/1.9.2000 e n. 861/9.10.2003), proprio per la sua peculiarita' "ratione loci"; a tale aspetto consegue anche la possibilita'
di trasferimento nello stesso ambito logistico, ragion per la quale non si comprende il riferimento allo "snaturamento delle ragioni e delle finalita'
della istituzione" della stessa rivendita speciale n. 135, al "piano binari".
La istanza di parte e' ampiamente illustrata e documentata e richiede una valutazione conforme alle ragioni di parte, alla reale situazione della stazione ferroviaria ed allo spirito della normativa.
Parte ricorrente, a fronte di obblighi ed impegni economici notevoli, ha documentato la poca produttivita' della rivendita al "piano binari", per la scarsa clientela, a fronte di un traffico passeggeri ben piu' notevole, che staziona in permanenza nell'atrio a "piano terra"; cio' e' dovuto senz'altro alla circostanza (obiettiva), che i "binari" non si trovano a livello dell'ingresso generale, delle biglietterie, degli spazi di attesa, nei negozi e servizi vari, bensi' ad un piano rialzato, cui si accede con l'ascensore e/o le scalinate.
Tale situazione "a due piani" (relazione Ispettorato compartimentale di
Pescara del 23.1.2004 prot. 424) comporta che la rivendita al "piano binari", sia letteralmente tagliata fuori da ogni "commodus aditus" da parte delle persone che frequentano la zona "atrio", che e', peraltro,
notevolmente estesa;
il dato fattuale trova puntuale riscontro nell'aggio conseguito, che per il ricorrente e' andato continuamente calando fino a
24.603.840= (2001), a fronte di un introito indicato in 158.299.000= della rivendita al piano atrio (nota FIT. 14.3.2003 prot. 8952).
Premesso quanto sopra, va anche chiarito che entrambe le "rivendite speciali" sono abilitate ad offrire il servizio alla "specifica utenza di una determinata struttura", che, nella specie, e' unica, ovvero la stazione ferroviaria nella sua complessita', a nulla potendo rilevare la conformazione logistica della stessa;
un discorso aprioristico di "porzioni di utenza", quale sembra aver influito sulla decisione negativa, non potrebbe comunque prescindere da un'equa ripartizione della stessa, che nella specie e' palesemente violata, perche' circa il 95% dell'utenza e' al piano terra ed all'altra rivendita residua una frazione marginale e/o minimale.
In sede istruttoria doveva essere necessariamente considerato questo aspetto sostanziale e manifestamente ingiusto, anziche' fermarsi a considerare inesistenti presupposti di forma.
Il ricorrente, invero, ha originariamente stipulato il contratto per collocare la rivendita alla "quota binari", ma la indicazione primaria e'
"interno Stazione c/le F.S.", nell'ambito della cui struttura puo' sempre trovare altra idonea collocazione, prescindendo dal discorso "distanze" e dall'assunto (errato) di una localizzazione obbligata e/o permanente.
Se in precedenza le disposizioni non facevano alcun cenno al rispetto di
"distanze tra rivendite speciali", la successiva circolare ministeriale (n.
04/63406 del 25.9.2001) prevede espressamente i requisiti di distanza e produttivita' anche per queste, con delle eccezioni tassative, in cui rientrano (n. 4) le "stazioni ferroviarie", "purche' la rivendita sia ubicata all'interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via".
Volendo attenersi alla effettivita' della situazione ed allo stesso contratto, nella fattispecie non potrebbe parlarsi neppure di
"trasferimento" vero e proprio (che presuppone aree territoriali di diversa influenza commerciale), ma di cambio di locale all'interno della stessa struttura ferroviaria (che costituisce un zona d'utenza indivisa), che e'
unica ed unitaria, senza distinzioni artificiose (atrio e piano binari), che non possono determinare vincoli disparitari.
Non va dimenticato, infine, che il principio guida dell'Amministrazione e'
"l'imparzialita'", che si concretizza nell'equo contemperamento e/o bilanciamento degli interessi (pubblici e privati), che appare particolarmente evidente nelle situazioni, come quella in esame,
manifestamente sproporzionate, perche' basate su errate stime di prospettiva, che comunque possono e devono adeguarsi ai dati reali.
Conclusivamente il ricorso va accolto, per violazione di legge (in punto di distanza "non necessaria") e per eccesso di potere (travisamento,
ingiustizia e disparita' manifeste), per la mancata "imparzialita'" nel caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza e fanno carico al Ministero convenuto,
stante la illegittima reiterazione del provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato,
con obbligo dell'Amministrazione a riprovvedere, in conformita' di quanto in motivazione, entro giorni 45 dalla notificazione della sentenza;
-condanna il Ministrero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente,
delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi ø1500= (euromillecinquecento) Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa.
CosŽ deciso in Pescara nella camera di consiglio del 29 gennaio 2004.
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 13.02.2004