TAR Perugia, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 861
TAR
Sentenza 11 dicembre 2025

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 861
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 861
    Data del deposito : 11 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo

    Pubblicato il 11/12/2025

    N. 00861/2025 REG.PROV.COLL.

    N. 00234/2025 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto da
    Riccardo Rossi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Grüner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



    contro

    Università degli studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;



    nei confronti

    Luigi Carlini, rappresentato e difeso dall’avv. Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Bonazzi, 9;



    per la corretta attuazione del giudicato

    formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 144 del 15 febbraio 2025, previa declaratoria di nullità:

    - del decreto rettorale n. 980 del 29 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il SC 06/M2 – medicina legale e del lavoro, SSD MED/43 – medicina legale, in asserita attuazione della sentenza;

    - del verbale della Commissione di valutazione prot. n. 13829 del 10 aprile 2025, recante “ valutazione sentenza TAR Umbria ”;

    e per la condanna dell’Ateneo resistente a sottoporre i due candidati alla valutazione di una nuova Commissione, in diversa composizione, esclusivamente per i profili riguardanti l’applicazione degli indici bibliometrici e la riparametrazione del giudizio riportato dal prof. Carlini per il criterio complessivo dell’attività didattica.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Perugia e di Luigi Carlini;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Viste le conclusioni delle parti;

    Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;

    Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



    FATTO e DIRITTO

    1. Il prof. Riccardo Rossi agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 144 del 15 febbraio 2025, con la quale è stato accolto in parte il gravame del medesimo ricorrente avverso il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 1232 del 23 aprile 2024, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura mediante chiamata – ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale (SC) “06/M2 – medicina legale e del lavoro”, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università.

    2. Con il predetto decreto è stato individuato quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto della procedura il prof. Luigi Carlini, sulla base di una valutazione complessiva “ottima”. Il prof. Rossi si è invece collocato in seconda posizione, avendo riportato una valutazione complessiva “buona/ottima”.

    Come anticipato, la sentenza azionata in questa sede ha reputato fondate alcune delle censure articolate dal ricorrente avverso l’esito della selezione. In particolare:

    (i) in accoglimento del primo motivo di ricorso, si è ritenuto che, pur non essendo rinvenibile un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi, ai fini della valutazione della produzione scientifica, degli indici bibliometrici di cui all’articolo 4, comma 3, lett. e) , del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, tuttavia l’eventuale scelta di non tenere conto dei predetti indici avrebbe richiesto un’apposita motivazione;

    (ii) in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, si è affermato che le “lezioni teorico-pratiche” svolte dal prof. Carlini non fossero valutabili come attività di “didattica integrativa”, trattandosi piuttosto di didattica frontale, come tale già considerata nell’ambito della voce di valutazione relativa alla “didattica ufficiale”, ove è stato preso in esame l’insegnamento della disciplina “medicina legale”, del quale il controinteressato è stato incaricato dapprima quale professore a contratto e successivamente quale professore straordinario.

    3. A seguito della pubblicazione della sentenza, la Commissione di valutazione è stata riconvocata e si è nuovamente riunita il 28 marzo 2025.

    Nell’ambito della predetta seduta, la Commissione, prendendo in esame le due censure accolte da questo Tribunale:

    (i) ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doversi avvalere dell’ H-index e degli indicatori bibliometrici dai quali discende (numero citazioni, numero dei prodotti sulla banca dati) e ha poi aggiunto, quanto all’ impact factor , di ritenere più adeguato il ricorso al ranking Q della rivista, indicatore che ha evidenziato di aver utilizzato nella valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati;

    (ii) ha corretto la tabella relativa alla valutazione dell’attività didattica del prof. Carlini, eliminando i due giudizi di “eccellente” precedentemente espressi nell’ambito della voce “didattica integrativa” e dando evidenza dell’assenza di attività documentate per tale voce, ed è poi pervenuta comunque a confermare la valutazione complessiva dell’attività didattica come “eccellente”, stante il giudizio di eccellenza già attribuito per tutte le voci presenti.

    È seguita l’adozione del decreto del Rettore n. 980 del 29 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura rinnovata ed è stata reiterata l’individuazione del prof. Carlini quale il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto della procedura.

    4. Con ricorso depositato il 6 giugno 2025, il prof. Rossi ha sostenuto che la valutazione resa dalla Commissione avrebbe carattere elusivo della decisione giurisdizionale, atteso che:

    I) quanto alla mancata utilizzazione degli indici bibliometrici, l’organo avrebbe fornito un’inammissibile motivazione postuma della propria decisione; si tratterebbe, peraltro, di una motivazione elusiva, perché contraddittoria e soltanto apparente;

    II) con riguardo all’attività didattica del prof. Carlini, sarebbe inspiegabile la conferma della valutazione complessiva di “eccellente”, nonostante l’eliminazione, in esecuzione della sentenza, dell’apprezzamento in termini di eccellenza tributato per la voce “didattica integrativa”.

    5. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Università degli studi di Perugia, ha allegato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, evidenziando che:

    - la mancata formulazione di una domanda di annullamento

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