TAR
Sentenza 30 settembre 2003
Sentenza 30 settembre 2003
Massime • 1
Ai sensi della Circolare dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 16 maggio 1996 n. 61500, l'Ispettorato compartimentale e' competente al rilascio del solo patentino per la vendita di generi di monopoli nei bar di rilevante frequentazione.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
A) Con il primo ricorso (n. 3094/99) notificato il 19/10/1999 e depositato il15/11/1999, le Sigg.re ======= ======== ======== e =========== ======
======= impugnavano il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi in ordine all'istanza dell'11/01/1999 con cui le ricorrenti avevano chiesto all'Ispettorato Compartimentale di Palermo di revocare o non rinnovare il patentino n. 482 rilasciato alla Sig.ra ========== ========= il 26/06/1997.
B) Con il secondo ricorso (n. 96/2000) notificato il 30/12/1999 e depositato il 17/01/2000 le ricorrenti impugnavano il provvedimento in data 09/11/1999
di rigetto della suindicata domanda.
Deducevano a sostegno del ricorso i motivi di censura seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 23 della L.
2/12/1957 n. 1293. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per erroneita' nei presupposti e per violazione della circolare del Ministero
delle Finanze del 20/01/1971 e della circolare della Direzione Generale dei
Monopoli n. 04/61500 del 16/05/1996.
Il rilascio in favore della controinteressata del patentino non adempie alla funzione integrativa e sussidiaria della normale rete di vendita gia'
autorizzata prevista dalle citate norme di legge in quanto non ha determinato alcun incremento della vendita dei generi di monopolio nel
Comune di Giuliana bensi' una diversa distribuzione ad esclusivo vantaggio della controinteressata e conseguente danno a carico delle ricorrenti che hanno visto sensibilmente ridotto il loro volume d'affari.
2)Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del punto C della circolare ministeriale n. 04/61500 del 16/05/1996. Eccesso di potere per sviamento ed incompetenza.
La competenza a rilasciare il patentino per i bar di rilevante frequentazione spetta alla Direzione Generale e non al Direttore
dell'Ispettorato Compartimentale che nella specie l'ha invece rilasciato alla controinteressata.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione intimata,
producendo documentazione afferente alla controversia.
Con due memorie, depositate in vista dell'udienza, il procuratore delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2003 i procuratori delle parti chiedevano che i ricorsi venissero posti in decisione.
DIRITTO
- Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi, al fine di deciderli con un'unica sentenza.
- Il primo ricorso, con cui si impugna il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull'istanza delle ricorrenti di revoca o di non rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio rilasciato alla controinteressata ======== =========, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more del giudizio, e'
intervenuto un esplicito rigetto di detta istanza, disposto con il provvedimento impugnato con il secondo ricorso.
- Questo ricorso e' infondato.
La circolare del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato - n. 04/61500 del 16/05/1996 di cui si deduce
(erroneamente, come si vedra') la violazione - col 1 motivo - ha previsto che possa autorizzarsi la vendita dei generi di monopolio mediante rilascio di patentino in determinati esercizi pubblici, tra i quali i "bar di rilevante frequentazione", nel cui ambito rientra il patentino a suo tempo rilasciato all'odierna controinteressata.
Qualora sia richiesta (come hanno fatto le ricorrenti) la soppressione di detta autorizzazione, la circolare in parola stabilisce che l'istruttoria
"dovra' essere esclusivamente incentrata su valutazioni sostanziali circa l'utilita' del punto di vendita medesimo escludendo ogni considerazione formale attinente la categoria, la tipologia o la struttura del locale ospitante. Gli accertamenti relativi avranno come oggetto la consistenza commerciale del patentino, come gia' previsto in occasione delle scadenze biennali,al fine di verificare l'utilita' ovvero l'opportunita' di avviare il procedimento d'istituzione di una rivendita ordinaria".
Orbene, il Comando Brigata Guardia di Finanza di Corleone ha espletato siffatta istruttoria - compendiata nella nota n.482 del 10/06/1999 a cui fa espresso riferimento il provvedimento impugnato - ed ha accertato che sussistono "l'utilita' e la consistenza commerciale del patentino (della
Scaturro) che non consentono la soppressione dello stesso se non previa istituzione di una rivendita ordinaria".
Tanto basta a far ritenere la legittimita' del provvedimento impugnato senza che possa in contrario rilevare la circostanza dedotta in ricorso, secondo cui l'incremento delle vendite di generi di monopolio registrato dalla controinteressata sarebbe avvenuto a scapito delle rivendite delle ricorrenti che avrebbero subito un sensibile calo del proprio volume di affari. E cio' in quanto la finalita' dichiaratamente perseguita dalla circolare in esame e' quella di "rendere piu' funzionale l'attuale assetto dei punti vendita dei generi di monopolio per far fronte al dilagare dell'offerta illegale con la conseguente emorragia di introiti fiscali",
snellendo le procedure di rilascio delle autorizzazioni e destinando
"l'attivita' degli Ispettorati verso un indirizzo decisamente commerciale".
Nella specie e' incontroverso il fatto che il patentino rilasciato alla
Scaturro consegue il previsto obiettivo di favorire la rete di distribuzione
(legale) dei generi di monopolio nel territorio comunale in cui e' ubicato il bar della medesima, sulle cui vendite, peraltro, le ricorrenti percepiscono il previsto aggio, come correttamente si ammette in ricorso.
Riguardo poi alla dedotta incompetenza del Direttore dell'Ispettorato
Compartimentale di Palermo a rilasciare il patentino in questione e'
sufficiente obiettare che in base alla circolare n.04/61500 e' proprio tale organo periferico competente al rilascio del patentino nei "bar di rilevante frequentazione" (oltre che negli alberghi, stabilimenti balneari, campi sportivi e discoteche) mentre la Direzione Generale provvede relativamente alle "altre tipologie di locali".
Il secondo ricorso e' dunque infondato e va respinto.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a cio' sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il primo (n.3094/99) e respinge il secondo (n.96/2000);
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.
Cosi' deciso in Palermo il 9 luglio 2003, in Camera di Consiglio.
Depositata in Segreteria il 30/09/2003