Decreto cautelare 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00714/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino, Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia e adozione di misure cautelari interinali ex art. 56 c.p.a.
1) della Determinazione Dirigenziale-OMISSIS- del 9.10.2025 (doc. n. 1), notificata tramite messo comunale in data 15.10.2025, avente a oggetto «-OMISSIS- DECADENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA AUT-OMISSIS- DEL 29/07/1980 PUBBLICO ESERCIZIO -OMISSIS-; -OMISSIS- DEL 09/03/1981 ESERCIZIO DI VICINATO -OMISSIS- E SCIA PROT-OMISSIS- DEL 01/03/2024 PUBBLICO ESERCIZIO VIA -OMISSIS-», con cui il Comune di Palermo ha determinato «di procedere alla Decadenza degli effetti giuridici della Aut-OMISSIS- del 29/07/1980 pubblico esercizio -OMISSIS-; -OMISSIS- del 09/03/1981 esercizio di vicinato -OMISSIS- e SCIA prot-OMISSIS- del 01/03/2024 pubblico esercizio via -OMISSIS-»;
2) di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti al provvedimento sopra impugnato, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- del 10.7.2025 (doc. n. 2), richiamata nelle premesse della Determinazione Dirigenziale-OMISSIS- del 9.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, mercé i quali l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza degli atti autorizzativi/abilitativi, ai sensi degli artt. 64 comma 8 e 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010, in ragione della intervenuta condanna dell’interessato “…per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale”;
Ritenuto che parte ricorrente deduce: a) di non aver vai avuto conoscenza della predetta condanna a causa della nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio; b) di aver quindi proposto innanzi la Corte di Appello di Palermo istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p. e chiedendo la revoca della sentenza-OMISSIS-2023 (divenuta irrevocabile il 6/9/2023); c) che con comunicazione ricevuta il 7/11/2025 la IV Sezione della Corte Penale di Appello di Palermo ha trasmesso il decreto di fissazione per il giorno 7 gennaio 2026 per la delibazione sull’istanza di rescissione del giudicato presentata dall’interessato;
Ritenuto, alla stregua di quanto precede ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, che appaiono sussistere, nelle more della dell’udienza calendarizzata presso la Corte di Appello di Palermo per il 7 gennaio 2026 sulla domanda di rescissione della pronuncia penale di primo grado, i dedotti profili di estrema gravità ed urgenza previsti dall’art. 56 c.p.a. con conseguente sospensione interinale dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare;
Ritenuto di dover fissare a tal fine la Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, ore di rito;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari provvisorie e per l’effetto sospende interinalmente, fino alla trattazione in sede collegiale, l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione la camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli estremi dei provvedimenti gravati e delle ulteriori pronunce giurisdizionali richiamate in narrativa.
Così deciso in Palermo il giorno 12 dicembre 2025.
| Il Presidente |
| BE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.