TAR
Sentenza 12 gennaio 2011

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Massime1

n materia di accertamento mediante studi di settore, la presunzione dell'Ufficio fondata sul presupposto che all'incremento dei costi del venduto e dei costi della produzione debba corrispondere un aumento del fatturato, può essere contrastata dalla considerazione che i ricavi conseguiti non sono direttamene proporzionali ai costi sostenuti e non possono essere ricondotti a meri astratti calcoli aritmetici. Infatti la differente tipologia dei lavori in concreto commissionati può comportare differenti impieghi di materiale e di mano d'opera ed il prevalente impiego degli uni o dell'altra può comportare differenti risultati in termini di ricavi. Peraltro, nel caso di specie, l'esiguità dell'aumento del costo del venduto e del costo della produzione unito alla documentata riduzione delle ordinazioni da parte del cliente principale dell'azienda accertata, fanno ritenere assolto l'onere probatorio del contribuente per contrastare l'automatica applicazione degli studi di settore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lombardia, sez. XIII, sentenza 12/01/2011, n. 8
    Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per la Lombardia
    Numero : 8
    Data del deposito : 12 gennaio 2011
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