TAR
Ordinanza collegiale 27 aprile 2026
>
TAR
Sentenza breve 12 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 241/1990 – Autotutela tardiva – difetto del requisito del “termine ragionevole” – Illegittimità dell’annullamento d’ufficio dopo quasi due anni

    Il provvedimento impugnato non costituisce un vero e proprio annullamento in autotutela del precedente provvedimento, ma si limita ad integrarlo e chiarirlo in relazione alle possibili iniziative che potrebbero tuttora essere assunte dalla Commissione medica patenti avvalendosi dei poteri previsti dalla normativa di settore. Pertanto, venendo in considerazione un atto meramente modificativo e/o integrativo di un precedente provvedimento attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l’atto impugnato non può che rientrare nella cognizione del medesimo giudice.

  • Inammissibile
    Difetto ed insufficienza di motivazione- Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Motivazione apparente – Difetto di istruttoria - Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto

    Il provvedimento impugnato non costituisce un vero e proprio annullamento in autotutela del precedente provvedimento, ma si limita ad integrarlo e chiarirlo in relazione alle possibili iniziative che potrebbero tuttora essere assunte dalla Commissione medica patenti avvalendosi dei poteri previsti dalla normativa di settore. Pertanto, venendo in considerazione un atto meramente modificativo e/o integrativo di un precedente provvedimento attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l’atto impugnato non può che rientrare nella cognizione del medesimo giudice.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione degli artt. 3 e 97 cost. – Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e instabilità dell’azione amministrativa

    Il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre alcun effetto lesivo immediato e concreto nella sfera giuridica del ricorrente, dal momento che esso conferma, all’attualità, sia la restituzione della patente di guida all’interessato, sia l’esclusione dell’obbligo del medesimo di sottoporsi attualmente a visita medica, limitandosi a prefigurare la mera eventualità che la Commissione medica patenti e l’Ufficio della Motorizzazione civile, dall’esame della vicenda amministrativa e dalle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale possano desumere l’esistenza di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, e adottare in tal caso i provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza. Allo stato, il provvedimento impugnato non produce alcuna lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per motivazione apparente – Clausola generica sulle prerogative sanitarie – Violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa e degli artt. 119 e 128 C.d.S.

    Il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre alcun effetto lesivo immediato e concreto nella sfera giuridica del ricorrente, dal momento che esso conferma, all’attualità, sia la restituzione della patente di guida all’interessato, sia l’esclusione dell’obbligo del medesimo di sottoporsi attualmente a visita medica, limitandosi a prefigurare la mera eventualità che la Commissione medica patenti e l’Ufficio della Motorizzazione civile, dall’esame della vicenda amministrativa e dalle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale possano desumere l’esistenza di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, e adottare in tal caso i provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza. Allo stato, il provvedimento impugnato non produce alcuna lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento – art. 1 l. 241/1990 – Eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza e aggravamento ingiustificato

    Il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre alcun effetto lesivo immediato e concreto nella sfera giuridica del ricorrente, dal momento che esso conferma, all’attualità, sia la restituzione della patente di guida all’interessato, sia l’esclusione dell’obbligo del medesimo di sottoporsi attualmente a visita medica, limitandosi a prefigurare la mera eventualità che la Commissione medica patenti e l’Ufficio della Motorizzazione civile, dall’esame della vicenda amministrativa e dalle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale possano desumere l’esistenza di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, e adottare in tal caso i provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza. Allo stato, il provvedimento impugnato non produce alcuna lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del ricorrente.

  • Inammissibile
    Erronea indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione – Violazione del diritto di difesa e del principio di leale collaborazione – Ulteriore indice di illegittimità

    Il provvedimento impugnato non costituisce un vero e proprio annullamento in autotutela del precedente provvedimento, ma si limita ad integrarlo e chiarirlo in relazione alle possibili iniziative che potrebbero tuttora essere assunte dalla Commissione medica patenti avvalendosi dei poteri previsti dalla normativa di settore. Pertanto, venendo in considerazione un atto meramente modificativo e/o integrativo di un precedente provvedimento attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l’atto impugnato non può che rientrare nella cognizione del medesimo giudice.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il provvedimento impugnato si innesta in una vicenda amministrativa che ha visto la Prefettura di Brescia adottare, in dipendenza dapprima dell’avvio e poi della conclusione di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 187 comma 8 d. lgs. n. 285/1992, due atti di contenuto necessariamente opposto e contrario, che costituiscono entrambi gli antecedenti provvedimentali dell’atto qui impugnato. Ciascuno di questi provvedimenti è stato adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 187 comma 8 del Codice della Strada, quale conseguenza vincolata, nel primo caso dell’avvio, e nel secondo della archiviazione del procedimento penale. Se tali provvedimenti fossero stati ipoteticamente impugnati dal ricorrente, avendone un qualche interesse, le impugnazioni avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al Giudice ordinario, venendo in considerazione atti amministrativi privi di margini di discrezionalità per l’autorità procedente e adottati quale effetto vincolato di una espressa disposizione di legge: atti, pertanto, di natura meramente paritetica e come tali incidenti su posizioni di diritto soggettivo dell’interessato. Il provvedimento qui impugnato, adottato dal Prefetto in data -OMISSIS-, si colloca a valle della medesima vicenda procedimentale ed è stato adottato dal Prefetto a seguito di un “riesame” della fattispecie procedimentale; un riesame all’esito del quale il Prefetto, nel confermare, nel preambolo, i medesimi presupposti di fatto del provvedimento del -OMISSIS-, e nel confermare, nella parte dispositiva, sia la restituzione della patente al ricorrente, ove non ancora avvenuta, sia l’esclusione dell’”obbligo” attuale del ricorrente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione patenti, ha però ritenuto di precisare che la decadenza dell’obbligo di sottoporsi a visita medica, che consegue per legge all’archiviazione del procedimento penale, non esclude la “facoltà” della Commissione medica patenti di valutare discrezionalmente, nell’esercizio delle prerogative attribuitele dalla legge, l’opportunità di disporre verifiche di carattere sanitario in ordine al possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità-psicofisica alla guida. Il provvedimento qui in esame, osserva il Collegio, non costituisce un vero e proprio annullamento in autotutela del precedente provvedimento del -OMISSIS-, ad onta dell’inciso contenuto nella parte finale del dispositivo (“Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente pari numero in data -OMISSIS-”), dal momento che esso non individua un vizio di legittimità originario del precedente provvedimento, ma, nel confermare quest’ultimo nella sua integralità, si limita ad integrarlo e chiarirlo in relazione alle possibili iniziative che potrebbero tuttora essere assunte dalla Commissione medica patenti avvalendosi dei poteri previsti dalla normativa di settore. Pertanto, venendo in considerazione un atto meramente modificativo e/o integrativo di un precedente provvedimento attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l’atto impugnato non può che rientrare nella cognizione del medesimo giudice.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere

    Il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre alcun effetto lesivo immediato e concreto nella sfera giuridica del ricorrente, dal momento che esso conferma, all’attualità, sia la restituzione della patente di guida all’interessato, sia l’esclusione dell’obbligo del medesimo di sottoporsi attualmente a visita medica, limitandosi a prefigurare la mera eventualità che la Commissione medica patenti e l’Ufficio della Motorizzazione civile, dall’esame della vicenda amministrativa e dalle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale possano desumere l’esistenza di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, e adottare in tal caso i provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza. Allo stato, il provvedimento impugnato non produce alcuna lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del ricorrente, che potrebbe prodursi soltanto nel caso in cui l’Ufficio della Motorizzazione civile, su sollecitazione della Commissione medica patenti, dovesse adottare un provvedimento - questo sì lesivo e immediatamente impugnabile - di revisione della patente o comunque idoneo ad incidere sulla conservazione della patente di guida attualmente in possesso del ricorrente o sul conseguimento di nuove e diverse tipologie di patente. Il ricorrente, allo stato, non ha alcun obbligo di sottoporsi a visita medica dinanzi alla Commissione medica patenti, come chiarito dal Prefetto nella relazione prodotta in atti, per cui non si comprende quale “blocco amministrativo” si sarebbe verificato nel “percorso abilitativo” (non è ben chiaro quale) avviato dal ricorrente “per il conseguimento di ulteriori categorie di patenti”: circostanza non altrimenti chiarita né tanto meno documentata dal ricorrente, e verosimilmente correlata più ad un timore che ad un pregiudizio attuale e concreto. Lo stesso ricorrente, del resto, nell’ultima memoria difensiva prodotta in atti, ha giustificato il proprio interesse a ricorrere in relazione “alla possibile riattivazione di valutazioni amministrative e sanitarie” e alla possibile adozione di “eventuali successivi atti della Commissione medica”, così confermando che, allo stato, non sussiste alcuna lesione immediata e diretta della propria sfera giuridica, ma soltanto il timore che questo possa verificarsi in futuro.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 12/06/2026, n. 831
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 831
    Data del deposito : 12 giugno 2026
    Fonte ufficiale : Scarica documento

    Testo completo