Ordinanza collegiale 27 aprile 2026
Sentenza breve 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia prot. n-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 il dott. RT BI LI, udito l’avv. Miele per le Amministrazioni resistenti, nessuno presente per la parte ricorrente;
Sentita la stessa parte presente in udienza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa e il provvedimento impugnato .
1.1. Il giorno -OMISSIS-il giovane -OMISSIS-, all’epoca diciottenne, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, unitamente ad altra persona, veniva sottoposto a controllo dai Carabinieri di -OMISSIS-; a seguito di perquisizione personale, i Carabinieri rivenivano, solo sul passeggero, una modifica quantità di sostanza stupefacente, tipo marijuana; i Carabinieri invitavano peraltro il -OMISSIS- a sottoporsi ad accertamenti medico-legali presso una struttura sanitaria, ottenendo il suo rifiuto; sulla scorta di questo, i Carabinieri deferivano il -OMISSIS- all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 187 comma 8 del Codice della Strada. La sintomatologia che aveva indotto gli agenti a nutrire il legittimo sospetto circa lo stato di alterazione del -OMISSIS- veniva individuata in “occhi lucidi e midrìasi” .
1.2. A seguito del deferimento, il Prefetto di Brescia, con provvedimento del 1-OMISSIS-disponeva la sospensione per mesi 6 (sei) della patente di guida di categoria A intestata all’interessato e disponeva che il medesimo si sottoponesse a visita medica dinanzi alla competente Commissione medica patenti per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, in espressa applicazione dell’art. 187 comma 8 Codice della Strada (il quale prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento”.
1.3. Il procedimento penale era però archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Brescia con decreto del -OMISSIS-, su conforme richiesta della Procura della Repubblica; nella richiesta di archiviazione, il P.M. rilevava come gli atti di indagine non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dell’indagato per difetto degli elementi costitutivi del reato, attesa la carenza di idonea e sufficiente descrizione sintomatologica circa l’asserito stato di alterazione che potesse giustificare la sottoposizione della persona ad accertamenti sanitari.
1.4. Ritenendo di dover dare “pratica attuazione” al decreto di archiviazione del G.I.P., il Prefetto di Brescia, con provvedimento del -OMISSIS-, disponeva la restituzione della patente di guida all’interessato “con l’esclusione dell’obbligo della visita medica presso la competente Commissione patenti” .
1.5. Successivamente, peraltro, con provvedimento del -OMISSIS-, lo stesso Prefetto di Brescia, richiamando i medesimi presupposti di cui al proprio precedente provvedimento del -OMISSIS-, ne modificava il dispositivo, da un lato confermando la restituzione della patente all’interessato, ove non ancora avvenuta, ma nel contempo precisando “Fatte salve le prerogative di carattere sanitario di competenza della Commissione medica patenti sulla idoneità alla guida in capo al trasgressore di cui trattasi”, e aggiungendo in conclusione: “Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente pari numero emesso in data -OMISSIS-” .
1.6. Il provvedimento, oltre che notificato al ricorrente, era trasmesso “per conoscenza” all’Ufficio della Motorizzazione civile di Brescia.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2026 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio da ultimo citato e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di sei motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 241/1990 – Autotutela tardiva – difetto del requisito del “termine ragionevole” – Illegittimità dell’annullamento d’ufficio dopo quasi due anni : il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dei presupposti di cui all’art. 21 nonies L. 241/90 essendo intervenuto ad annullare parzialmente il precedente provvedimento prefettizio a distanza di quasi due anni da quest’ultimo, in assenza di fatti sopravvenuti e in carenza di una motivazione rafforzata circa l’interesse pubblico concreto all’annullamento d’ufficio, idoneo a prevalere sull’affidamento legittimamente ingenerato sull’interessato;
2) Difetto ed insufficienza di motivazione- Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Motivazione apparente – Difetto di istruttoria - Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto : il provvedimento sarebbe privo di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni concrete che avrebbero indotto la Prefettura ad intervenire in autotutela sull’atto precedente, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti;
3) Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione degli artt. 3 e 97 cost. – Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e instabilità dell’azione amministrativa : il provvedimento avrebbe leso l’affidamento qualificato ingenerato nel ricorrente dal precedente provvedimento prefettizio del 2024, in forza del quale egli ha intrapreso un nuovo percorso abilitativo per il conseguimento di ulteriori categorie di patenti, che avrebbe subito un “blocco amministrativo” in conseguenza dell’atto impugnato;
4) Eccesso di potere per motivazione apparente – Clausola generica sulle prerogative sanitarie – Violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa e degli artt. 119 e 128 C.d.S.: il provvedimento sarebbe affidato ad una motivazione apparente in quanto fondato su una “ clausola generica e meramente difensiva, priva di contenuto decisorio e non idonea a giustificare l’incisione sulla posizione giuridica del ricorrente”, in violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa;
5) Violazione del principio di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento – art. 1 l. 241/1990 – Eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza e aggravamento ingiustificato : il provvedimento impugnato violerebbe il principio di proporzionalità e il divieto di aggravamento del procedimento, determinando senza alcuna valida ragione il blocco del percorso abilitativo avviato dal ricorrente per il conseguimento di ulteriori categorie di patenti.
6) Erronea indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione – Violazione del diritto di difesa e del principio di leale collaborazione – Ulteriore indice di illegittimità : il provvedimento avrebbe indicato un termine di appena 30 giorni per ricorrere all’autorità giurisdizionale, in violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 29 c.p.a.
2.2. Con successivo atto depositato il 31 marzo 2026, il ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari collegiali, adducendo, come periculum in mora, il “blocco del percorso abilitativo” e la “impossibilità di recuperare il tempo perduto” nelle more della decisione di merito.
3. Svolgimento del processo .
3.1. L’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e il Ministero dell’Interno si sono costituiti con atto di stile, successivamente integrato da relazione della Prefettura sui fatti di causa corredata dalla pertinente documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella relazione, il responsabile del procedimento, dopo aver ricostruito i fatti prodromici all’adozione del provvedimento impugnato, così ha osservato nel merito del ricorso: “(…) In caso di archiviazione per insufficienza di prove per questa Prefettura è pacifica la decadenza dell’obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione patenti del soggetto accusato della violazione dell’art. 187 c. 8 del C.d.s.
Ciò non toglie che questa Prefettura non può impedire agli Enti sanitari competenti di valutare la sussistenza dei presupposti per attivare specifici percorsi di verifica dell’idoneità alla guida del soggetto coinvolto nella descritta condotta contra legem.
Il provvedimento del -OMISSIS- va in questa direzione, costituendo una mera segnalazione del comportamento antigiuridico tenuto da -OMISSIS- all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per le valutazioni di competenza di quest’ultimo, che possono anche non comportare alcuna conseguenza per l’interessato.
Quest’Ufficio, pertanto, ha mantenuto ferme le conseguenze della disposizione dell’Autorità penale, non aggravando in alcun modo la posizione del ricorrente. (…)” .
3.2. In esito all’udienza camerale del 22 aprile 2026, la Sezione ha adottato l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-con cui ha rilevato d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 73 ultimo comma c.p.a., due profili di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per carenza di interesse a ricorrere, assegnando alle parti termine perentorio per depositare in giudizio brevi scritti difensivi e rinviando al altra udienza la trattazione del ricorso.
3.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
3.3.1. La difesa erariale ha evidenziato di condividere il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione, di carattere assorbente rispetto al profilo dell’interesse a ricorrere (sul quale ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento del giudice).
3.3.2. Parte ricorrente ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 c.p.a., dal momento che il provvedimento impugnato non costituirebbe una “mera appendice della disciplina sanzionatoria del Codice della strada” , bensì una nuova e autonoma manifestazione di potere pubblicistico esercitata in violazione della disciplina dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 21 nonies L. 241/90, in quanto posta in essere oltre il termine annuale e in assenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata. Sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, questo sarebbe attuale e concreto e andrebbe individuato nella perdita della posizione di vantaggio acquisita dal ricorrente in forza del precedente provvedimento prefettizio, posto che il ricorrente sarebbe stato nuovamente esposto “alla possibile riattivazione di valutazioni amministrative e sanitarie che il precedente provvedimento aveva escluso” ; l’interesse sussisterebbe “indipendentemente dall’adozione di eventuali successivi atti della Commissione medica” .
3.4. All’udienza camerale del 4 giugno 2026, Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, dandone avviso all’unica parte presente.
4. Decisione .
4.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia sorretto da un interesse a ricorrere concreto e attuale, alla luce delle considerazioni che saranno esposte nella parte finale della presente decisione. Peraltro, rispetto a tali considerazioni, è pregiudiziale e assorbente il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4.1.1. Va osservato, al riguardo, che il provvedimento impugnato si innesta in una vicenda amministrativa che ha visto la Prefettura di Brescia adottare, in dipendenza dapprima dell’avvio e poi della conclusione di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 187 comma 8 d. lgs. n. 285/1992, due atti di contenuto necessariamente opposto e contrario, che costituiscono entrambi gli antecedenti provvedimentali dell’atto qui impugnato, vale a dire:
- il provvedimento del 1-OMISSIS-con cui la Prefettura ha disposto, in conseguenza dell’avvio del procedimento penale nei confronti del ricorrente, la sospensione per sei mesi della patente di guida di categoria A intestata all’interessato e l’obbligo per quest’ultimo di sottoporsi a visita medica dinanzi alla competente Commissione medica patenti per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida;
- il successivo provvedimento del -OMISSIS-, con cui lo stesso Prefetto, a seguito dell’archiviazione del procedimento penale, ha disposto la restituzione della patente di guida all’interessato “con l’esclusione dell’obbligo della visita medica presso la competente Commissione patenti” .
4.1.2. Ciascuno di questi provvedimenti è stato adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 187 comma 8 del Codice della Strada, quale conseguenza vincolata, nel primo caso dell’avvio, e nel secondo della archiviazione del procedimento penale.
4.1.3. Se tali provvedimenti fossero stati ipoteticamente impugnati dal ricorrente, avendone un qualche interesse, le impugnazioni avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al Giudice ordinario, venendo in considerazione atti amministrativi privi di margini di discrezionalità per l’autorità procedente e adottati quale effetto vincolato di una espressa disposizione di legge: atti, pertanto, di natura meramente paritetica e come tali incidenti su posizioni di diritto soggettivo dell’interessato.
4.1.4. Il provvedimento qui impugnato, adottato dal Prefetto in data-OMISSIS-, si colloca a valle della medesima vicenda procedimentale ed è stato adottato dal Prefetto a seguito di un “riesame” della fattispecie procedimentale; un riesame all’esito del quale il Prefetto, nel confermare, nel preambolo, i medesimi presupposti di fatto del provvedimento del -OMISSIS-, e nel confermare, nella parte dispositiva, sia la restituzione della patente al ricorrente, ove non ancora avvenuta, sia l’esclusione dell’ ”obbligo” attuale del ricorrente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione patenti, ha però ritenuto di precisare che la decadenza dell’obbligo di sottoporsi a visita medica, che consegue per legge all’archiviazione del procedimento penale, non esclude la “facoltà” della Commissione medica patenti di valutare discrezionalmente, nell’esercizio delle prerogative attribuitele dalla legge, l’opportunità di disporre verifiche di carattere sanitario in ordine al possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità-psicofisica alla guida ( “Fatte salve le prerogative di carattere sanitario di competenza della Commissione medica patenti sulla idoneità alla guida in capo al trasgressore di cui trattasi”).
4.1.5. Il provvedimento qui in esame, osserva il Collegio, non costituisce un vero e proprio annullamento in autotutela del precedente provvedimento del -OMISSIS-, ad onta dell’inciso contenuto nella parte finale del dispositivo ( “Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente pari numero in data -OMISSIS-” ), dal momento che esso non individua un vizio di legittimità originario del precedente provvedimento, ma, nel confermare quest’ultimo nella sua integralità, si limita ad integrarlo e chiarificarlo in relazione alle possibili iniziative che potrebbero tuttora essere assunte dalla Commissione medica patenti avvalendosi dei poteri previsti dalla normativa di settore.
4.1.6. Pertanto, venendo in considerazione un atto meramente modificativo e/o integrativo di un precedente provvedimento attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, anche l’atto impugnato non può che rientrare nella cognizione del medesimo giudice.
4.2. Per mera completezza, peraltro, il ricorso appare comunque inammissibile anche per carenza di interesse a ricorrere.
4.2.1. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, infatti, emerge chiaramente che il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre alcun effetto lesivo immediato e concreto nella sfera giuridica del ricorrente, dal momento che esso conferma, all’attualità, sia la restituzione della patente di guida all’interessato, sia l’esclusione dell’obbligo del medesimo di sottoporsi attualmente a visita medica, limitandosi a prefigurare la mera eventualità che la Commissione medica patenti e l’Ufficio della Motorizzazione civile, dall’esame della vicenda amministrativa e dalle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale possano desumere l’esistenza di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, e adottare in tal caso i provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza.
4.2.2. Allo stato, il provvedimento impugnato non produce alcuna lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del ricorrente, che potrebbe prodursi soltanto nel caso in cui l’Ufficio della Motorizzazione civile, su sollecitazione della Commissione medica patenti, dovesse adottare un provvedimento - questo sì lesivo e immediatamente impugnabile - di revisione della patente o comunque idoneo ad incidere sulla conservazione della patente di guida attualmente in possesso del ricorrente o sul conseguimento di nuove e diverse tipologie di patente.
4.2.3. Il ricorrente, allo stato, non ha alcun obbligo di sottoporsi a visita medica dinanzi alla Commissione medica patenti, come chiarito dal Prefetto nella relazione prodotta in atti, per cui non si comprende quale “blocco amministrativo” si sarebbe verificato nel “percorso abilitativo” (non è ben chiaro quale) avviato dal ricorrente “per il conseguimento di ulteriori categorie di patenti” : circostanza non altrimenti chiarita né tanto meno documentata dal ricorrente, e verosimilmente correlata più ad un timore che ad un pregiudizio attuale e concreto.
4.2.4. Lo stesso ricorrente, del resto, nell’ultima memoria difensiva prodotta in atti, ha giustificato il proprio interesse a ricorrere in relazione “alla possibile riattivazione di valutazioni amministrative e sanitarie” e alla possibile adozione di “eventuali successivi atti della Commissione medica” , così confermando che, allo stato, non sussiste alcuna lesione immediata e diretta della propria sfera giuridica, ma soltanto il timore che questo possa verificarsi in futuro.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà comunque essere riassunto nei termini di rito; fermo peraltro il rilievo, per mera completezza espositiva, dell’inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo della carenza, allo stato, di un interesse a ricorrere concreto e attuale.
5.2. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata e della natura meramente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU ON, Presidente
RT BI LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT BI LI | AU ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.