Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla TI TA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Buscicchio, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;
contro
-Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Orlando, PEC l.orlando@anello-pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Comune di San AU TE (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Tricarico (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Calciano (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Cirigliano (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Garaguso (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Accettura (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Stigliano (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Gorgoglione (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Craco (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di VE UC (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Pisticci (aderente alla Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Eco Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Biz, PEC riccardobiz@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 5 del 29.1.2026 (notificata con nota/pec di pari data 29.1.2026), con la quale il Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana ha aggiudicato la procedura aperta, per l’affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Arcangelo, in favore della Eco Impianti S.r.l. (Codice Identificato di Gara B7FFA6970F);
-della nota del Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana del 20.2.2026, di reiezione dell’istanza di autotutela della TI TA;
-di tutti verbali, redatti dal Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana e dalla Commissione giudicatrice, e di tutti gli atti, relativi alla verifica sia del possesso dei requisiti di ammissione alla gara da parte dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., sia dell’anomalia dell’offerta della Eco Impianti S.r.l.;
-della lex specialis di gara, se dovesse essere interpretata, nel senso di non richiedere il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di spazzamento meccanizzato;
nonché per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato dal Comune di Sant’Arcangelo con la Eco Impianti S.r.l., con il conseguente subentro della TI TA;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale sono stati impugnati la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo n. 62 dell’11.2.2026 ed il verbale di consegna dell’appalto del 24.2.2026;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arcangelo e della Eco Impianti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il Cons. QU AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo che con Del. G.M. n. 136 del 25.7.2025 il Comune di Sant’Arcangelo aveva approvato la documentazione progettuale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, con Determinazione n. 55 del 21.8.2025 il Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana ha indetto la procedura aperta, per l’affidamento quinquennale dei predetti servizi, con l’importo di € 3.806.047,95 (di cui: € 2.505.336,08 per il servizio principale di raccolta di rifiuti urbani; € 549.279,27 per i servizi secondari di trasporto e spazzamento strade; e € 31.432,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di massimo 90 punti per l’offerta tecnica e massimo 10 punti per l’offerta economica (Codice Identificato di Gara B7FFA6970F).
Dopo il verbale del Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana n. 1 del 29.9.2025 ed i verbali della Commissione giudicatrice n. 2 del 5.11.2025, n. 3 del 26.11.2025, n. 4 dell’1.12.2025 e n. 5 del 5.1.2026, all’esito della gara si sono classificati al 1° posto la Eco Impianti S.r.l. con il punteggio complessivo di 87,735 punti (di cui 78,338 punti per l’offerta tecnica e 9,397 punti per l’offerta economica del ribasso del 5,750%) ed al 2° posto la TI TA con il punteggio complessivo di 85,757 punti (di cui 77,003 punti per l’offerta tecnica e 8,754 punti per l’offerta economica del ribasso del 4,110%), con una differenza di soli 1,978 punti.
Pertanto, con Determinazione n. 5 del 29.1.2026 (notificata con nota/pec di pari data 29.1.2026) il Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, ha aggiudicato la suddetta procedura aperta in favore della Eco Impianti S.r.l..
La TI TA con il ricorso introduttivo, notificato il 2.3.2026 e depositato il 12.3.2026, ha impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione, unitamente alla nota del Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana del 20.2.2026, di reiezione dell’istanza di autotutela della TI TA (con tale nota è stato precisato che: 1) la spazzatrice meccanica avrebbe potuto essere noleggiata, specificando che la sua mancata indicazione non equivale a mancata assunzione del servizio di spazzamento meccanizzato; 2) era stato accertato il possesso da parte della Eco Impianti S.r.l. dei requisiti di ammissione alla gara, prescritti dalla lex specialis di gara), a tutti verbali, redatti dal Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana e dalla Commissione giudicatrice, ed a tutti gli atti, relativi alla verifica sia del possesso dei requisiti di ammissione alla gara da parte dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., sia dell’anomalia dell’offerta della Eco Impianti S.r.l., ed anche la lex specialis di gara, se dovesse essere interpretata, nel senso di non richiedere il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di spazzamento meccanizzato, deducendo sia censure, volte ad ottenere l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., sia censure, relative all’illegittimità dei punteggi, attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. e della ricorrente TI TA.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Arcangelo, il quale ha:
1) fatto presente che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune con Determinazione n. 62 dell’11.2.2026 aveva: A) preso atto dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione e che l’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. aveva dichiarato che “intende subappaltare parte del contratto”, richiamando l’art. 119, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023; B) deciso ai sensi dell’art. 17, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023, che l’esecuzione del contratto sarebbe iniziata in data 1.3.2026, in quanto il 28.2.2026 sarebbe scaduto il precedente contratto;
2) eccepito l’inammissibilità delle censure, relative all’illegittimità dei punteggi, attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. e della ricorrente, per l’omessa prova, che, in caso di loro accoglimento, la ricorrente si sarebbe collocata al primo posto nella graduatoria e conseguentemente aggiudicato l’appalto in esame;
3) e dedotto l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Si è pure costituita in giudizio l’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 26.3.2026 e depositato il 6.4.2026, la ricorrente TA ha impugnato Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo n. 62 dell’11.2.2026 ed il verbale di consegna dell’appalto del 24.2.2026, deducendo le stesse censure già articolate con ricorso introduttivo.
In data 5.5.2026 la controinteressata Eco Impianti S.r.l. ha depositato il contratto di noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc., sottoscritto il 13.1.2026, per il canone mensile pattuito di € 1.880,00.
All’Udienza Pubblica del 27.5.2028 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono fondati soltanto con riferimento alle censure, relative all’omessa indicazione nella Relazione di giustificazione dell’offerta economica dei costi del noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc. e della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari.
La ricorrente TI TA ha dedotto che l’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per 3 motivi.
Il primo motivo escludente, si riferisce alla violazione dell’art. 40 del Capitolato Speciale, nella parte in cui contempla nell’oggetto dell’appalto in esame anche lo spazzamento meccanizzato, evidenziando che: 1) con chiarimento del 17.9.2025 la stazione appaltante aveva precisato che la spazzatrice meccanica doveva essere Euro 6 ed avere una capacità di almeno 1 mc.; 2) la Eco Impianti S.r.l. sia nell’offerta tecnica, sia nel procedimento di verifica di congruità dell’offerta, non aveva indicato alcuna spazzatrice meccanica; 3) la controinteressata Eco Impianti S.r.l. non aveva indicato nella domanda di partecipazione e nel Documento di Gara Unico Europeo (in tale documento la Eco Impianti si è limitata a rispondere SI alla domanda “l’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi ?”), di voler noleggiare una spazzatrice meccanica o di voler subappaltare le prestazioni, che dovevano essere eseguite con l’utilizzo del predetto automezzo, il cui costo non era stato nemmeno precisato nel subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta.
Tali censure non possono essere accolte, in quanto, sebbene l’art. 40 del Capitolato Speciale prevede lo spazzamento “manuale”, “meccanico con ausilio (1 giorno a settimana)” e “meccanico di tipo veloce (2 giorni a settimana)”, specificando che, poiché “una giornata non potrebbe essere sufficiente a coprire l’intero territorio comunale”, doveva essere “previsto un intervento settimanale in tutte le zone”, va rilevato che:
1) l’art. 3 del Disciplinare di gara suddivide l’appalto di cui è causa nel servizio principale di raccolta di rifiuti urbani e nei servizi secondari di trasporto e spazzamento strade;
2) gli artt. 23 e 31 del Capitolato Speciale prevedono rispettivamente “un periodo transitorio iniziale di massimo 5 mesi in cui l’aggiudicatario dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature di progetto nuove di fabbrica” ed “un periodo di 150 giorni dall’avvio del servizio per la conclusione dell’acquisizione del parco mezzi di nuova immatricolazione o comunque mezzi Euro 6”;
3) in tale periodo transitorio la controinteressata Eco Impianti S.r.l. avrebbe potuto noleggiare una spazzatrice meccanica;
4) le predette disposizioni del Capitolato Speciale erano state previste, per “evitare un inutile aggravio di spesa a carico degli operatori economici concorrenti, per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità” di una spazzatrice meccanica “già al momento dell’aggiudicazione, con effetti discriminatori ed anticoncorrenziali a favore degli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali”;
6) comunque, le carenze della Relazione di giustificazione dell’offerta economica non possono determinare l’automatica esclusione dalla gara, se l’offerta risulta complessivamente congrua.
Il secondo motivo escludente si riferisce alla non iscrizione dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di spazzamento meccanizzato, che, poiché deve essere qualificato come un requisito di idoneità professionale, non può essere rimpiazzato con l’avvalimento o con il subappalto.
Anche tale censura non può essere accolta, perché il punto 6.1 del Disciplinare di gara prevede come requisito di idoneità professionale l’iscrizione nelle seguenti Categorie e Classi ex artt. 8 e 9 D.M. n. 120 del 3.6.2014, attuativo dell’art. 212 D.Lg.vo n. 152/2006 e disciplinante le attribuzioni e l’organizzazione dell’Albo Nazionale dei gestori Ambientali: Categoria 1 (Raccolta e Trasporto di Rifiuti Urbani), Classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti); Categoria 4 (Raccolta e Trasporto di Rifiuti Speciali Non Pericolosi), Classe F (quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate); e Categoria 5 (Raccolta e Trasporto di Rifiuti Speciali Pericolosi), Classe F (quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate).
Al riguardo, va, altresì, rilevato che il comma 6 del predetto art. 9 D.M. n. 120 del 3.6.2014 prevede che il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali “può individuare specifiche e singole attività rientranti nell’ambito delle Categorie d’iscrizione di cui all’articolo 8 normandole in Sottocategorie” e con specifico riferimento alla Categoria 1 “Sottocategorie, le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita”, tra le quali è stata individuata la Sottocategoria Spazzamento meccanizzato, ma lo stesso Comitato nazionale con Circolare n. 2 del 13.2.2020 ha precisato che “non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di Spazzamento meccanizzato”.
Conseguentemente, va disattesa anche l’impugnazione con il ricorso in esame della lex specialis di gara, se dovesse essere interpretata, nel senso di non richiedere il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di spazzamento meccanizzato.
Il terzo motivo escludente si riferisce alla circostanza che in sede di verifica dell’offerta anomala la Eco Impianti S.r.l. aveva modificato i mezzi, indicati nell’offerta tecnica.
Pure questo motivo escludente va disatteso, in quanto sussiste la corrispondenza dei mezzi offerti, indicati dalla Eco Impianti S.r.l. nell’offerta tecnica e nelle giustificazioni dell’offerta economica, anche se nell’offerta tecnica sono stati indicati sia l’intero parco mezzi di proprietà, sia dei mezzi proposti per l’esecuzione dell’appalto (Piaggio Porter GPL, Isuzu 35 q.li Euro 6, Isuzu 50 q.li Euro 6, Isuzu 75 q.li Euro 6, Iveco 120 q.li Euro 6 e Iveco 320 q.li Euro 6), mentre nelle giustificazioni dell’offerta economica sono stati segnalati soltanto i mezzi proposti per l’esecuzione dell’appalto (Piaggio Porter Elettrico, Isuzu 35 q.li Elettrico/GPL, Isuzu 75 q.li ibrido, Iveco 100 q.li GPL, Iveco 120 q.li GPL e Iveco 320 q.li GPL).
Ma la stazione appaltante ha verificato la corrispondenza dei mezzi offerti, sebbene la loro indicazione nell’offerta tecnica e nelle giustificazioni dell’offerta economica non risulta identica.
La ricorrente TI TA ha dedotto anche tre censure, relative all’illegittimità dei punteggi, attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. e della ricorrente TI TA.
La prima censura, si riferisce al criterio di valutazione C.2 “Utilizzo mezzi elettrici o ibridi o alimentati a GPL”, per il quale il Disciplinare di gara ha prestabilito l’assegnazione di massimo 5 punti, in quanto, poiché la Eco Impianti S.r.l. aveva offerto solo automezzi Diesel Euro 5, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuirle 0 (ZERO) punti, anziché 2,50 punti.
Tale censura risulta infondata, in quanto dall’offerta tecnica della Eco Impianti S.r.l. risulta che ha offerto 1 automezzo alimentato a GPL e 5 automezzi Euro 6.
La seconda censura si riferisce al criterio di valutazione A.3 “Pulizia approfondita delle caditoie stradali”, per il quale l’art. 40 del Capitolato Speciale ha previsto la frequenza minima di 2 volte all’anno ed il Disciplinare di gara ha prestabilito l’assegnazione di massimo 15 punti, in quanto sia la ricorrente TI TA, sia la controinteressata Eco Impianti S.r.l. avevano offerto 6 interventi annuali, ma la ricorrente aveva proposto l’installazione di 10 filtri a coalescenza nelle caditoie.
Anche questa censura non può essere accolta, perché l’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. ha offerto “un sistema di mappatura e schedulazione degli interventi, che avrebbe consentito di programmare con priorità le aree più critiche e soggette ad allagamenti” ed “interventi straordinari su richiesta dall’Amministrazione in caso di interventi atmosferici eccezionali o emergenze idrauliche”
Pertanto, non può ritenersi illogica l’attribuzione di 13,80 alla controinteressata Eco Impianti S.r.l. e di 13,20 punti alla ricorrente TI TA.
La terza censura si riferisce al criterio di valutazione D.2 “Realizzazione di alcune isole ecologiche in area periferica/extraurbana”, in quanto la Commissione giudicatrice aveva attribuito il punteggio massimo di 8 punti all’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., che aveva proposto, oltre alla realizzazione di 11 isole ecologiche con 5 contenitori di 240 litri nei siti individuati come “localizzazioni prioritarie”, anche la realizzazione di ulteriori “5 isole ecologiche aggiuntive, su richiesta dell’Amministrazione comunale o a sostituire quelle esistenti in caso di mutate esigenze territoriali”, e 2,66 punti alla ricorrente TI TA, la quale, poiché ha offerto 5 isole ecologiche, avrebbe dovuto ottenere 3,63 punti.
Pure questa censura va disattesa, in quanto la stazione appaltante aveva considerato le circostanze che le 11 isole ecologiche, offerte dalla Eco Impianti S.r.l., rispetto alle 5 isole ecologiche, offerte dalla ricorrente, erano munite di servizio di videosorveglianza integrato con fototrappole, rendering descrittivo e KPI di monitoraggio.
Invece, risultano fondate le censure, relative all’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., con le quali è stata dedotta la mancata indicazione nella Relazione di giustificazione dell’offerta economica dei costi del noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc. e della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari.
Al riguardo, le controparti hanno controdedotto che l’utile dichiarato di € 47.667,12 copriva la mancata indicazione dei costi: a) del noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc.; b) della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari; c) delle ulteriori 5 isole ecologiche.
Ma, se può essere desunto che il costo delle ulteriori 5 isole ecologiche è di € 2.275,00 (455,00 x 5 = 2.2275,00), in quanto per le 11 isole ecologiche la Eco Impianti S.r.l. nella Relazione di giustificazione dell’offerta economica ha indicato la somma complessiva di € 5.005,00, cioè € 455,00 per ogni isola ecologica, non possono essere ricostruiti i costi del noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc. e della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari.
Pertanto, tenuto conto della circostanza che dal contratto di noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc., sottoscritto il 13.1.2026, depositato dalla controinteressata Eco Impianti S.r.l. il 5.5.2026, risulta il canone mensile pattuito di € 1.880,00, va disposto l’obbligo della stazione appaltante, di accertare la congruità dell’offerta economica della predetta Eco Impianti S.r.l..
Al riguardo, va rilevato che, in caso di accoglimento del ricorso, la verifica di anomalia dell’offerta è un’attività amministrativa discrezionale, che non può essere svolta direttamente dal Giudice Amministrativo (anche mediante la nomina di CTU), in quanto non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale (sul punto cfr. ex multis C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6708 del 30.10.2009), tenuto pure conto dell’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., ai sensi del quale “in nessun caso” il Giudice Amministrativo si “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 710 del 24.10.2022, n. 114 dell’11.2.2022 e n. 811 dell’11.8.2016, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 793 del 21.2.2017), come nella specie, sia perché la stazione appaltante non ha valutato i costi del noleggio della spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc. e della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari, sia perché non è stato consentito all’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l. di precisare l’incidenza e/o il peso del costo del noleggio della spazzatrice meccanica sull’appalto di cui è causa.
A quanto sopra consegue l’accoglimento delle domande impugnatorie nei limiti sopra indicati.
Mentre, allo stato, va disattesa la domanda di risarcimento in forma specifica, in quanto la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, stipulato dal Comune di Sant’Arcangelo con la Eco Impianti S.r.l., con il conseguente subentro della ricorrente TI TA, potrà essere emaninata soltanto all’esito del disposto riaccertamento della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l..
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese, relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico del Comune di Sant’Arcangelo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna del Comune di Sant’Arcangelo al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
QU AN, Presidente FF, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| QU AN |
IL SEGRETARIO