Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 02921/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-), pubblicata in data 19.10.2022 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda presentata in data 24.04.2017 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito del presente giudizio, con il ricorso all’esame del Collegio, il ricorrente, premesso di essere un Graduato dell’Esercito Italiano, ha allegato e dedotto che: dal 22 marzo al 20 settembre del 2012, ha partecipato alla missione internazionale di pace in Afghanistan ed in relazione all’impiego cui era preposto si è dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose, a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito “depleto” dalla definizione in lingua inglese “Depleted Uranium”, ovvero con la sigla “DU”) per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici o depositi petroliferi, aeroporti, ecc.; si è alimentato con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l’igiene personale, acqua del posto; ha operato in condizioni di ipervigilanza a causa del costante pericolo per l’incolumità fisica con il fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali ed è stato alloggiato in condizioni precarie; nel dicembre del 2013, è stato riscontrato affetto da “Carcinoma papillare lobo destro tiroide” ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Tiroidectomia totale”; in data 24.04.2017, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità anzidetta, evidenziando che, durante la partecipazione alla suddetta missione, la perdurante esposizione a fattori chimici e radioattivi (quali, per esempio, le microparticelle di metalli pesanti presenti nell’aria a causa dell’esplosione di proiettili con uranio impoverito) in concomitanza dell’indebolimento delle difese immunitarie naturali derivante dai vaccini somministratigli, avevano senz’altro costituito fattori determinanti nella genesi nonché evoluzione dell’infermità riscontratagli; ha rilevato alltresì che l’esposizione in ambienti contaminati era documentata dalle risultanze del Rapporto nr. 5/2017 redatto in data 02.02.2017 dal Dott. S-OMISSIS-., relativo a “Valutazione di reperto biologico tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x” riferito all’esame della biopsia di “nodulo tiroideo in lobo destro”; ha specificato, infine, come consolidata giurisprudenza si fosse espressa indicando che il termine di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.R. 461/2001 per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità debba decorrere dal momento in cui è possibile per l’interessato disporre di elementi cognitivi circa il possibile rapporto insorgenza/dipendenza e che egli aveva avuto cognizione del fatto che l’insorgenza della patologia tumorale che lo aveva colpito poteva essere messa in relazione con il servizio prestato dalle conclusioni dell’innanzi citato Rapporto nr. 5/2017, redatto in data 02.02.2017 dal Dott. Stefano Montanari; in data 13.06.2017, è stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, che con il Verbale Mod. BL/B nr. 1026 ha redatto il Giudizio Diagnostico “CR PAPILLARE TIROIDEO TRATTATO CON TIROIDECTOMIA TOTALE E RADIOABLAZIONE CON IODIO 131 IN ATTUALE REMISSIONE CLINICO STRUMENTALE” ed ascritta la relativa menomazione dell’integrità fisica alla Tabella “B” annessa al D.P.R. nr. 915/78; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 03.06.2019 con il parere nr. 920682017 si è espresso negativamente circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione; sulla base del parere anzidetto il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il Decreto nr. 2132/N – Posizione 687891/A del 30.07.2019 ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa dell’infermità e quella connessa di concessione dell’equo indennizzo, ritenendo, peraltro, intempestiva la domanda poiché presentata oltre il termine semestrale di cui all’art. 2 del D.P.R. nr. 461/2001; avverso tale provvedimento ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. (R.G. 1725/2019); all’esito del giudizio, pronunciandosi mediante sentenza n 2735/2022 della Sezione Terza del TAR per la Campania - ER (R.G. 1725/2019), il Tribunale ha accolto il ricorso; pertanto, mediante nota del 2.5.2023, l’Amministrazione ha chiesto il riesame al Comitato di Verifica, che, pronunciandosi mediante parere n. 94666/2023 reso nell’adunanza n. 3454 del 6.6.2023, ha riesaminato la domanda proposta, ignorando il contenuto della sentenza ed ha espresso quindi parere negativo; infine, il Ministero della Difesa ha recepito detto parere e con decreto n. 2775 del 15.06.2023 e ha negato la dipendenza da causa di servizio e altresì l’equo indennizzo.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990: violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza n. 2753/2022 della Sezione Terza del TAR della Campania - ER (R.G. 1725/2019), pubblicata in data 19.10.2022. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.
In subordine, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa conversione del rito.
Si è costituito il Ministero resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto.
All’udienza camerale del 28.11.2023, la causa, previa discussione, è stata assegnata a sentenza.
Nel merito, la domanda di ottemperanza è fondata.
La sentenza-OMISSIS-9), pubblicata in data 19.10.2022, di cui in questa sede si reclama la mancata e/o parziale ottemperanza risulta del tutto chiara ed inequivocabile nel suo tenore prescrittivo e vincolante nei confronti della P.A., sulla base della seguente motivazione: “In altri termini, nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della patologia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare…”, aggiungendo che “il Comitato avrebbe dovuto attendere ad una più puntuale istruttoria, tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dal ricorrente nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia tumorale successivamente insorta. Elementi con riferimento alla presenza dei quali è necessario per una corretta istruttoria che il Comitato si pronunci in maniera esplicita…La potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione procedente gode è sì riservata, ma non inesauribile, sicché non era possibile pretermettere approfondimenti sul punto, ovvero, ove effettuati, estrinsecare le ragioni della loro ritenuta non incidenza causale, a beneficio di declinazioni determinanti di più comune esperienza. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza, sotto il profilo conformativo, che il Comitato dovrà di nuovo pronunciarsi in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente. Resta salva la riedizione dell’attività amministrativa, nei sensi di cui supra”.
Pertanto, la richiesta specifica e diretta era quella di valutare il caso specifico del ricorrente e fornire una spiegazione alternativa convincente rispetto a tutti i fattori di rischio evidenziati con specifico riguardo all’esposizione subita dal ricorrente alle nanoparticelle di metalli pesanti tipizzati dal Legislatore agli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. 90/2010.
Il Collegio ha, quindi, accolto il ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, ai fini di un motivato riesame della domanda della ricorrente da parte delle Amministrazioni resistenti, impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo ma nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e ribaditi nella decisione ed esclusa la possibilità di una mera riconferma delle medesime valutazioni già svolte nei citati pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio.
E, tuttavia, tali precise indicazioni conformative sono state violate dal Comitato di Verifica in sede di riesame, dal momento che quest’ultimo, come si evince dalla motivazione del parere in oggetto, non ha tenuto in debito conto i criteri prospettati dal Giudice Amministrativo.
Invero, nel caso di specie, il Comitato è incorso ancora una volta in un grave difetto d’istruttoria, che si è riverberato, rendendola del tutto apodittica, sulla motivazione posta poi a supporto del parere espresso, non avendo fornito un riscontro concreto ai fattori di rischio evidenziati dal ricorrente nel ricorso introduttivo e recepiti e messi in evidenza dal Tribunale, poiché il Comitato si è limitato a fornire risposte solo apparentemente suggestive e manifestamente iperboliche ed evasive.
Vi è più che, nel parere, viene invocata l’assenza di un riscontro epidemiologico e viene apoditticamente affermato che non vi sia una prevalenza di detta infermità nella coorte di militari impiegati all’estero rispetto alla popolazione italiana.
Anche in tal caso il Comitato ha quindi violato l’onere conformativo impostogli dalla sentenza da ottemperare, che non era quello di sindacare quanto già statuito dal Tribunale, ma di individuare un eventuale fattore endogeno in grado da solo di spiegare l’insorgenza della specifica patologia.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente va accolta, con la conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a., in quanto adottati in violazione ed elusione del giudicato.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero intimato di provvedere a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza in oggetto entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica ove anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, il quale, entro il successivo termine di 90 giorni, provvederà ad acquisire un ulteriore parere dal Comitato di Servizio (in diversa composizione rispetto a quello pronunciatosi in relazione alla istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avanzata dal ricorrente oggetto del presente giudizio).
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, e per l’effetto: a) dichiara la nullità degli atti impugnati; b) nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti a tale accertamento nei sensi e nei termini precisati in motivazione; d) condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; e) manda alla Segreteria di comunicare copia della presente sentenza alle parti costituite e al commissario ad acta.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Pierluigi Buonomo, Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.