Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 05157/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maldera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ater del Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
del DECRETO DI RILASCIO Prot. n. -OMISSIS- mediante il quale l'ATER del COMUNE DI ROMA intima “a -OMISSIS- e al suo nucleo familiare, di rilasciare l'immobile libero da persone e cose (…) con l'avvertenza che si procederà ad esecuzione forzata (…) senza graduazioni e proroghe (…)”.
NONCHE'
di ogni altro atto amministrativo presupposto e/o consequenziale e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la ricorrente è insorta avverso il provvedimento con cui l’A.T.E.R. del Comune di Roma le intimava il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica in quanto occupato senza titolo, dopo che il giudice ordinario aveva rigettato la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 52 del -OMISSIS-, di diniego al subentro per assenza di requisiti;
- la parte deduce nove motivi di ricorso, con cui lamenta plurimi profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere;
- l’A.T.E.R., costituitasi in giudizio con memoria del 27.10.2021, eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, per essere il decreto impugnato un atto dovuto, e chiede, nel merito, il rigetto del ricorso;
- in vista dell’udienza di discussione del ricorso la parte ha depositato memoria illustrativa, con cui rappresenta che, avendo presentato domanda di regolarizzazione ex L.R. n. 1 del 27.02.2020 (versata in atti in data 2.02.2023), il giudizio non potrà essere definito sino al perfezionamento del relativo iter procedimentale;
- all’udienza pubblica del 14.03.2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta con cui la parte ricorrente assume l’impossibilità di definizione del presente giudizio stante la pendenza del procedimento di regolarizzazione, dovendosi, invece, scrutinare con priorità le eccezioni sollevate dalla parte resistente;
Ritenuto che:
- risulta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotta da A.T.E.R;
- sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267);
- tanto vale anche laddove l’opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, alleghi di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria, atteso che la controversia si svolge in ogni caso in un ambito puramente paritetico, atteso che il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A., mentre, per l'altro verso, costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso, il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20761, che testualmente afferma che in tali ipotesi si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria);
- tale indirizzo è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa e fatto proprio da questa Sezione in svariati pronunciamenti (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II quater, 19.01.2023, n. 931, id., 2.12.2022, n. 16088, 25 febbraio 2022, n. 2243);
- tanto premesso, la presente controversia ha ad oggetto proprio il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupato dalla ricorrente, con intimazione conseguente ad un provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione (impugnato peraltro dinanzi al giudice ordinario e da questi confermato), sicché quello gravato è un atto imposto dalla legge, non configurante esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, che come tale esula dalla giurisdizione di questo plesso;
- in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a.;
- la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.