Ordinanza cautelare 13 ottobre 2020
Sentenza 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 01383/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gambuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ass. Reg. Infrastr. Mob. Reg.Siciliana Dip. Infrastr.Mob. Trasp Serv. Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in Pers Ass. P.T, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Regione Siciliana - Ufficio Motorizzazione Civile -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot.-OMISSIS-con la quale il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto “la revoca in autotutela della patente di guida cat. B n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare della nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Servizio Polizia Scientifica, gabinetto Sicilia Orientale AREA FALSO DOCUMENTALE ha comunicato: “ … la patente di guida -OMISSIS-, rilasciata dalle autorità tunisine modello Card., intestata alla sig.ra -OMISSIS-… risulta ALTERATA”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti e di Regione Siciliana - Ufficio Motorizzazione Civile -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. CR IA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 maggio 2019, la ricorrente, in possesso di patente tunisina -OMISSIS-, ha presentato alla Motorizzazione Civile di -OMISSIS- la richiesta di conversione del detto titolo abilitativo.
In data 4.6.2019, la Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha rilasciato la patente di guida italiana Cat. B) n. -OMISSIS-e trattenuto quella tunisina.
Con nota prot. 0005957 del 12.6.2019, la Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha trasmesso alla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- la patente di guida rilasciata dalle autorità tunisine per le verifiche di rito.
Con la nota prot. -OMISSIS-, il Servizio Polizia Scientifica, gabinetto Sicilia Orientale AREA FALSO DOCUMENTALE ha comunicato all’odierna ricorrente che: “… la patente di guida -OMISSIS-, rilasciata dalle autorità tunisine modello Card., intestata alla sig.ra -OMISSIS-nata a -OMISSIS-risulta ALTERATA”.
Sulla scorta di tale comunicazione, il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile, ritenendo che vi fosse l’urgenza di provvedere per assicurare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, ha adottato la revoca della patente di guida a carico della ricorrente.
Peraltro, in data 22 luglio 2020, la ricorrente si è recata personalmente presso la Polizia Scientifica di -OMISSIS- per comprendere la motivazione per la quale il Gabinetto scientifico avesse ritenuto la sua patente tunisina alterata.
In Questura le è stato riferito che tale valutazione era stata fatta sulla base del fatto che la foto inserita nella Card della patente tunisina non consentiva di identificare con certezza la persona della ricorrente.
Quest’ultima ha esibito una foto in originale usata dalle autorità tunisine per il rilascio della patente e dal confronto tra l’originale e la foto della patente sarebbe evidente che la stessa indossa un velo rosa che copre buona parte del viso e che, nella trasposizione della foto nella card, e a causa dell’uso nel tempo, la foto della patente si sarebbe sbiadita tanto da non rendere nitida l’immagine del suo viso.
Pertanto, con nota del 23 luglio 2020, inviata a mezzo PEC, la istante ha fatto richiesta al Dirigente del Servizio della Motorizzazione Civile di riesame della pratica e di accesso agli atti, allegando anche documentazione probante la legittimità ed autenticità della patente tunisina, ossia la foto originale rispetto a quella riportata nella Card e la certificazione delle autorità tunisine rilasciata nel 2017 di autenticità della patente di guida della ricorrente.
L’istanza di accesso agli atti è stata reiterata ancora in data 5.8.2020.
Ad oggi, il Dirigente del Servizio non ha adottato alcun atto al riguardo, né in merito alla richiesta di riesame, né in merito alla richiesta di accesso agli atti, impedendo alla ricorrente di avere una visione completa degli atti presupposti sui quali è fondata la revoca della patente di guida.
Con ricorso notificato il 26.08.2020 e depositato il 02.09.2020, parte ricorrente, nel merito, deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi di:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
L’amministrazione a causa dell’assenza di un’adeguata istruttoria e motivazione, nonché del mancato contraddittorio mediante la comunicazione del preavviso, avrebbe violato i principi generali di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa fissati dall’art. 97 della Carta Costituzionale.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90.
La Motorizzazione Civile, prima di adottare la determina di revoca della patente, avrebbe dovuto comunicare il preavviso della revoca in modo da consentire alla ricorrente di presentare deduzioni e osservazioni a propria difesa. Parte ricorrente sostiene che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241 del 1990 avrebbe consentito di fornire i chiarimenti necessari e ciò avrebbe evitato l’adozione del provvedimento di revoca della patente. Peraltro, l’atto di revoca, essendo un atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una motivazione dell’atto tale da consentire alla ricorrente di conoscere quali fossero le cause che hanno indotto a ritenere esistente una alterazione della patente tunisina in modo da poter articolare una propria difesa.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e incongruità della motivazione.
La revoca della patente di guida è avvenuta senza la necessaria attività istruttoria da parte della Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- e senza l’attivazione del contraddittorio mediante la comunicazione del preavviso di revoca.
Inoltre, l’atto risulterebbe adottato senza una adeguata motivazione tale da consentire alla ricorrente di avere immediata percezione delle cause della revoca.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 120, 121 e 136 Ter del D.LGS 285 del 1992.
Diversamente da quanto affermato dal Dirigente della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- e dalla Polizia Scientifica, nessuna violazione all’art. 121 del CDS sarebbe stata commessa dalla ricorrente, che ha osservato le procedure previste dall’art. 136 Ter Cds per ottenere la conversione della patente di guida tunisina e il rilascio di una patente di guida italiana.
Peraltro, la ricorrente fa richiesta, occorrendo, di una CTU che accerti la autenticità della patente di guida tunisina anche mediante accertamenti tecnici e acquisizione di informazioni presso le autorità tunisine.
La Regione Siciliana - dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti si è formalmente costituita in giudizio.
All’Udienza pubblica del 27.4.2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. In sede cautelare, la Sezione ha dubitato della giurisdizione di questo Tribunale.
La decisione cautelare va confermata.
La Sezione (cfr. TAR IA, I, 16.3.2022, n. 760) ha ribadito il precedente indirizzo (cfr. TAR IA, I, 18.10.2021, n. 3115) secondo il quale «l’Amministrazione con il provvedimento con cui dispone sull’istanza di rilascio di una nuova patente di guida (a seguito della disposta revoca) esercita un potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblicistico di prevenzione e tutela della comunità che incide su una posizione di interesse legittimo del privato (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 12 aprile 2021 n. 1178).
«Ciò è vieppiù vero alla luce della sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale, avendo con essa il Giudice delle leggi, nel solco della scia tracciata con le precedenti sentenze n. 22/2018 e n. 24/2020, dichiarato l’incostituzionalità del comma 2 dell’art. 120 del codice della strada nella parte in cui configurava quale vincolato il potere del Prefetto di revocare la patente di guida nei confronti di coloro che, già in possesso del titolo, venissero sottoposti ad una misura di sicurezza personale (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 5 maggio 2021, n. 438).
«Coerentemente con l’impianto motivazionale seguito dalla Corte, a fronte della natura (discrezionale) del potere che viene in rilievo allorquando l’Amministrazione decida sull’istanza di rinnovo di patente di guida a seguito di misure di prevenzione (cfr. C.G.A.R.S. n. 811 del 2020), va dichiarata la giurisdizione di questo Tribunale».
Ancora più recentemente, la Corte Costituzionale (cfr. sent. 12/07/2021, n.152) ha confermato il detto orientamento, ritenendo che «sebbene sul tema vi siano anche decisioni delle sezioni unite civili della Corte di cassazione diversamente orientate (da ultimo, ordinanza 19 novembre 2020, n. 26391), questa Corte ha già riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità, sotto il profilo della titolarità della giurisdizione del giudice a quo, di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimità dello stesso art. 120 cod. strada (sentenze n. 24 e n. 99 del 2020)».
Il comune denominatore che lega le argomentazioni delle richiamate decisioni va riferita alla sintesi espressa nella decisione n. 152/21, secondo la quale «l'automatismo della revoca della patente da parte del prefetto è stato, infatti, ritenuto contrario ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, "può" consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida».
In altri termini, è il variegato ventaglio valutativo che, conferendo il potere discrezionale all’Amministrazione, determina il radicamento della giurisdizione presso il Giudice amministrativo.
Il caso in esame, al contrario, pone quale suo antecedente motivazionale l’alterazione del titolo abilitativo, dubitandosi conseguentemente dell’originaria autenticità, essendo ipotizzati reati connessi, quale fatto materiale, alla alterazione tale da far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.
E invero, il provvedimento impugnato assume a suo fondamento la nota della Sezione di Polizia Stradale di -OMISSIS-, Prot- -OMISSIS-, a mente della quale «alla luce di quanto sopra, a parere di quest’ufficio e nel rispetto delle determinazioni da parte di codesta A.G., si deferisce la rubricata . . . (ricorrente) per gli illeciti penali in contestazione, poiché risulta sussistere l'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 477, 482 e 489 c.p., atteso che la nominata in oggetto risultava essere stata in possesso di una patente di guida di nazionalità estera a lei intestata i cui accertamenti ne decretavano lo stato di alterazione tale da trarre in inganno gli impiegati della M.C. preposti alla trattazione delle pratiche di conversione delle patenti di guida estere e che, pertanto, venivano indotti in modo fraudolento ad esitare positivamente la pratica di conversione patente con ii contestuale rilascio alla (ricorrente) della patente di guida nr. -OMISSIS-.
In questi casi, ad avviso del Collegio, dubitandosi della sussistenza del titolo da convertire, nessuna discrezionalità residua in capo all’Amministrazione (al netto degli accertamenti di natura penale), proprio perché non appaiono sussistere i requisiti stessi del titolo.
Conclusivamente, così come ritenuto nella fase cautelare, il ricorso è inammissibile, non sussistendo la giurisdizione del Giudice amministrativo, ricadendo nell'ambito di quella del giudice ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del giudizio, in considerazione della particolare questione pregiudiziale possono essere compensate tra le parti.
In ragione dell’esito e in considerazione della comunicazione della Guardia di Finanza – Tenenza di -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS-, relativa alla condizione reddituale familiare della ricorrente, viene revocato il decreto del 16.12.2020, n. 150, con il quale è stata accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la relativa domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Revoca il decreto del 16.12.2020, n. 150, con il quale è stata accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
CR IA SA, Presidente, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CR IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.