TAR
Sentenza 20 maggio 2004
Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
La determinazione della misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, previsto dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e' di competenza della Provincia. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
1. - Con atto notificato il 24 aprile 2003 e depositato il 13 maggio 2003,
l'Amministrazione Provinciale di Potenza ha impugnato la deliberazione del
Consiglio comunale di Terranova del Pollino n. 4 del 10.2.1993, divenuta esecutiva in data 25.2.1993, avente ad oggetto "Applicazione tributo del 5%
per l'anno 1993 ai sensi del D.L. vo n. 504 del 30/12/1992", con la quale la misura del tributo previsto dall'art. 19 del citato D.L.vo n. 504/92, gia'
fissata al 5% dall'Amministrazione Provinciale di Potenza con deliberazione di Giunta n. 81 del 14/1/1993, e' stata ridotta all'1%.
Il ricorso e' affidato alle seguenti censure:
A) Incompetenza nell'emanare il provvedimento impugnato.
Si sostiene che, a norma dell'art. 19, commi terzo e quarto, del D.L.vo n.
504/92, spetterebbe in via esclusiva all'Amministrazione Provinciale di
Potenza stabilire la misura del tributo, previsto dal medesimo art. 19, ad essa spettante.
B) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi generali in materia di revoca degli atti amministrativi.
La deliberazione impugnata si risolverebbe in una non consentita revoca della deliberazione di Giunta provinciale n. 81 del 14.1.1993.
C) Violazione di legge nell'emanare l'atto impugnato.
L'art. 19 del D.L.vo n. 504/92 non affiderebbe ai comuni alcun potere in ordine alla determinazione della misura del tributo, previsto dal medesimo articolo 19, spettante alle province.
2. Con ordinanza collegiale del 26.5.1993, n. 267, e' stata accolta la domanda cautelare.
3. Con memoria conclusiva depositata il 9 marzo 2004, l'Amministrazione
Provinciale di Potenza ha ribadito le proprie tesi difensive insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Non si e' costituito il Comune di Terranova del Pollino ritualmente evocato in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2004 il ricorso e' stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e' meritevole di accoglimento per l'assorbente fondatezza della censura, dedotta con il primo motivo, evidenziante il difetto di competenza, in capo al Comune di Terranova del Pollino, in ordine alla determinazione della misura del tributo previsto dall'art. 19 del D.L.vo 30
dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
Il predetto articolo 19 (recante istituzione di un tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), prevede: "1.
Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente,
anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela,
difesa e valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal primo gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo e'
commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed e' dovuta dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese d'ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo e' determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 e' fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se
la delibera non e' adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima....".
Il riportato dato normativo e' inequivoco nell'attribuire alle province ogni competenza in materia di determinazione della misura del tributo in questione.
Ed, infatti, l'Amministrazione Provinciale di Potenza, con deliberazione di
Giunta n. 81 del 14.1.1993, aveva determinato, per l'anno 1993, la misura del detto tributo, fissandola al 5% delle tariffe per unita' di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Terranova del Pollino n.
4 del 10.2.1993, che ha ridotto dal 5% all'1% la misura del tributo fissata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza, e', quindi, sicuramente illegittima, perche' adottata in violazione dell'art. 19 del D.L.vo n.
504/93 che -si ripete- affida alle province il potere di determinare la misura del tributo da esso previsto.
La deliberazione consiliare n. 4/1993 deve, pertanto, essere annullata.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto,
annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Terranova del Pollino n.
4 del 10.2.1993.
Condanna il Comune di Terranova del Pollino alla rifusione delle spese di giudizio sopportate dall'Amministrazione Provinciale di Potenza che si liquidano in complessivi ø 1.000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.