TAR
Sentenza 4 agosto 2004
Sentenza 4 agosto 2004
Massime • 1
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale e' stata respinta l'istanza per la sospensiva della riscossione di imposte.
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Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
Nella causa promossa dalla ricorrente e da ====== ======= e ===== ======,
quali eredi di ====== ======= ========, nei confronti di ====== ==== e =====
e degli eredi di ====== ========, con sentenza 19.3.1993, n. 218/93, il
Tribunale civile di Campobasso ha disposto l'assegnazione di due appartamenti rispettivamente in Napoli agli eredi di ====== ======== ed in
Bergamo a ====== ==== a fronte della liquidazione della quota spettante ai coeredi, alla cui corresponsione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, ne ha subordinato l'effetto traslativo.
Avverso la citata sentenza e' stato proposto appello e percio' alla ricorrente non e' ne' stato assegnato alcun immobile ne' corrisposta alcuna somma a conguaglio.
In data 3.11.1993 l'Ufficio del Registro di Campobasso ha comunque notificato alla Sig.ra ====== l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 132
emesso in data 12.10.1993 e relativo alla sentenza su citata per la somma di
L 143.533.000, impugnato dinanzi al competente organo di Giustizia
tributaria.
Successivamente, in data 28.2.1994, il medesimo Ufficio ha notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione 22.2.1994, n. 76, rettificativo del precedente, per l'importo di L 162.233.000, anch'esso gravato.
In data 4.11.1994 la S.E.T. - BPM ha notificato l'iscrizione a ruolo dell'imposta di cui all'avviso 22.2.1994, n. 76, mediante cartella esattoriale n. 4800136, comprensiva di imposta principale, INVIM e di registro, soprattasse, interessi, diritti ed oneri accessori, per un totale di L 194.117.126.
Anche avverso l'iscrizione a ruolo, con atto del 14.11.1994, la Sig.ra
====== ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di I grado e,
con atto di pari data, ha presentato istanza di sospensione della riscossione dell'imposta dinanzi alla Direzione generale delle Entrate.
Con provvedimento 3.1.1995, prot. n. 36353, il Responsabile della Sezione
staccata di Campobasso della Direzione Generale delle Entrate ha respinto la predetta istanza di sospensione, "in quanto, trattandosi di imposta principale, il ricorso non sospende la riscossione".
Detto provvedimento e' stato impugnato con il ricorso in esame per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
3 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dell'art. 56 della D.P.R. 26.4.1986, n. 131 - violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della D.P.R. 29.9.1973, n. 602 - eccesso di potere sotto diversi profili.
Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione delle Finanze.
Con ordinanza 15.2.1995, n. 265, questo Tribunale ha disposto la sospensione della riscossione coattiva di cui trattasi fino all'esito del giudizio di primo grado in ordine all'avviso di liquidazione.
In data 30.5.1995 sono pervenute al T.A.R. le decisioni della Commissione
Tributaria di I grado, con le quali questa ha accolto tutti i ricorsi ivi proposti dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 9.6.2004 il presente gravame e' stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il gravame all'esame del Collegio la ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento di reiezione della propria istanza di sospensione della riscossione di una somma di L 194.117.126 quale imposta di registro,
ipoteca, e catasto, oltre INVIM, in relazione alla sentenza del Tribunale di
Campobasso dell'11.3.1993, ed in sostanza insta affinche' sia garantita la sospensione del pagamento in questione.
2 - Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione di questo giudice con riguardo alla presente controversia, in quanto il potere esercitato nella specie dal Responsabile della Sezione staccata di Campobasso della Direzione
Generale delle Entrate si configura quale controllo sulla legittimita' delle entrate fiscali, nel cui contesto la sospensione della riscossione del credito vantato dall'Amministrazione nei confronti del singolo contribuente si esplica come potere di arresto del procedimento di riscossione,
preordinatamente all'esigenza di legalita', comprensiva della esigenza cautelare (cfr.: Cons.Stato- sez. IV - 18.11.1989, n. 792; T.A.R. Trentino
Alto Adige - Bolzano- 11.3.1996, n. 53; T.A.R. Toscana - sez. I -
13.12.1994, n. 528).
3 - Nel merito della questione, si rileva la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di cui si disamina, atteso che la Commissione tributaria di I grado ha accolto i ricorsi proposti dalla
Sig.ra ====== per contestare la sussistenza dei presupposti delle imposte della cui riscossione la stessa chiedeva la sospensione.
Tenuto conto, da una parte, che dette decisioni emesse dall'organo di giustizia tributaria, versate in atti, sono esecutive, dal che deriva che nulla e' piu' dovuto dalla ricorrente a titolo di imposte conseguenti alla citata sentenza del Tribunale di Campobasso, e, dall'altra, che con ordinanza cautelare 15.2.1995, n. 265, questo Tribunale aveva gia' disposto la sospensione della riscossione coattiva di cui trattasi fino all'esito del giudizio di primo grado in ordine all'avviso di liquidazione, deve concludersi che nelle more del giudizio e' venuto meno l'interesse della stessa al presente gravame, il quale deve percio' essere dichiarato improcedibile.
4 - Con riguardo alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, si ritiene che sussistano le ragioni per compensarli integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Cosi' deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 9 giugno 2004.