Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Falcomer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del 14.4.2025 con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato al ricorrente, tramite il portale web del Ministero della Giustizia, la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2024;
- del verbale del 4.2.2025 della III Sottocommissione per gli esami di avvocato - Sessione 2024 - Corte d’Appello di Bologna, deputata alla correzione delle prove scritte sostenute presso la Corte d’Appello di Venezia, conosciuto in data 14.4.2025 a seguito di accesso agli atti, nella parte in cui all’elaborato scritto del ricorrente, individuato dalla busta n. -OMISSIS-, è stato attribuito il voto 17, con il seguente giudizio: “Non completezza delle argomentazioni giuridiche e non coerenza con la traccia assegnata”;
- dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non reca, tra gli ammessi, il nominativo del ricorrente, non comunicato;
- del verbale del 28.1.2025 delle sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Bologna, conosciuto in data 14.4.2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, con cui è stato recepito, con specificazioni, il verbale-OMISSIS- del 5.12.2024 della Commissione di esame presso il Ministero della Giustizia, nonché per quanto occorrer possa dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta dell’esame di abilitazione forense - Sessione 2024, indetto con DM 24.7.2024, presso la Corte d’Appello di Venezia.
A seguito della correzione della prova, effettuata dalla terza sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello di Bologna, il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale avendo riportato il punteggio di 17 punti, con la seguente motivazione: “ Non completezza delle argomentazioni giuridiche e non coerenza con la traccia assegnata ”.
Con ricorso notificato in data 2 maggio 2025, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti in epigrafe indicati.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) i provvedimenti e gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 46, comma 5 della legge-OMISSIS-47/2012, in quanto l’elaborato si presenta senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione da giustificare una motivazione insufficiente, non potendo la Commissione integrare il voto numerico adducendo, genericamente, la “Non completezza delle argomentazioni giuridiche e non coerenza con la traccia assegnata”.
II) i provvedimenti e gli atti impugnati sarebbero illegittimi stante l’eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità del giudizio della commissione esaminatrice nonché per disparità di trattamento.
In prima battuta, la ricorrente ha lamentato che la sottocommissione avrebbe violato i criteri di correzione e che, in particolare, “ avrebbe dovuto annotare osservazioni positive o negative sui vari punti dell’elaborato ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso involgendo alcune delle argomentazioni svolte dal ricorrente il merito delle scelte amministrative.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2025 in seno alla quale il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto alla luce della ritenuta infondatezza dei motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
Va anzitutto evidenziato che l’art. 10 (rubricato “ proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia ”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,-OMISSIS-47, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “ per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, cioè dal 18.1.2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
L’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova, pertanto, applicazione nella sessione oggetto del contendere.
Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n.175).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge-OMISSIS-47 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge-OMISSIS-47 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre evidenziare che, nel caso di specie la sottocommissione, in aggiunta al voto numerico, ha altresì specificato le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la prova sostenuta dal ricorrente sottolineando la “ Non completezza delle argomentazioni giuridiche ” spese e la “ non coerenza con la traccia assegnata ” dell’elaborato.
Ciò precisato, risulta chiaro che se alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento risulta sufficiente il solo voto numerico a fortiori non può dirsi violativa della disciplina di riferimento la valutazione operata dalla commissione, avendo avuto quest’ultima cura di precisare gli aspetti negativi della prova esaminata.
Fermo restando che quanto rilevato già di per sé consentirebbe di ritenere immune da censure la valutazione operata dalla sottocommissione, il Collegio evidenzia che il dedotto vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità si palesa altresì inammissibile.
Va richiamato al riguardo il condivisibile principio, che costituisce ius receptum in giurisprudenza, secondo cui le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà IC LI rilevabile ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2016,-OMISSIS-110).
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
Ciò è esattamente quello che vorrebbe parte ricorrente il quale, nel ricorso, dopo aver richiamato i criteri di valutazione (“ 1) Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; 2)Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; 3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali; 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; 5) Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità; 6) Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento; 7) In ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario; 8) Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione; 9) Sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta ”), ha evidenziato “ che le argomentazioni giuridiche dell’elaborato del ricorrente sono oggettivamente ampie e complete in relazione agli istituti trattati e che i motivi d’appello sono coerenti con la traccia assegnata, avendo il dott. -OMISSIS- sviluppato gli argomenti idonei a disattendere le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado ed a provocare una sentenza d’appello che riqualificasse correttamente il fatto sulla base delle gradazioni rispettate, in ogni caso con attenuazione della pena, ciò che determina, in radice, l’erroneità del giudizio impugnato, ed in radice la manifesta irragionevolezza ed illogicità dello stesso, anche per le ragioni già evidenziate”.
Evidente il tentativo di sostituirsi alla Commissione, invero il ricorrente non segnala abnormi fallaci logiche, talmente eclatanti da essere evincibili IC LI , limitandosi lo stesso a rivedere secondo il proprio convincimento quello che avrebbe dovuto essere il giudizio dell’elaborato.
-----Invero, nel ricorso, sul punto, si evidenzia, richiamando i tre motivi in cui si sviluppa l’elaborato del ricorrente, che “ è illogico ed irrazionale, implicando un travisamento dei fatti, affermare che le argomentazioni giuridiche non sarebbero complete e che non vi sarebbe coerenza con la traccia assegnata ” (argomentazione spesa rispetto al primo motivo dell’elaborato del ricorrete), che vi sarebbe “ pertinenza del motivo, con il quale è stata sviluppata una tesi difensiva corretta e favorevole all’imputata, e della manifesta illegittimità della bocciatura del ricorrente ” (argomentazione spesa rispetto al secondo motivo dell’elaborato del ricorrete) e che “ il ricorrente ha valorizzato, argomentandole, le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della tesi correttamente fatta propria ” (argomentazione spesa rispetto al terzo motivo dell’elaborato del ricorrete).
La doglianza si traduce quindi nella prospettazione di una valutazione diversa dell’operato della Commissione, difettando l’allegazione di quei macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, peraltro non ravvisabili nella specie, che soli consentono il sindacato in sede giurisdizionale sul giudizio formulato dalla commissione esaminatrice, come si è osservato espressione di ampia discrezionalità.
Né può, infine, ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati con la medesima soluzione poiché è granitico l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui ogni valutazione è a sé stante, in quanto ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, I, 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, 1 luglio 2024,-OMISSIS-364 e-OMISSIS-363), con la conseguenza che non è professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni degli elaborati di altri candidati, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame.
Nessun rilievo, infine, presenta la circostanza per cui “ due commissari (due Avvocati, tra cui la Presidente) su tre hanno attribuito all’elaborato il voto 6, ovverosia la sufficienza, e che un solo commissario (Ricercatore in materie giuridiche) ha attribuito all’elaborato il voto 5 ” e quella per cui quest’ultimo “ ha giudicato in modo insufficiente tutti i 12 elaborati corretti il 4.2.2025 ”; invero, l’argomentazione, che pare evocare una eccessivo rigore da parte del commissario che ha valutato insufficiente l’elaborato del ricorrente, si concreta in una semplice suggestione, atta ad accreditare la tesi difensiva dell’irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione, che però questo Collegio ritiene, come sopra esposto, inammissibile.
In conclusione, l’impugnato provvedimento è da ritenere legittimo e, di conseguenza, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.