TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2024, n. 504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2024, n. 504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 504
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 00504/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ambito Territoriale di Caccia (ATC) -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato di Gestione dell'ATC -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento comunicato il -OMISSIS- con cui il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- ha assegnato il distretto di caccia al cinghiale -OMISSIS- ricadente nella macroarea A alla squadra di nuova costituzione “-OMISSIS-” il cui caposquadra è l’odierno controinteressato;

- del verbale-OMISSIS- - non osteso al ricorrente - in cui è stata assunta la predetta decisione;

- del parere legale richiesto dall’Amministrazione e non conosciuto dal ricorrente;

- di tutti i documenti connessi e conseguenziali assunti dall’Amministrazione in merito all’assegnazione del predetto distretto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26 ottobre 2023:

per l’annullamento:

- del provvedimento comunicato il -OMISSIS- con cui il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- ha assegnato il distretto di caccia al cinghiale -OMISSIS- ricadente nella macroarea A alla squadra di nuova costituzione “-OMISSIS-” il cui caposquadra è l’odierno controinteressato;

- del verbale-OMISSIS- in cui è stata assunta la predetta decisione;

- del verbale -OMISSIS-;

- del parere legale richiesto dall’Amministrazione e non conosciuto dal ricorrente;

- della nota del -OMISSIS-;

- di tutti i documenti connessi e conseguenziali assunti dall’Amministrazione in merito all’assegnazione del predetto distretto.

e con istanza istruttoria, a valere anche ai fini dell’art. 116, comma 2, C.p.a

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) -OMISSIS- e della Regione Abruzzo, quest’ultimo revocato in corso di causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è caposquadra della squadra di caccia al cinghiale “-OMISSIS-” da più di tre anni. La zona in cui la squadra esercitava l’attività venatoria - giusta assegnazione effettuata dall’ATC -OMISSIS-, odierno resistente, nelle stagioni passate - è il distretto -OMISSIS- sito nella macroarea A.

In data -OMISSIS-il ricorrente ha, come da consuetudine, presentato la domanda di “conferma” della richiesta di assegnazione del distretto di caccia -OMISSIS- sito nella macroarea A, dando atto delle variazioni che si erano verificate nella compagine della squadra, elencando le fuoriuscite e i nuovi ingressi.

Per la stessa zona presentava domanda di assegnazione anche un’altra squadra, con caposquadra il signor -OMISSIS-, squadra che come denominazione sceglieva anch’essa il nome “-OMISSIS-”.

Alla riunione del -OMISSIS- il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- esaminava e deliberava circa le iscrizioni delle squadre di caccia al cinghiale e l’assegnazione delle zone di caccia; in particolare in tale sede il Comitato di Gestione approvava l’iscrizione di tutte le squadre di caccia al cinghiale, assegnando i distretti di caccia da ciascuna richiesti, ad eccezione delle squadre “-OMISSIS-”, rilevando che “ rispetto alla stagione venatoria precedente sono state presentate due diverse domande da parte di due ex componenti -OMISSIS-e -OMISSIS- che hanno dato vita a due formazioni differenti denominate entrambe “-OMISSIS- ”.

In tale sede il Presidente dell’ATC -OMISSIS-, sulla considerazione che “ in passato si sono già verificati casi similari ”, proponeva di “ risolvere la questione attuale dando continuità all’orientamento seguito in passato, tenuto conto che entrambe le squadre hanno altresì richiesto la stessa zona di caccia (-OMISSIS-) per cui si pone soprattutto il problema dell’assegnazione del distretto di caccia; pertanto, (…) considerato anche che una delle due squadre ha fatto pervenire diffida nei confronti dell’A.T.C. per il tramite di un proprio legale, previo approfondimento di tutta la documentazione presentata da queste due squadre, vista la delicatezza delle questioni da decidere, ritenuto di dover risolvere la questione come fatto nelle precedenti occasioni ”, decideva di acquisire specifico parere incaricando un legale di fiducia.

Alla successiva riunione del -OMISSIS- il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS-, acquisito il parere legale di cui alla precedente deliberazione, approvava l’iscrizione di entrambe le squadre di caccia al cinghiale denominate “-OMISSIS-” e decideva di assegnare la zona di caccia -OMISSIS- alla composizione capeggiata da -OMISSIS-, attribuendo alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- il distretto di caccia denominato -OMISSIS- nella MacroArea B.

Il Comitato di Gestione motivava le decisioni assunte affermando che “…entrambe le squadre devono considerarsi di nuova costituzione in quanto nessuna delle due rappresenta la maggioranza dei cacciatori della precedente e unica squadra di caccia che aveva la stessa denominazione “-OMISSIS-”; (…) non può essere sufficiente a identificare una squadra già censita nella precedente stagione venatoria la sola denominazione della squadra o l’identità del caposquadra, dovendosi dare rilevanza alla sola conferma e/o presenza della maggioranza dei componenti della squadra già censita nella precedente stagione venatoria…nessuna delle due nuove squadre ripresenta la metà più uno della vecchia formazione iscritta l’anno precedente ”.

Premesso quanto sopra, il Comitato di Gestione affermava poi che “ le squadre in questione sono da considerarsi di nuova costituzione, non potendosi considerare già censite presso l’ATC Vomano, e pertanto l’assegnazione della zona va deliberata in conformità a quanto indicato all’art. 10, comma 11, lett. C), Regolamento Regionale n. 1/2017, che in caso di contrasto di squadre di nuova costituzione prevede di assegnare il distretto alla squadra avente il maggior numero di componenti iscritti all’ATC residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta. La zona di caccia contesa ricade nel Comune di -OMISSIS-, in cui risiedono 5 cacciatori per la squadra “-OMISSIS-” con caposquadra -OMISSIS- e 11 cacciatori per la squadra “-OMISSIS-” con caposquadra -OMISSIS- ”; sulla base di tale argomentazione, “ in applicazione dei criteri indicati dall’art. 10, comma 11, lett. C), R.R. 1/2017, richiamato integralmente il parere acquisito a firma dell’avv. Matteo Flamminj, tenuto conto dell’orientamento assunto in precedenza dall’ATC in casi del tutto analoghi cui si ritiene di dare continuità ” veniva deliberata l’assegnazione della “ zona di caccia (-OMISSIS-) alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ”, mentre alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- veniva assegnato il distretto di caccia -OMISSIS-.

Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’ATC -OMISSIS- comunicava agli interessati i provvedimenti assunti nella predetta seduta del -OMISSIS-.

Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4 settembre 2023 e depositato in pari data, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento;

2) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento.

Inoltre con tale ricorso il signor -OMISSIS- ha presentato, al contempo, ricorso per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cpa, al fine di ottenere la seguente documentazione, già oggetto di precedenti istanze di accesso agli atti rivolte all’ATC -OMISSIS- e non evase al momento di presentazione del ricorso:

- i certificati medici, prodotti al fine di giustificare il mancato raggiungimento delle presenze minime previste dalla normativa, relativi ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- i tesserini venatori dei medesimi soggetti per cui era stato richiesto il certificato medico;

- il verbale-OMISSIS- del Comitato di Gestione del -OMISSIS- in cui è stata assunta la decisione in merito all’assegnazione della zona in discussione;

- il registro delle presenze della citata seduta del -OMISSIS-;

- ogni provvedimento espresso relativo ad una simile decisione;

- i libri di braccata della squadra “-OMISSIS-” relativi agli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 regolarmente depositati;

- i registri relativi alla caccia di selezione svolta negli ultimi tre anni dalla squadra “-OMISSIS-”;

- ogni altro documento connesso e consequenziale.

Si è costituita in giudizio, in data -OMISSIS-, la Regione Abruzzo, che ha poi revocato la propria

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