Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00279/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03231/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirko Melluso, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Milano in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 01.12.2022;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della condotta inadempiente del Ministero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Visto l’art. 117, comma 6 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022, -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadina albanese, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione competente sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata in data 1 dicembre 2021, e il risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente subito.
La ricorrente ha esposto di avere nel frattempo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università CC di Milano e di avere trovato un’occupazione lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato decorrente dal 25.03.2022.
La ricorrente ha altresì evidenziato che la comunicazione in data 26 ottobre 2022, con la quale la Questura le ha negato la possibilità di conversione del permesso di soggiorno detenuto, non avrebbe potuto rappresentare un atto con valore procedimentale, da considerare cioè quale idonea conclusione del procedimento avviato con la richiesta inoltrata nel dicembre del 2021.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’amministrazione convenuta, e la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 31 gennaio 2023.
Nel corso dell’udienza di trattazione della causa il difensore della cittadina straniera ha dato atto che, nelle more del giudizio, è stato rilasciato all’interessata un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il ricorso avverso il silenzio deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per intervenuta adozione di provvedimento espresso da parte dell’amministrazione competente, seppure tale provvedimento è da considerarsi non pienamente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio, in quanto non rispondente all’istanza formulata nel dicembre 2021, e posto che la difesa della ricorrente ha insistito nella domanda di risarcimento del danno.
Con riferimento a tale domanda, peraltro, il Collegio deve disporre, ai sensi dell’art. 117, comma 6 c.p.a., la prosecuzione del giudizio con rito ordinario, con udienza pubblica che sarà fissata secondo le ordinarie regole di trattazione dei ricorsi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione resistente.
Dispone la trattazione della domanda di risarcimento del danno con rito ordinario.
Spese riservate al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.