Sentenza 12 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2021, proposto da
PA LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cannella, Giacomo Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accoglimento
dell'istanza promossa dal suddetto ricorrente al fine di chiedere ed ottenere la riliquidazione del TFS mediante computo degli scatti stipendiali, di cui all'art. 06 del D.L. n. 387/1987, negato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico, con provvedimento prot. n. 803915MP/1-1 PND, emesso in Chieti il 03.12.2020 e notificato a mezzo PEC il 10.12.2020, nonché dal Polo Nazionale Arma Carabinieri, con provvedimento della Direzione Provinciale Inps di Chieti notificato a mezzo PEC del 22.10.2020 (INPS.2300.22/10/2020.0386891).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AR BA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il presente giudizio ha come oggetto l’accertamento in favore del ricorrente del diritto ai benefici economici ex artt. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e 1911, co. 3, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti.
2.Il ricorrente ha prestato continuativamente servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al 31.01.2020, allorquando, su domanda, è stato collocato in quiescenza con il grado di Generale di Brigata all’età di 58 anni, così maturando una anzianità effettiva di servizio pari a complessivi anni (41) quarantuno, mesi 04 (quattro) e giorni 17 (diciassette).
La collocazione in quiescenza del soggetto già in servizio presso e nelle Forze Armate, civili così come militari, costituisce circostanza cui consegue ipso facto il diritto per il congedato a vedersi riconosciuta, tra l’altro, la corresponsione del Trattamento di Fine Servizio (c.d. TFS), da determinarsi e quantificarsi in conformità alla normativa vigente in materia che, dipartendosi dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stata successivamente applicata dapprima a tutti gli Ufficiali con la Legge 19 maggio 1986 n. 224, e poi alle restanti categorie di personale militare con il D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito con modificazioni con Legge n. 468/87, così assestandosi quale beneficio legato allo status militare, tuttavia esteso anche al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art. 06-bis del D.L. n. 387 del 1987 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 472 del 1987).
L’articolo 06-bis del D.L. n. 387/1987, in particolare, riconosce al personale delle Forze di Polizia, al momento della cessazione dal servizio, il diritto all’incremento di n. 06 (sei) scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del suddetto Trattamento di Fine Servizio. Tale diritto, peraltro, risulta altresì applicabile anche al personale tutto delle FF.AA., e in generale al personale militare, in forza del disposto di cui all’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) emanato con D.Lgs. n. 66/2010 (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis) nonché dall’art. 1863 del C.O.M. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”) il quale a sua volta rinvia all’art. 04 del D.Lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21, comma 1°, della Legge n. 232/1990 con cui, da ultimo, è stato modificato il soprindicato art. 06-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Ciò nondimeno, a fronte dei valori indicati dal provvedimento recante data 26.06.2020, prot. n. INPS.2300.26/06/2020.0236438, così come reso dall’INPS – Sede provinciale di Chieti (all’uopo competente in forza della Determinazione presidenziale n. 121/2017 tra l’INPS e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), onde determinare l’ammontare del Trattamento di Fine Servizio dovuto, il Gen. PA LO rilevava una oggettiva incongruenza, in difetto, tra le somme computate dall’Ente e quelle cui egli aveva – e ha – diritto a vedersi riconosciute in corretta ancorché debita applicazione delle disposizioni normative sopra citate.
Rimasta senza esito la richiesta di ricalcolo formulata in data 23.07.2020 ed indirizzata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo con sede in Chieti ed alla Direzione Provinciale INPS di Chieti – Polo Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, all’uopo competenti, con comunicazione del 21.10.2020 inoltrata a mezzo PEC il ricorrente formulava espressa istanza di riliquidazione del TFS ad esso spettante, chiedendo esplicitamente il computo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 06-bis del D.L. n. 387/1987, come richiamato dall’art. 1911 C.O.M. e connesso al combinato disposto di cui agli artt. 1863 C.O.M., 04 D.Lgs. n. 165/1997 e 21, 1° comma, L. n. 232/1990, per di più citando il risolutivo precedente assestatosi in materia per effetto della sentenza n. 1231 del 21 febbraio 2019 resa dal Consiglio di Stato.
Tale richiesta veniva negativamente riscontrata mediante comunicazione a mezzo PEC del 22.10.2020 (INPS.2300.22/10/2020.0386891) della Direzione Provinciale di Chieti – Polo Nazionale Arma Carabinieri, cui faceva seguito il provvedimento di rigetto reso dal Comando Generale dell’Arma Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Tratt. Economico, avente prot. n. 803915MP/1-1 PND e notificato il 10.12.2020.
2. Il LO ha censurato il provvedimento sotto vari profili
Con il primo motivo ha segnalato irregolarità formali del riscontro alla istanza di ricalcolo, che non avrebbe seguito le procedure previste.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’obbligo di motivazione.
Come terzo motivo censura la disapplicazione di fatto della normativa che disciplina il caso concreto facente capo al ricorrente, e sub specie degli artt. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.). che richiama l’art. 6 bis DL 387/87.
3. L’INPS si è costituito insistendo per la insussistenza dei requisiti di legge per il beneficio di cui all’art. 6 bis del DL 387/1987 (conv. in L. 273/87), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
La norma di cui all’invocato art. 6 bis del DL 387/87 non è applicabile, infatti, né all’Esercito Italiano, né alla Guardia di Finanza, né ai Carabinieri, ma soltanto al “personale della Polizia di Stato” ed “ agli altri Corpi di polizia”, avendo il suddetto DL 387 ad oggetto soltanto il “personale della Polizia di Stato” e “ gli altri Corpi di polizia”.
4. La causa è passata in decisione il 14.4.2026 alla udienza di smaltimento tenutasi da remoto.
5. Il ricorso va accolto.
La giurisprudenza ha ormai stabilito che i benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettano a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda, che abbiano almeno 35 anni di servizio, dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (anche nel caso di collocamento a riposo a domanda), pertanto la pubblica amministrazione deve determinare il trattamento di fine servizio mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla norma citata (ex plurimis, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 30/04/2024, n. 2875 ma soprattutto Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 2982; id., sez. II, sent., 14 dicembre 2023, n. 10834 e 24 marzo 2023, n. 3041; id, 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Inoltre, anche quanto alla questione relativa agli effetti dell'inosservanza del termine del 30 giugno di cui all'art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
6. Le spese possono essere compensate in quanto la giurisprudenza ha cambiato orientamento dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto riconosce il diritto dei ricorrenti al beneficio richiesto; condanna l'INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BA AV, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
Lorenzo Ieva, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BA AV |
IL SEGRETARIO