Decreto presidenziale 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2025, proposto dalla signora AI NG, in proprio e quale titolare dell’azienda agricola “La Tabla Garnìa”, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico e Gabriele Odino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Conca di By s.n.c. di ET NO e c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Renzulli e Nicole Joris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della CH AR OY, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 591 del 22 agosto 2025 del Dirigente dell’Area A5 – Ufficio Manifestazioni del Comune di Aosta recante “ Approvazione delle graduatorie relative alla manifestazione fieristica denominata mercatini di natale Marché Vert Noël – edizione 2025/2026 ”, con particolare riferimento all’Allegato C contenente la graduatoria n. 3, nella parte in cui ha collocato l’odierna ricorrente tra “ gli operatori economici non assegnatari di chalet in quanto già attribuiti tutti gli stands disponibili ”, con conseguente esclusione della medesima ricorrente dalla partecipazione alla manifestazione fieristica “ Marché Vert Noël ” per l’edizione 2025/2026;
- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra i quali specificamente:
a) tutti i verbali della Commissione giudicatrice contenenti la valutazione delle domande di partecipazione degli operatori economici alla procedura in questione, ed in particolare:
1) il verbale della seduta del 24 giugno 2025, n. 1;
2) il verbale del 27 giugno 2025, n. 3;
3) il verbale “di estrazione” (allegato al predetto verbale del 27 settembre 2025, n. 3);
b) la deliberazione della Giunta del Comune di Aosta n. 48 del 7 aprile 2025 recante “ Istituzione e disciplina dei mercatini di natale Marchè Vert Noël anno 2025 ”;
c) ove occorrendo, la determinazione dirigenziale n. 378 del 10 giugno 2025 di nomina della Commissione;
nonché per la condanna
del Comune di Aosta al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario;
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e della Conca di By s.n.c. di ET NO e c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 il dott. AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato il 6 ottobre 2025 la signora AI NG, titolare dell’azienda agricola “La Tabla Garnìa”, ha impugnato gli atti del Comune di Aosta relativi all’approvazione delle graduatorie della manifestazione “ Marché Vert Noël – edizione 2025/2026 ”, con particolare riferimento all’allegato C (graduatoria n. 3), nella parte in cui la collocava tra gli operatori non assegnatari di chalet per esaurimento dei posti disponibili, determinandone l’esclusione dalla manifestazione.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha inoltre chiesto in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e, in via istruttoria, l’ostensione di documenti, nonché l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aosta e la controinteressata in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza n. 14/2025 questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare e compensato le spese di fase.
4. Con la dichiarazione depositata in giudizio il giorno 2 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendosi conclusa la manifestazione per la quale aveva agito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La controinteressata ha invece sostenuto la configurabilità di una rinuncia implicita al ricorso, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Comune si è rimesso alla decisione del Tribunale.
5. All’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
6.1. Osserva, infatti, il Tribunale che la parte istante, il 2 aprile 2026, ha depositato in giudizio un atto con il quale ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione nel merito del ricorso, cosicché deve dichiararsi l’improcedibilità del gravame, alla stregua del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.
6.2. Il sindacato giurisdizionale infatti può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della pubblica amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
6.3. Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione delle domande azionate con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem , n. 3061/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 579/2024; T.A.R. Lazio n. 10053/2023; T.A.R. Campania n. 3607/2023).
7. Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti processuali, poiché l’interesse della ricorrente a partecipare all’edizione della manifestazione 2025/2026 era con evidenza strettamente connesso alla tutela cautelare, per la quale il Collegio ha già disposto la compensazione delle spese della relativa fase.
La successiva attività difensiva, svolta quando le questioni sostanziali oggetto di controversia potevano ormai ritenersi esaurite e sostanzialmente incentrata sulla richiesta di rifusione delle spese di lite avanzata dalla controinteressata, non giustifica una distinta regolazione delle spese, essendo evidente che, a seguito del rigetto della domanda cautelare, l’interesse della ricorrente non avrebbe più potuto essere utilmente coltivato in rapporto al bene della vita anelato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US DA, Presidente
AN IC, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | US DA |
IL SEGRETARIO