TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2025-02-10, n. 202500029
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2025
N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2025, proposto da IM NO AL AD e A.A.R.O.I.-E.M.A.C. Trento, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Costantini e Federico Normanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Aleotti, Angela Colpi e Silvia Dal Ri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari:
- del bando di concorso pubblico per esami, pubblicato in data 11.12.2024 sul B.U.R. n. 50 Concorsi di pari data, in esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi n. 1927/2024 del 02.12.2024, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 20 posti di Dirigente medico – disciplina Medicina d’emergenza-urgenza per le necessità dell’Unità operativa NO emergenza, dei servizi di Pronto soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto e delle aree integrate di Medicina e Pronto Soccorso delle sedi periferiche;
per quanto occorresse:
- della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi n. 1927/2024 del 2.12.2024 e relativo allegato;
- della nota prot. n. 964 del 3.01.2025, a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi, recante diniego all’istanza di annullamento in autotutela del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con la determinazione 2.12.2024 n. 1927 il direttore del Dipartimento Risorse Umane dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito, APSS) ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 20 posti di Dirigente medico - disciplina Medicina d’emergenza urgenza per le necessità dell’Unità operativa NO emergenza, dei servizi di Pronto soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto e delle aree integrate di Medicina e Pronto Soccorso delle sedi periferiche.
2. Il relativo bando è stato pubblicato in data 11.12.2024 con scadenza per la presentazione delle domande in data 10.01.2025. Per quanto qui rileva il punto 4 del bando di concorso, rubricato “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ” prevede al punto 2. quanto segue “ I candidati devono […] indicare: […] 2. la PREFERENZA SEDI: ovvero, l’indicazione della sede o le sedi di servizio aziendali per le quali si intende concorrere, precisando l’ordine numerico di preferenza; se non viene indicata alcuna sede di assegnazione, si intendono scelte tutte le sedi aziendali ”, e reca l’elencazione di sette sedi tra le quali effettuare la scelta (Trento, Cavalese, Borgo Valsugana, Cles, Rovereto, Arco, Tione di Trento). Nel medesimo paragrafo il bando ancora precisa: “ Nel contratto di assunzione verrà inserita la previsione che, per esigenze organizzative, al dipendente potrà essere richiesta l’effettuazione di turni di guardia in sede diversa da quella di assegnazione ”.
3. In data 20.12.2024, tra gli altri, IM NO AL AD (di seguito, IM) e A.A.R.O.I.-E.M.A.C. Trento (di seguito, AAROI-EMAC) - organismi locali delle rispettive organizzazioni sindacali “ IM, Il sindacato dei Medici ” e “ A.A.R.O.I.-E.M.A.C. - Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica ” - costituenti la parte ricorrente nel ricorso in esame, hanno presentato ad APSS istanza di annullamento in autotutela del bando di concorso, ritenendo le suesposte previsioni difformi rispetto al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro (d’ora in poi CCPL), in particolare, all’art. 23, comma 4, lett. h) e comma 12. Con nota del 3.01.2025 il direttore del Dipartimento Risorse Umane di APSS ha rigettato tale istanza, specificando che le sedi di preferenza riportate nel bando di concorso sono da intendersi quali “sedi geografiche, fra le quali il candidato ha la possibilità di scegliere di concorrere ”, mentre nel contratto individuale di lavoro stipulato avrà luogo la successiva specificazione della sede di assegnazione nell’ambito della sede geografica indicata dal candidato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 lett. h) del CCPL.
4. Pertanto, IM e AAROI-EMAC hanno impugnato gli atti in epigrafe, chiedendone il relativo annullamento previa sospensione dell’esecuzione, e affidando il ricorso alle seguenti censure.
I. Violazione di legge. Violazione delle norme dettate dal vigente CCPL all’art. 23, commi 4, lett. h), e 12, nonché agli artt. 32 e 60;