Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23387 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02682/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2019, proposto da Società Agricola Colle Adriano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pallottino e Anna Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Oslavia, 12;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Ente Regionale Roma Natura, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità per violazione del giudicato e, comunque, per l’annullamento
- della Delibera del Consiglio Regionale n. 17 del 17.10.2018, pubblicata sul BUR Lazio n. 99 del 6.12.2018 con la quale si è completato – per la sola area di proprietà della ricorrente – il procedimento di approvazione del Piano della riserva Naturale dell’AT in Roma, ai sensi dell’art. 26 della L. Reg. Lazio n. 29 del 1997;
- di ogni atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso a quello impugnato, ed in particolare la Determinazione del Direttore della direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette del 27.7.2018, n. G09651, facente parte integrante e sostanziale della Delibera impugnata, e di tutti i suoi allegati;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente a causa dell’approvazione dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente Società Agricola Colle Adriano a r.l. ha esposto di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito all’interno della riserva naturale dell’AT, a sua volta ricadente nel territorio di Roma Capitale, sul quale la società ricorrente ha interesse a realizzare alcuni progetti per un suo migliore utilizzo.
La società ricorrente, infatti, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano della riserva naturale dell’AT (“ Piano RNR ”) ha presentato l’osservazione prot. n. 5767 del 20 settembre 2002 al fine di realizzare, sui fondi di sua proprietà, un agricampeggio.
La Società Agricola Colle Adriano a r.l., successivamente, ha poi presentato due distinte richieste di nullaosta all’Ente Roma Natura, al quale è affidata la gestione della predetta riserva naturale (“ Ente Roma Natura ”), vale a dire la richiesta prot. n. 228 del 13 gennaio 2004 ( i.e. , quella relativa all’iniziativa imprenditoriale dell’agricampeggio) e la richiesta prot. n. 229 del 13 gennaio 2004 (vale a dire, quella inerente alla adozione di un Piano ambientale di miglioramento agricolo (“ PAMA ”), sempre funzionale alla realizzazione dell’agricampeggio e annesse strutture di servizio, ivi inclusa la trasformazione di alcuni fondi in un’azienda multifunzionale, principalmente destinata alla produzione artigianale di birra).
1.1.) Tali proposte, presentate nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano RNR, dopo essere state valutate positivamente dall’Ente Roma Natura, sono state poi respinte dalla regione Lazio con la deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 12 luglio 2006, recante “ Approvazione del Piano della Riserva Naturale dell’AT di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘Norme in materia di Aree Naturali Protette regionali’ e successive modifiche ed integrazioni ”.
1.2.) La società ricorrente ha impugnato detta deliberazione regionale dinanzi a questo Tribunale che, con la sentenza n. 1104/2008, ne ha disposto l’annullamento con riguardo alla parte relativa ai fondi di sua proprietà, ravvisando che la regione Lazio non aveva tenuto in considerazione la nuova proposta relativa alla realizzazione dell’agricampeggio – vale a dire, quella di cui alla richiesta di nullaosta n. 228/2004 – né quella relativa alla realizzazione del birrificio.
1.2.1.) La predetta sentenza n. 1104/2008 è passata in giudicato per quanto riguarda il dispositivo di annullamento (come già evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 2420/2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla regione Lazio sulla diffida a concludere il procedimento di approvazione del Piano RNR), mentre è stata appellata per la parte relativa alla reiezione della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5537/2010, in parziale riforma della sentenza n. 1104/2008, ha accolto la domanda risarcitoria e, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 80/1998, ha condannato le amministrazioni resistenti a formulare una proposta risarcitoria applicando precipui criteri di quantificazione del danno.
1.2.2.) La società ricorrente ha, poi, agito per l’ottemperanza di tale ultima sentenza e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4689/2011, ha accolto tale ricorso, concedendo alle amministrazioni resistenti, ad eccezione della regione Lazio che aveva già ottemperato, un termine per formulare una proposta di pagamento del quantum risarcitorio.
1.2.3.) La società ricorrente ha, poi, esperito una ulteriore azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 2420/2011 di questo Tribunale, con la quale, come già esposto in precedenza, era stato accolto il ricorso proposto, sempre dalla società ricorrente, avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla regione Lazio sulla diffida a concludere il procedimento di approvazione del Piano RNR.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 2704/2015, ha dichiarato improcedibile tale ricorso, ritenendo che con le consultazioni avviate dalla regione Lazio successivamente alla convocazione di un tavolo tecnico, fosse venuta meno la contestata inerzia e fosse stato dato un principio di esecuzione alla sentenza n. 2420/2011.
1.2.4.) La società ricorrente ha, quindi, appellato anche la sentenza n. 2704/2015 e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5156/2015, ha accolto tale gravame statuendo quanto segue “ La corretta ottemperanza impone, dunque, conformemente a quanto statuito dai richiamati giudicati, la rinnovazione della sola fase di approvazione relativamente ai terreni di proprietà della società appellante, conformandosi ai dettami contenuti nella citata sentenza n. 1204/2008 (fatto salvo il potere discrezionale pianificatorio, l’obbligo della puntuale e rafforzata motivazione in presenza di un affidamento qualificato; la necessaria presa in considerazione e valutazione, nell’assunzione della determinazione finale, dei progetti contraddistinti con i nn. 228 e 229); specificandosi, altresì, che, prevedendo il comma 4 del citato articolo 26 il parere dell’ente di gestione sulle osservazioni presentate dai privati, lo stesso potrà essere coinvolto nel completamento del procedimento solo ove il suo parere non sia stato già reso tenendo conto anche dei nuovi progetti presentati dalla società e non valutati in sede di approvazione del Piano ”, nonché richiamando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di sopravvenienze.
1.2.5.) La società ricorrente, successivamente, ha richiesto la nomina di un commissario ad acta stante la persistente inerzia della regione Lazio nella esecuzione della sentenza n. 5156/2015 del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2813/2018, ha accolto tale istanza.
1.3.) La regione Lazio ha poi dato esecuzione alla sentenza n. 1104/2008, completando la procedura di approvazione del Piano RNR mediante l’adozione della deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 17 ottobre 2018 (“ DCR n. 17/2018 ”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 99 del 6 dicembre 2018.
1.3.1.) Con la DCR n. 17/2018, in particolare, è stato disposto di “ accogliere parzialmente l’osservazione, limitatamente a quanto consentito dal PTP 15/7 per la zona TPb/11 e per le zone TI/64 e TI/65 […]” ed è stato altresì affermato che “ la generale attività ricettiva all’aria aperta nei limiti delle disposizioni relative all’agriturismo, prevista dal Piano come adottato e oggetto, seppur con modalità non assentibili, della proposta contenuta nell’osservazione prot. 5767/2022, è compatibile con gli obiettivi di tutela generale e di valorizzazione indicati nella scheda V/02, nella quale può essere integrata ”.
2.) La società ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a due differenti motivi, ha impugnato la DCR n. 17/2018 e la Determinazione del Direttore della direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette del 27 luglio 2018, n. G09651, lamentandone la nullità per violazione del giudicato, nonché l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento.
La società ricorrente ha, inoltre, esperito una azione risarcitoria in relazione agli asseriti danni subiti a causa della approvazione della DCR n. 17/2018.
3.) La regione Lazio si è costituita in giudizio e, con memoria depositata in data 1° settembre 2025, ha eccepito:
- in via preliminare, la tardività dell’impugnazione della d.d. n. G09651 del 27 luglio 2018 e la conseguente inammissibilità delle censure articolate avverso la DCR n. 17/2018, in quanto di fatto dirette a contestare la legittimità della d.d. n. G09651 del 27 luglio 2018. Secondo la tesi difensiva della regione Lazio, tali eccezioni trovano il loro fondamento nel fatto che la d.d. n. G09651 del 27 luglio 2018 sarebbe stata conosciuta dalla società ricorrente in data 30 luglio 2018, quindi oltre sessanta giorni prima della data di notificazione del presente ricorso, avvenuta il 4 febbraio 2019;
- l’infondatezza dell’intero gravame.
4.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 2 settembre 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5.) La società ricorrente, con memoria di replica depositata in data 12 settembre 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalla regione Lazio, ha ulteriormente specificato le censure articolate con il presente gravame e ne ha chiesto l’accoglimento.
6.) La società ricorrente, con atto depositato in data 29 settembre 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della presente controversia sulla base degli atti e degli scritti depositati in giudizio.
7.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
Stante l’infondatezza del gravame, non risulta necessario procedere alla preliminare delibazione delle eccezioni di rito sollevate dalla regione Lazio in ossequio al principio di economicità, espressione del principio di rango costituzionale del giusto processo.
2. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato il fatto che la regione Lazio, nell’approvare il Piano RNR con la gravata DCR n. 17/2018 – per la parte che interessa i fondi di sua proprietà, in relazione ai quali era stata annullata la precedente DCR del 2006 con la sentenza di questo Tribunale n. 1104/2008 – abbia illegittimamente fondato la propria determinazione sul presupposto che la normativa ambientale dovesse coincidere con quella paesaggistica, risultando a quest’ultima subordinata.
La società ricorrente ha prospettato, dunque, la violazione dell’articolo 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, nonché dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale della regione Lazio n. 24/1998.
Secondo la tesi della società ricorrente, la regione Lazio si sarebbe acriticamente appiattita sulle previsioni paesaggistiche vigenti nel 2008 (epoca nella quale neppure era stato ancora adottato il PTPR), senza operare alcuna specifica valutazione delle autonome esigenze di tutela ambientale proprie della riserva naturale dell’AT, che invece avrebbe dovuto essere necessariamente svolta in quanto il Piano RNR, una volta approvato, assorbe e supera ogni pianificazione urbanistica e paesistica di qualsiasi livello.
Di conseguenza, il Piano RNR risulterebbe pienamente svuotato di contenuti ambientali e teso alla sola salvaguardia delle esigenze di tutela paesaggistica, donde l’illegittimità del contestato operato provvedimentale della Regione resistente.
2.1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.
2.2. Va innanzitutto premesso che questo Tribunale, con la citata sentenza n. 1104/2008, ha annullato solo in parte il provvedimento regionale di approvazione del Piano RNR ( i.e. , la DCR n. 27 del 12 luglio 2006), ossia per la parte relativa ai fondi di proprietà della società ricorrente.
Come risulta dalla parte motiva di tale sentenza, infatti, l’annullamento della DCR n. 27/2006 si fonda essenzialmente sulle seguenti ragioni “ il piano impugnato non ha tenuto conto del nuovo progetto presentato dalla società ricorrente contraddistinto con il n. 228 (nonché di quello rubricato con il n. 229), ma solo di quello contraddistinto con il n. 5767, né si evince altrimenti se lo stesso sia stato ritenuto eseguibile in relazione al contenuto minimo di tutela delle aree previste dal PTP ex l.r. 24 del 1998, art. 9, comma 6 ”, tanto è vero che nella parte dispositiva si stabilisce che il ricorso è accolto “ e per effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato ”.
Da ciò, quindi, emerge come l’interesse della società ricorrente a contestare la legittimità dell’atto di approvazione del Piano RNR vada necessariamente circoscritto alle previsioni della DCR n. 17/2018 che ineriscono e incidono sull’accoglimento delle sue richieste relative a iniziative imprenditoriali da realizzare sui fondi di sua proprietà, ossia quelle di cui alla osservazione prot. n. 5767 del 20 settembre 2002 e alle successive istanze di nullaosta nn. 228 e 229 del 13 gennaio 2004 presentate all’Ente Roma Natura.
2.3. Orbene, quanto alla proposta formulata con la osservazione prot. n. 5767/2002 e con la istanza di nullaosta n. 228/2002, la regione Lazio, con la gravata DCR n. 17 del 17 ottobre 2018, nell’approvare il Piano RNR per la parte oggetto del precedente annullamento giurisdizionale, ha disposto di “ accogliere parzialmente l’osservazione, limitatamente a quanto consentito dal PTP 15/7 per la zona TPb/11 e per le zone TI/64 e TI/65 […]” e ha affermato che “ la generale attività ricettiva all’aria aperta nei limiti delle disposizioni relative all’agriturismo, prevista dal Piano come adottato e oggetto, seppur con modalità non assentibili, della proposta contenuta nell’osservazione prot. 5767/2022, è compatibile con gli obiettivi di tutela generale e di valorizzazione indicati nella scheda V/02, nella quale può essere integrata ”.
2.4. In proposito, va ricordato che l’Ente Roma Natura, pur pronunciandosi favorevolmente sulla osservazione n. 5767/2002 presentata dalla società ricorrente, con il parere di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo (“ DCD ”) n. 2 del 13 gennaio 2003 aveva: i) acconsentito alla “ realizzazione di un campeggio [e non di un agricampeggio, come proposto dalla società ricorrente, n.d.r.] previa verifica di compatibilità dell’attività con la gestione agricola dell’azienda, congiuntamente agli interventi di restauro dell’area sistemata a giardino all’italiana ”; ii) per quanto attiene alla previsione delle altre strutture agricole e del vivaio per specie autoctone, aveva rinviato ad ulteriore e autonoma procedura “ secondo le disposizioni ordinarie e le limitazioni previste dalla normativa di attuazione ” (cfr. pag. 21 del doc. 1 della produzione della regione Lazio); iii) con riferimento alla Tavola 2 “ Articolazione in zone della riserva su base catastale ”, aveva riclassificato l’area di proprietà della società ricorrente in tre sottozone: B1 “ Riserva Generale ”, per la parte più estesa; C2 “ zona di protezione dell’agricoltura urbana e periurbana ”, per la parte strettamente agricola; D1 “ Attrezzature della riserva ”, per l’area relativa al giardino all’italiana (cfr. pag. 22 del doc. 1 della produzione della regione Lazio); iv) aveva anche modificato l’articolo 9 (“ Zone C: le sottozone C2. Disciplina specifica ”) delle norme tecniche di attuazione della riserva naturale dell’AT, modificando il termine “agricampeggio” in “campeggio” e, al punto 9.3, aveva specificato che “ In deroga alla Normativa Generale della zona C2, nell’uliveto esistente sul versante idrografico sinistro della valle della Rimessola è ammessa la realizzazione di un campeggio, rispettando le prescrizioni contenute nella scheda di progetto n. 14 ” (cfr. pag. 25 del doc. 1 della produzione della regione Lazio).
2.5. La regione Lazio, con la gravata DCR n. 17/2018, ha quindi accolto parzialmente l’osservazione n. 5767/2002, modificando radicalmente la propria precedente valutazione di non accoglimento di tale osservazione, come risultava dalla annullata DCR n. 27/2006.
La circostanza, poi, che relativamente all’intervento relativo alla realizzazione del campeggio sia stato previsto il rispetto di quanto prescritto dal Piano Territoriale Paesaggistico 15/7 “ Veio - Cesano ” (“ PTP 15/7 ”), nonché alle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione della sottozona nella quale esso avrebbe dovuto essere ubicato, l’operato della Regione resistente risulta pienamente legittimo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
2.6. Che la regione Lazio dovesse pronunciarsi sulla compatibilità degli interventi proposti dalla società ricorrente rispetto alle previsioni di tutela paesaggistica vigenti al momento dell’annullamento parziale della DCR n. 27/2006, nonché a quelle eventualmente sopravvenute fino alla formazione del giudicato sulla sentenza n. 1104/2008 di questo Tribunale, lo si ricava sia dalla parte motiva di tale sentenza – nella parte in cui è stata accertata l’illegittimità dell’ agere provvedimentale della regione Lazio anche nella misura in cui non era evincibile se il progetto presentato dalla società ricorrente fosse eseguibile in relazione al contenuto minimo di tutela delle aree previste dal PTP 15/7 – sia da quanto statuito dal Consiglio di Stato in punto di sopravvenienze proprio con riguardo alla vicenda per cui è causa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5156 del 12 novembre 2015).
2.7. L’operato della regione Lazio risulta legittimo anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, nonché dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale della regione Lazio n. 24/1998, che ai fini del presente giudizio costituiscono i parametri di legittimità che la società ricorrente assume essere stati violati con la adozione della gravata DCR n. 17/2018.
2.7.1. Quanto all’articolo 145, comma 3, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 42/2004, lo stesso già all’epoca dei fatti di causa stabiliva che “ Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette ”.
Siccome la regione Lazio, nel provvedere ora per allora ai fini dell’approvazione del Piano RNR, tenendo conto delle sopravvenienze medio tempore intervenute, ha legittimamente preso in considerazione il PTP 15/7 quale unico strumento paesaggistico vigente (cfr. pag. 33 del doc. 1 della produzione della regione Lazio), il quale proprio in forza dell’articolo 145, comma 3, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 42/2004 assumeva prevalenza rispetto al Piano RNR.
2.7.1.1. La circostanza per cui la regione Lazio ha dovuto necessariamente prendere in considerazione i vincoli e le prescrizioni di tutela paesaggistica contenute nel PTP 15/7 discende direttamente dall’esigenza di non introdurre nell’ordinamento giuridico previsioni di piano di riserva naturale violative di disposizioni normative di rango costituzionale.
Infatti, la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 180 del 2008, ha affermato, da un lato, che l’articolo 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 contempla il principio di prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette e, dall’altro, che le modificazioni apportate dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, con l’inserimento, nella prima parte di tale disposizione normativa, dell’inciso “ non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico ” – da riferirsi solo alle previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del d.lgs. n. 42/2004 – non hanno inciso sulla parte dell’articolo 145, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 42/2004 relativa al principio di prevalenza dei piani paesaggistici, all’uopo evidenziando che “ il più recente intervento del legislatore risulta nel segno di un rafforzamento del principio medesimo ”.
2.7.1.2. Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale è stato poi ribadito a più riprese anche successivamente.
La Corte costituzionale, infatti, ha avuto modo di affermare che “ il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2021 e n. 215 del 2018) ” (C. cost., sent. n. 251/2021; in termini anche C. cost., sentt. nn. 276 e 134 del 2020 e 68/2018).
2.7.1.3. Risultano, quindi, del tutto destituite di fondamento le doglianze articolate dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso, in quanto le disposizioni dei piani paesaggistici costituiscono regole di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale, e men che meno dagli organi ed enti regionali che esercitano poteri amministrativi, atteso che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, è sempre necessario che le Regioni rispettino gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale e declinati negli strumenti di pianificazione paesaggistica, potendo deviare da tali standard solo per rafforzare la tutela dei beni paesaggistici e mai per introdurne deroghe in pejus .
2.7.2. Del pari, neppure può essere validamente predicata la violazione dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale della regione Lazio n. 24/1998 nella versione invocata dalla società ricorrente in quanto, come dalla stessa esplicitamente riconosciuto nel ricorso (cfr. pag. 7), la versione di tale testo normativo richiamata nel motivo di ricorso in esame, è stata introdotta nel gennaio 2018.
2.7.2.1. Si tratta, quindi, di ius superveniens che non rientra tra le sopravvenienze occorse prima della formazione del giudicato nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa, che individua il momento di notificazione della sentenza quale limite temporale di rilevanza delle sopravvenienze di fatto e di diritto rispetto al riesercizio del potere amministrativo e all’osservanza del vincolo discendente dal giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1366 del 17 marzo 2015 e giurisprudenza ivi citata).
2.8. L’istruttoria svolta dalla regione Lazio in relazione alle proposte formulate dalla società ricorrente, così come la valutazione delle stesse, risulta comunque pertinente rispetto alle prescrizioni paesaggistiche contenute nel PTP 15/7.
Per ragioni di congruenza logico-giuridica e in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali si ritiene che la delibazione di tale aspetto debba essere svolta in sede di analisi del secondo motivo di ricorso, al quale, sul punto, integralmente si rinvia.
3. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1104/2008, asserendo che l’istruttoria condotta dalla regione Lazio non abbia tenuto conto della normativa all’epoca vigente, né dello stato attuale delle aree interessate dagli interventi che la società ricorrente avrebbe intenzione di realizzare.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, inoltre, la regione Lazio avrebbe errato nella classificazione della quasi totalità delle aree di sua proprietà, qualificandole come zone A1 e A2, come tali sottoposte a rigide previsioni di tutela che neppure consentono lo svolgimento di attività agricole e silvo-pastorali.
Del pari illegittima sarebbe stata la rilevazione degli edifici esistenti, come risulta dal fatto che nella nuova scheda V/02 sono state estese alle aree classificate B5 e C2 le prescrizioni in materia di restauro conservativo di immobili esistenti e di aumento di cubatura fino al 20%, benché nelle aree della società ricorrente classificate in tal modo non vi siano edifici che possano beneficiare di tali interventi.
Risulterebbe, infine, inconferente e superfluo il rinvio, per quanto riguarda gli interventi inerenti alla realizzazione del birrificio, alla presentazione di un PUA o di un PAMA ai sensi dell’articolo 17 delle NTA del Piano RNR e dell’articolo 26, comma 1- bis , della legge regionale della regione Lazio n. 28/1997, in quanto la presentazione di tali piani sarebbe consentita a tutte le aziende agricole ai sensi dell’articolo 57- bis della legge regionale n. 38/1999, anche laddove non operanti all’interno di parchi o riserve naturali.
3.1. Il Collegio ritiene che anche il secondo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.
3.2. In via preliminare va evidenziato che ancorché la società ricorrente discorra di violazione del giudicato nel contestare la legittimità dei gravati provvedimenti, le censure articolate con il secondo motivo di ricorso non possano che essere qualificate come doglianze tese all’annullamento di detti provvedimenti per eccesso di potere, in quanto ciò che viene in contestazione non è la circostanza per cui la Regione resistente non abbia provveduto a valutare i progetti presentati dalla società ricorrente o non si sia pronunciata sulla ammissibilità degli stessi, ma che abbia assunto una determinazione finale illegittima per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e difetto di motivazione.
Non risulta, quindi, esperita una azione di ottemperanza e, pertanto, la delibazione del secondo motivo di ricorso può essere svolta da questo giudice, essendosi l’intero giudizio correttamente svolto con il rito ordinario e non venendo in rilievo, nemmeno in parte, la competenza funzionale inderogabile del giudice dell’ottemperanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 3, c.p.a.
3.2.1. D’altronde, non può addivenirsi a una diversa conclusione prendendo in considerazione quanto statuito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5537 del 10 agosto 2010, ovverosia con la pronuncia che ha riformato parzialmente la sentenza n. 1104/2008 di questo Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente e che era stata rigettata in primo grado.
Tutte le statuizioni contenute in tale sentenza, infatti, risultano funzionali a far emergere l’erroneità della richiamata sentenza n. 1104/2008 “ nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento dei danni in relazione all’annullamento da essa disposto ”.
Laddove si ritenesse di opinare diversamente, valorizzando la formula “ in parziale riforma della sentenza impugnata ” contenuta nella parte dispositiva della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, al fine di ritenere che si sia formato un giudicato di annullamento anche con riferimento alla possibilità, per la regione Lazio, di imprimere un vincolo di riserva integrale controllata, allora la società ricorrente avrebbe dovuto agire dinanzi al Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 5537 del 10 agosto 2010 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato – peraltro, come innanzi evidenziato, l’ottemperanza di tale sentenza è stata già chiesta dalla società ricorrente e il Consiglio di Stato ha statuito su tale azione con la sentenza n. 4689 del 4 agosto 2011 –.
3.2.2. Infatti, per consolidata giurisprudenza “ ii) ‘Come noto, quando la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo il ricorso per l’ottemperanza del giudicato va proposto al giudice di primo grado; è competenza funzionale, invece, del Consiglio di Stato nel momento in cui la sentenza d’appello, anche se conferma la sentenza del TAR, ne modifica sostanzialmente la motivazione, influendo sull’effetto conformativo derivante dal giudicato’ (Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 698, e sez. III, 3 febbraio 2020, n. 871); iii) ‘…se la diversa motivazione di conferma si sostanzia in un approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento del motivo o dei motivi già positivamente vagliati ed accolti dal giudice di primo grado, il contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado non può dirsi mutato, con conseguente individuazione del giudice competente nel TAR.’ (Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5986); iv) ‘Tale orientamento è coerente con la ratio sottesa alla disciplina della competenza funzionale per l’azione di ottemperanza così come posta dal codice del processo amministrativo che è quella di garantire il collegamento tra cognizione ed esecuzione, il giudice che ha posto l'obbligo conformativo essendo anche naturalmente destinato a meglio assicurare l’interpretazione della portata effettiva del suo dictum’ (Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5485) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7231 del 24 luglio 2023; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5489 del 24 novembre 2017).
3.3. Risulta, dunque, legittima la valutazione compiuta dalla regione Lazio sulle richieste della società ricorrente per ciò che concerne la adeguatezza della istruttoria svolta, essendo stati puntualmente presi in considerazione anche i progetti di cui alle richieste di nullaosta nn. 228 e 229 del 2004 ed essendo stata verificata la compatibilità degli interventi con i vincoli e le prescrizioni paesaggistiche vigenti, tenuto anche conto delle eventuali sopravvenienze.
3.3.1. Quanto al progetto relativo all’agricampeggio, lo stesso è stato ritenuto ammissibile, ancorché la sua concreta realizzazione sia stata subordinata al rispetto dei limiti sanciti dal PTP 15/7, il che risulta del pari legittimo alla luce delle considerazioni svolte in sede di delibazione del primo motivo di ricorso.
3.3.2. Riguardo a tale progetto va poi evidenziato che la regione Lazio, nella relazione istruttoria approvata con la gravata DCR n. 17/2018, ha espressamente rilevato che: a) in base al PTP 15/7 l’area di proprietà della società ricorrente ricadeva in parte all’interno di aree a tutela integrale (TI/64 e TI/65) e in parte all’interno di un’area a tutela paesistica (TPb/11 “ tutela dei paesaggi agrari di grande estensione ”). I fondi di proprietà della società ricorrente, inoltre, costituivano anche “ aree di rispetto preventivo dei beni di interesse archeologico, di punti di belvedere e di percorsi panoramici ” (cfr. pag. 26 del doc. 1 della produzione della regione Lazio); b) “ Il campeggio è localizzato in un’area occupata da un oliveto, classificata C2 dal piano nelle sue versioni adottata e controdedotta [ossia, già nella versione adottata dall’Ente Roma Natura e modificata in seguito all’accoglimento dell’osservazione n. 5767/2002, n.d.r.] , classificata in zona TPb/11 dal PTPT 15/7 […]” (cfr. pag. 37 del doc. 1 della produzione della regione Lazio); c) nella parte relativa alla ammissibilità degli interventi veniva poi specificato che “ alla data di formazione del giudicato, a norma del Piano vigente, risultavano ammissibili in sottozona C2 unicamente agricampeggi nei limiti della l.r. 14/2006 (dodici piazzole, trenta ospiti; almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone). Tale disposizione risulta conforme a quanto stabilito dal PTP 15/7 laddove dispone, all’art. 51, lettera c) delle NTA, che nelle zone di Tutela paesaggistica: ‘c) L’edificazione consentita deve essere strettamente correlata all’utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l’attività di agriturismo;’ ” (cfr. pag. 41 del doc. 1 della produzione della regione Lazio).
3.3.3. Il rispetto delle prescrizioni paesaggistiche individuate dalla regione Lazio, quindi, risulta pertinente alla tipologia di intervento da realizzare e alle aree concretamente interessate.
In proposito, vale evidenziare che già l’Ente Roma Natura, con il parere reso con la DCD n. 2/2003, aveva provveduto a modificare gli elaborati del Piano adottato ( i.e. il Piano RNR).
In particolare, con riferimento alla Tavola 2 “ Articolazione in zone della riserva su base catastale ”, l’area di proprietà della società ricorrente era stata riclassificata in tre sottozone: B1 “ Riserva Generale ”, per la parte più estesa; C2 “ zona di protezione dell’agricoltura urbana e periurbana ”, per la parte strettamente agricola; D1 “ Attrezzature della riserva ”, per l’area relativa al giardino all’italiana (cfr. pag. 22 del doc. 1 della produzione della regione Lazio).
3.3.4. Atteso che l’iniziativa relativa al campeggio ricade in una area classificata come C e relative sottozone sia dall’Ente Roma Natura, sia dalla regione Lazio, risulta del tutto infondata la doglianza articolata con il mezzo di gravame in esame.
Quanto ai vincoli da rispettare e incidenti sul dimensionamento del campeggio, gli stessi risultano coerenti con le prescrizioni del PTP 15/7 e con le previsioni della normativa regionale all’epoca vigente, quindi anche sotto questo aspetto i provvedimenti gravati resistono alla censura di difetto di istruttoria articolata dalla società ricorrente.
3.4. Il prospettato difetto di istruttoria neppure sussiste con riguardo alla valutazione della istanza n. 229/2004, ovverosia quella concernente la realizzazione del birrificio e delle altre iniziative correlate al campeggio.
3.4.1. In primo luogo, dalla relazione istruttoria approvata con la DCR n. 17/2018 emerge come la regione Lazio abbia specificamente esaminato tale richiesta ritenendo che gli interventi edilizi proposti (necessari per realizzare le fasi di trasformazione e produzione della birra) non potessero essere assentiti in quanto le due condizioni all’uopo ritenute necessarie dalla stessa società ricorrente non risultavano soddisfatte.
3.4.2. Più in dettaglio, sulla scorta dell’apprezzamento svolto dalla regione Lazio non risultava più possibile riclassificare le aree aziendali interessate dalla realizzazione di tale progetto in sottozona C1, trattandosi di aree già classificate in sottozone A1, A2, B1 e B2 e che avevano mantenuto tale classificazione anche all’esito dei precedenti giudizi.
Ciò, invero, risulta pienamente corretto considerato il vincolo del giudicato discendente dalla più volte citata sentenza n. 1104/2008 di questo Tribunale, non è stato scalfito dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5537/2010 con la quale la sentenza del giudice di prime cure era stata riformata solo con riguardo al mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Risultava, altresì, ostativa alla realizzazione degli interventi proposti la circostanza per cui la superficie boscata ammontava a più del 50% della superficie aziendale, giusto quanto previsto dalla Tav. B – foglio 24B/374 del PTPR.
3.4.3. Per ciò che concerne il profilo della qualificazione delle aree della società ricorrente, i gravati provvedimenti risultano legittimi in quanto già l’Ente Roma Natura, nel parere reso con la DCD n. 2/2003, aveva classificato come zona B1 la gran parte dell’area di proprietà della società ricorrente (con esclusione solo di quella strettamente agricola e di quella relativa al giardino all’italiana). Detta classificazione non ha formato oggetto di contestazione nel presente giudizio, atteso che la società ricorrente ha circoscritto le sue censure alle classificazioni A1 e A2 delle aree di sua proprietà, il che osta all’accoglimento delle censure proposte, poiché non sono stati prodotti, né tantomeno allegati, precipui elementi dai quali ricavare che le aree classificate come A1 e A2 dovessero essere classificate come C e non come B1, così come già previsto dall’Ente Roma Natura con l’adozione del Piano RNR, anche all’esito delle modifiche apportate in accoglimento della osservazione n. 5767/2002.
La regione Lazio ha solo rafforzato la tutela ambientale di tali aree, le quali già solo con la qualificazione individuata dal predetto Ente di gestione della riserva naturale dell’AT risultavano inadatte alla realizzazione degli interventi che la società ricorrente intende realizzare.
3.4.4. Invero, per stessa ammissione della società ricorrente, la classificazione come sottozona B1 dei fondi di sua proprietà risultava ostativa alla piena realizzazione degli interventi proposti, tanto è vero che nella istanza di nullaosta n. 229/2004 era stato contestato l’inserimento della gran parte dei fondi nella sottozona B1 “ Riserva generale ”, in quanto le prescrizioni relative a tale zona vietavano la “ introduzione di colture protette con strutture fisse e l’impianto di nuovi vivai …, In tutte le zone di riserva generale sono vietate nuove opere edilizie, nuovi insediamenti residenziali, ampiamenti di costruzioni esistenti qualunque ne sia la destinazione… ” (cfr. pag. 8 del doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
La società ricorrente, se è vero che già con la suddetta istanza aveva evidenziato di aver richiesto all’Ente Roma Natura la modifica della destinazione dell’area interessata dall’azienda agricola da B1 a C1 (relativa alla sottozona di protezione delle aree a coltivazione estensiva; cfr. pag. 9 del doc. 5 della produzione di parte ricorrente), non ha poi fornito alcun elemento nel presente giudizio per dar conto dell’eventuale esito di tale richiesta.
3.4.5. Giova, peraltro, rilevare che la classificazione delle aree localizzate all’interno delle riserve naturali dipende dalla effettiva qualità delle stesse in termini orografici, floreali e faunistici, sicché è detta classificazione che conforma e limita le iniziative agricole e imprenditoriali che i privati potrebbero avere interesse a realizzare e non viceversa.
3.5. In secondo luogo, risulta corretta la istruttoria condotta dalla regione Lazio anche relativamente alla presenza di una superficie boscata pari a più del 50% della superficie di proprietà della società ricorrente.
A tal proposito, infatti, la regione Lazio ha utilizzato le tavole del PTPR e le classificazioni di copertura del suolo contenute nella Carta regionale dell’uso del suolo aggiornata al 2010, che con riferimento alle aree di proprietà della società ricorrente riportava coperture naturali o seminaturali, in gran parte con formazioni boschive.
Risulta quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che la regione Lazio abbia svolto il proprio apprezzamento considerando una situazione dei luoghi aggiornata rispetto a quella del 2006, sulla base dei dati contenuti in pertinenti documenti e provvedimenti pubblici.
Di contro, le deduzioni svolte sul profilo in esame dalla società ricorrente non sono meritevoli di essere avallate, in quanto fondate sul generico e non documentato richiamo ad “ aerofotografie disponibili sui siti web ” (cfr. pag. 12 del ricorso), delle quali neppure è indicata la fonte.
3.6. Ad avvalorare la correttezza dell’istruttoria svolta dalla regione Lazio propende anche il fatto che la società ricorrente, nella istanza n. 229/2004, non ha specificamente indicato la localizzazione dei nuovi edifici che intendeva realizzare ai fini della costruzione degli impianti del birrificio, limitandosi ad affermare che “ Le strutture saranno accorpate e localizzate in un’area decentrata dell’azienda, scelta secondo il criterio del minor impatto paesaggistico possibile ” (cfr. pag. 10 del doc. 5 della produzione di parte ricorrente e pag. 38 del doc. 1 della produzione della regione Lazio).
3.6.1. Tali deduzioni, inoltre, contrastano con quanto affermato dalla stessa società ricorrente nella istanza n. 229/2004, secondo la quale l’intera superficie aziendale presentava un’elevata dotazione arboreo arbustiva (cfr. pag. 17 del doc. 5 della produzione di parte ricorrente). Tale affermazione, in particolare, è stata resa nella parte relativa agli “ Interventi di miglioramento ambientale ”, consistenti nella messa a dimora di ulteriori specie vegetali, con funzione anche di mitigazione degli impatti prodotti dalla realizzazione delle nuove strutture.
Orbene, in ragione dei limiti derivanti dalle prescrizioni paesaggistiche e dal fatto che l’area di proprietà della società ricorrente non era perlopiù classificabile come zona C, sarebbe stato onere della stessa indicare sin dal momento della presentazione dell’istanza (o al più, in sede di rinnovata valutazione della stessa ad opera della regione Lazio) le specifiche particelle catastali sulle quali intendeva localizzare i nuovi edifici e rappresentare, del pari dettagliatamente, lo stato dei luoghi. Infatti, laddove le particelle interessate dalla realizzazione del birrificio e degli altri edifici ad esso funzionali fossero state ricomprese nelle aree classificate come sottozona B1 o superiore come previsto dalla regione Lazio, l’intervento non sarebbe stato assentibile in ragione dei limiti derivanti dalle prescrizioni paesaggistiche e dalle esigenze di salvaguardia ambientale rafforzata o integrale di alcune zone della riserva naturale dell’AT.
3.7. Privo di pregio risulta, poi, il profilo di doglianza che appunta sulla insufficienza della istruttoria con riguardo alle modifiche apportate alla nuova scheda V/02.
Invero, il riferimento alla possibilità di eseguire interventi di restauro conservativo degli immobili esistenti, nonché aumenti di cubatura fino al 20% nelle aree classificate come sottozone B5 e C2, si deve al fatto che la regione Lazio ha solo in parte accolto le proposte relative alla realizzazione del campeggio in ragione delle limitazioni discendenti dalle disposizioni paesaggistiche all’epoca vigenti, sicché è risultato giocoforza necessario contemperare la richiesta della società ricorrente con le esigenze di tutela di matrice pubblicistica, tenendo conto delle disposizioni regionali in materia di agriturismo, nonché di quelle attuative del Piano RNR, con precipuo riferimento alla disciplina di dettaglio dettata per le differenti zone e sottozone.
3.7.1. Peraltro, quanto previsto nella nuova scheda V/02 risulta anche coerente con la posizione espressa dall’Ente Roma Natura con il parere DCD n. 2/2003, secondo il quale “ Il progetto prevede la realizzazione di un campeggio e il restauro e l’apertura alla fruizione pubblica dell’area sistemata a giardino neoclassico all’italiana, oggi in stato di evidente abbandono ” (cfr. pag. 25 del doc. 1 della produzione della regione Lazio).
3.7.2. In ogni caso, anche volendo ipotizzare ( quod non ) che la regione Lazio abbia erroneamente fatto riferimento alle possibilità edificatorie nelle sottozone B5 e C2, ciò non renderebbe insufficiente l’istruttoria condotta, trattandosi di previsioni al più ultronee che non risultano suscettibili di inficiare gli esiti raggiunti con riguardo all’intervento da realizzare nell’area di proprietà della società ricorrente a carattere più strettamente agricolo, per il quale trovano applicazione le norme tecniche di attuazione del Piano RNR inerenti alla zona C e alle relative sottozone, nonché le limitazioni e i vincoli derivanti dalle prescrizioni paesaggistiche del PTP 15/7.
3.8. Infine, risulta infondato anche il profilo di doglianza con il quale la società ricorrente ha contestato l’inconferenza del rinvio alla presentazione di un PUA/PAMA ai sensi dell’articolo 26, comma 1- bis , della legge regionale della regione Lazio n. 29/1997, trattandosi di una possibilità generalmente riconosciuta a tutte le aziende agricole ai sensi dell’articolo 57- bis della legge regionale della regione Lazio n. 38/1999.
3.8.1. La regione Lazio, invero, si è solo limitata, a margine delle conclusioni sulla istruttoria condotta sulla osservazione e le istanze presentate dalla società ricorrente, a ricordare che in via di principio sarebbe stato possibile presentare le richieste di intervento nell’ambito di un Piano di Utilizzazione Aziendale con l’osservanza delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla legislazione regionale.
Da questo punto di vista risulta corretto il richiamo all’articolo 26, comma 1- bis , della legge regionale della regione Lazio n. 29/1997, in quanto tale disposizione normativa detta la disciplina del “ Piano dell’area naturale protetta ”, mentre l’articolo 57- bis della legge regionale della regione Lazio n. 38/1999 contiene la disciplina generale sul “ PUA per le attività multimprenditoriali ” – che, peraltro, al comma 4, stabilisce che l’introduzione e lo svolgimento delle attività multimprenditoriali è consentita esclusivamente: a) nei manufatti esistenti; b) negli annessi agricoli di nuova edificazione –.
3.8.2. Atteso che la società ricorrente, ai fini della realizzazione del birrificio, dovrebbe realizzare anche annessi agricoli produttivi, l’articolo 55, comma 5- quater , lett. c) , della legge regionale della regione Lazio n. 38/1999 prevede che gli stessi sono “ realizzabili tramite presentazione e approvazione di un PUA ”, il che corrobora la pertinenza di quanto rilevato dalla Regione resistente.
3.8.3. Ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere non pertinente tale rilievo a margine e in via di principio, non verrebbe scalfita la legittimità della valutazione operata dalla regione Lazio con riferimento al progetto presentato dalla società ricorrente con la richiesta di nullaosta n. 229/2004 in quanto, per tutte le ragioni innanzi illustrate ed emergenti dalla relazione istruttoria, lo stesso non è stato ritenuto assentibile sulla base del progetto proposto, della classificazione dell’area di proprietà della società ricorrente, nonché della cogenza delle prescrizioni paesaggistiche e delle limitazioni previste dalle norme tecniche di attuazione del Piano RNR.
4. Il Collegio, alla luce dell’accertata legittimità dell’operato valutativo della regione Lazio, ritiene che anche la domanda risarcitoria esperita dalla società ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
4.1. Infatti, nel caso in esame l’invocata fattispecie risarcitoria non può dirsi sussistente, stante la mancanza di uno degli indefettibili elementi strutturali richiesti dal paradigma normativo di riferimento, vale a dire la illegittimità della condotta dell’amministrazione intimata in giudizio.
La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico e consolidato, ha in plurime occasioni affermato che la responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sono quelli sanciti dall’articolo 2043 cod. civ., vale a dire “ sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3094 del 27 marzo 2023).
4.2. Per quel che concerne l’elemento della ingiustizia del danno, nelle ipotesi di responsabilità aquiliana dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che lo stesso si correla alla dimensione sostanzialistica di tali situazioni giuridiche soggettive, per cui “ solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 7 del 23 aprile 2021).
4.3. Pertanto, laddove il giudice amministrativo accerti che l’operato dell’amministrazione sia legittimo – come nel caso di specie – viene meno uno degli elementi strutturali della fattispecie risarcitoria, ossia la condotta contra ius e non iure , e, quindi, non può fondatamente essere lamentato alcun danno ingiusto a carico della parte ricorrente, non venendo proprio ad esistenza una lesione giuridicamente rilevante della sua sfera giuridica.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’intero gravame in esame merita di essere respinto in ragione della infondatezza delle domande di tutela proposte dalla società ricorrente.
6. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenendo conto della complessità in fatto e diritto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI OR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA BI | MI OR |
IL SEGRETARIO