Sul provvedimento
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu e Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata dal Ricorrente;
- del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2025;
- e, per quanto di ragione, della nota dello Stato Maggiore dell'Esercito del 19 dicembre 2025;
nonché di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR OL, vista la richiesta di passaggio in decisione sulla scorta degli scritti di parte ricorrente e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’art. 42 bis , comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2002 dispone che “ Il