Sentenza 12 giugno 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da
IN S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi e Rubinia Antognoni, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi n. 26;
contro
Il Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, n. 11/1;
Regione Liguria, Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure - Arpal, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di La Spezia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della cultura, Ministero della transizione ecologica, Capitaneria di Porto di La Spezia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Bacini Idrici della Toscana della Liguria e dell’Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, n. 2;
nei confronti
di SA Quadrelli, Sviluppo AR RR S.r.l., Fofao S.r.l., non costituiti in giudizio;
della AR RR Yachting S.r.l., di IB-AR RR S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Ameglia e le Società controinteressate il 4 ottobre 2021, con atto ai rogiti del notaio dott. Giulia Angelini di Sarzana, rep. n. 2766, racc. n. 2393, e le norme tecniche di attuazione allegate alla Convenzione (conosciute in data 20 giugno 2022), nella parte in cui riguardano aree di proprietà di IN S.p.A. in liquidazione, e di ogni atto o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare la deliberazione della Giunta comunale di Ameglia n. 12 del 27 marzo 2021 (conosciuta in data 20 giugno 2022) e la determinazione del Comune di Ameglia n. 503 del 1 ottobre 2021 (conosciuta in data 6 settembre 2022);
nonché per l’ordine
di cancellazione della trascrizione della Convenzione del 4 ottobre 2021 tra il Comune di Ameglia e le Società controinteressate sui terreni di proprietà della Società ricorrente individuati nel Catasto del Comune di Ameglia al foglio 15, particelle 48, 296, 234, 1184, 233, 1188 e 1196.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ameglia, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del Ministero della Cultura, del Ministero della Transizione Ecologica, di AR RR Yachting S.r.l., della Capitaneria di Porto di La Spezia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Bacini Idrici della Toscana della Liguria e dell’Umbria e della IB-AR RR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’ udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 19 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha esposto di avere appreso – a seguito di un’ispezione ipotecaria presso il servizio immobiliare dell’Agenzia delle entrate di La Spezia eseguita il 20 giugno 2022 – che il 4 ottobre 2021, il Comune di Ameglia e le Società controinteressate (IB – AR RR s.r.l., Fofao s.r.l., AR RR Yachting s.r.l. e Sviluppo AR RR s.r.l.) hanno sottoscritto una convenzione urbanistica, relativa agli “interventi finalizzati alla riorganizzazione e mantenimento dell’attività esistente ai fini dell’adeguamento obbligatorio al piano guida della nautica presso le aree nella disponibilità della AR RR Yachting s.r.l.”, implicante l’imposizione di rilevanti pesi e vincoli sui propri terreni, per un’estensione superiore a 15.000 metri quadrati fondato sul seguente presupposto “ Il Comune di Ameglia, dispone che IN S.p.a, quale futuro Soggetto Proponente del Masterplan 2007 - SUA del Polo Nautico, e/o i futuri aventi diritto, in qualità di futuri soggetti attuatori delle trasformazioni riguardanti le aree residue di sviluppo, saranno vincolati a redigere una progettazione che tenga conto dell’obbligo di trasferire all’interno dei futuri interventi i diritti edificatori sopra indicati nella disponibilità del Proponente quale soggetto titolare dello Strumento Urbanistico Attuativo già approvato. Tutto ciò come meglio descritto all’interno delle NTA Norme tecniche di attuazione depositate ad aprile 2021 e allegate alla presente quale parte integrante. Quanto sopra quale adempimento dell’Amministrazione Comunale all’impegno sottoscritto con IN s.p.a all’interno dell’Accordo Integrativo 2007 (ex art.11 L.241/1990) e a quello sottoscritto con gli Enti all’interno del Protocollo d’intesa 2013 (ex art.15 L.241/1990). Da ciò discende che il Comune di Ameglia, come già attuato con la redazione degli obbiettivi di PUC 2008, procederà, in sede di aggiornamento e redazione degli strumenti del governo del territorio, con una progettazione del Distretto di Trasformazione che tenga conto del disegno unitario indicato dal soggetto proponente IN s.p.a all’interno del Masterplan 2007 – Progetto Unitario IN -Fiumaretta ambito Polo Nautico AR di Fiumaretta e dei diritti edificatori maturati e non progettati nella disponibilità del soggetto attuatore, impegnandosi sin da ora ad apporre apposita clausola da inserirsi nella Certificazione di Destinazione Urbanistica, a carico delle particelle di proprietà della IN S.p.A. in Liquidazione (Foglio 15 mapp.li 48, 296, 234, 1184, 233 e mapp.li 1188 e 1196), dalla quale dovrà evincersi inerente il trasferimento di parte dei diritti di edificazione non progettati a favore della società proponente AR RR Yachting S.r.l. ” (art. 6 della Convenzione).
Tale convenzione rappresenta l’epilogo di un progetto di riqualificazione urbana – che coinvolgeva i poli nautici di Pantalè e Fiumaretta sul Fiume Magra (nel Comune di Ameglia), i litorali di Sarzana ed Ameglia, il Borgo storico della frazione di IN – avviato nell’ambito dei PRUSST e concretizzatosi, all’esito di un conferenza ex art. 14 del d.lgs. n. 241/1990, in un documento conclusivo di condivisione da parte della Regione Liguria, della Provincia di La Spezia, dei Comuni di Ameglia e Sarzana del “Masterplan 2007” presentato dalla ricorrente presentato il Ministero resistente, che prevedeva tra l’altro un polo nautico a Fiumaretta e per la cui realizzazione era necessaria una variante al piano del parco, poi approvata nel 2010, che però ridusse la capacità edificatoria della società controinteressata a vantaggio della ricorrente.
Nel 2013 la Regione, pur confermando il proprio interesse per il PUMF, ritenne superato lo strumento dell’Accordo di pianificazione e prospettò la conclusione di un Accordo di programma. Contestualmente evidenziò la necessità di aggiornare il Masterplan alla luce del mutato quadro economico, della pianificazione urbanistica comunale e delle esigenze di messa in sicurezza idraulica del territorio. La Regione richiese inoltre l’avvio della fase preliminare ( scoping ) della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), finalizzata alla predisposizione del rapporto ambientale necessario per l’approvazione del progetto. Pur avendo manifestato la propria disponibilità a partecipare agli incontri tecnici e alle attività istruttorie richieste, la società, di fronte al radicale mutamento del quadro progettuale e procedimentale originariamente previsto, nel 2014 cessò di coltivare l’iniziativa.
Tale esito negativo dell’iniziativa ebbe altresì riflessi nel correlato accordo contrattuale concluso tra progetto tra la società ricorrente e IB s.r.l. (oggi IB-AR RR s.r.l.) (il 3 febbraio 2010) per la realizzazione del progetto. In particolare, il progetto di IB avrebbe costituito una porzione del PUMF; IN non garantiva l’esito favorevole del procedimento relativo al PUMF; IB avrebbe potuto trasformare la propria area, indipendentemente dall’approvazione del PUMF, mediante la presentazione di uno strumento urbanistico attuativo.
All’esito di una controversia insorta tra le due società per l’imputabilità dell’esito negativo dell’iniziativa, concludevano un accordo transattivo con cui la ricorrente si impegnava altresì a non opporsi ai procedimenti amministrativi di interesse di IB, BM [IB-AR RR s.r.l.] e MA [AR RR Yachting] in relazione al SUA prot. n. 8256 presentato al Comune di Ameglia il 5 agosto 2013, sfociato nella deliberazione n. 22 del 7 aprile 2014, con cui il Consiglio comunale di Ameglia adottava il piano particolareggiato in variante contestuale al piano regolatore generale per la realizzazione di una marina (darsena) scavata a secco nelle aree di sua proprietà e costituente presupposto procedimentale della Convenzione impugnata nel presente giudizio.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1372 c.c. Violazione delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità. Violazione delle norme in materia urbanistica. Incompetenza.
Con tale motivo, parte ricorrente, in estrema sintesi, ha rilevato la lesività della Convenzione del 4 ottobre 2021 e delle norme tecniche di attuazione ad essa allegate (non espressamente approvate da alcun provvedimento amministrativo noto alla ricorrente e certamente non approvate dal Consiglio o dalla Giunta del Comune di Ameglia né da organi della Regione) poiché:
i ) impongono alla ricorrente – quale proprietaria dei terreni catastalmente individuati nel foglio 15 dalle particelle 48, 296, 234, 1184, 233, 1188 e 1196 – di progettare i futuri interventi in tali aree, tenendo “conto dell’obbligo di trasferire all’interno dei futuri interventi … i diritti edificatori” delle controinteressate;
ii ) limitano il futuro esercizio del potere pianificatorio del Comune che dovrà disciplinare il Distretto del Polo Nautico di Fiumaretta in maniera tale da tener conto “del disegno unitario indicato dal soggetto proponente IN S.p.A. all’interno del Masterplan 2007”, nonché dei “diritti edificatori maturati e non progettati nella disponibilità del soggetto attuatore” e si impegna “ad apporre apposita clausola da inserirsi nel certificato di destinazione urbanistica”, da cui “dovrà evincersi inerente il trasferimento di parte dei diritti di edificazione non progettati a favore della Società proponente AR RR Yachting”;
iii ) introducono una nuova disciplina urbanistica dei terreni di proprietà di IN, contenuta nella Scheda d’ambito n. 4 allegata alle NTA della Convenzione.
Per parte ricorrente le predette previsioni sono illegittime per violazione:
- delle garanzie procedimentali poiché la disciplina urbanistica ed i vincoli sopra indicati sono stati imposti sui terreni di proprietà di IN senza che la Società sia stata coinvolta nel procedimento; inoltre, il comma 1 dell’art. 11 della legge n. 241/1990 consente all’Amministrazione di stipulare accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento “senza pregiudizio dei diritti dei terzi”; il secondo comma dell’art. 1372 c.c. stabilisce che “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi”;
- delle norme in materia di imposizione di vincoli (sostanzialmente espropriativi) sulla proprietà privata, in quanto non è stata rispettata la disciplina dell’esercizio del potere di pianificazione e di espropriazione;
- della competenza del Consiglio comunale in materia urbanistica poiché l’organo consiliare (e, per la verità, neppure la Giunta) mai ha approvato (né esaminato) il testo della Convenzione e delle NTA qui impugnati.
2) Violazione e falsa applicazione della l.r. 2 aprile 2015, n. 11 (in particolare artt. 80 e 82), della l.r. 4 settembre 1997, n. 36 (in particolare artt. 59, 60 e 61), della l.r. 8 luglio 1987, n. 24 (in particolare artt. 4, 8 e 18), della l.r. 5 aprile 2012, n. 10 (in particolare artt. 10 e 12) e della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in particolare artt. 13-17 e 23), stante la violazione della normativa edilizia richiamata.
3) Incompetenza poiché il relativo vizio già denunciato con il primo motivo deve considerarsi ancora più grave nella parte in cui la Convenzione e le NTA ad essa allegate predeterminano addirittura il contenuto del futuro piano urbanistico comunale (PUC) – stante l’impegno del Comune di tener conto (“in sede di aggiornamento e redazione degli strumenti del governo del territorio”) non soltanto “del disegno unitario indicato dal soggetto proponente IN s.p.a. all’interno del Masterplan 2007” (che la Regione espressamente ritiene “superato”), ma anche “dei diritti edificatori maturati e non progettati nella disponibilità del soggetto attuatore” (all’art. 6 della Convenzione) – senza alcuna delibera da parte del Consiglio comunale.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e 14- quater della legge 7 agosto 1990 n. 241. Carenza dei presupposti. Difetto e contraddittorietà della motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Ministero della cultura, Ministero della transizione ecologica, Capitaneria di Porto di La Spezia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Bacini Idrici della Toscana della Liguria e dell’Umbria nonché il Comune di Ameglia e delle società controinteressate AR RR Yachting S.r.l., di IB-AR RR S.r.l.
Successivamente la società ricorrente, il Comune resistente, Larina RR Yachting s.r.l. hanno depositato copiosa documentazione.
Il Ministero della cultura, la Capitaneria di Porto di La Spezia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memorie depositate il 16 febbraio 2026, le società controinteressate costituite e il Comune intimato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse perché la convenzione impugnata è stata stipulata esclusivamente tra il Comune di Ameglia e le società BI e AR RR Yachting, rimanendo così esclusa la società IN che non ne è parte.
Per la difesa delle società controinteressate, quindi, i vincoli che incidono sulle aree di proprietà della predetta non derivano dalla convenzione contestata, avente mera natura ricognitiva e costitutiva, ma dai precedenti atti pianificatori (il documento conclusivo che ha approvato il Masterplan 2007 e i successivi atti di pianificazione approvati dagli Enti in coerenza e in attuazione del documento conclusivo, fra cui, in primis , la variante al piano di parco), mentre, il Comune ha rilevato che, stante la mancata approvazione del piano particolareggiato (solamente adottato) nessun intervento può essere attuato, sicché la convenzione e le norme attuative di esso non possono produrre alcun effetto urbanistico.
Con memoria depositata in pari data parte ricorrente ha rilevato come la Convenzione effettivamente sottoscritta sia molto diversa da quella approvata dagli organi comunali. In particolare, il testo approvato dal Consiglio comunale (con delibera n. 22 del 7 aprile 2014) e successivamente modificato dalla Giunta (n. 12 del 27 marzo 2021) non prevedeva alcuna disposizione che riguardasse o limitasse i beni di proprietà della ricorrente.
Inoltre, con ulteriore memoria depositata il 26 febbraio 2026 parte ricorrente ha replicato alle eccezioni di inammissibilità delle controparti rilevando come l’eccezione del Comune confonda l’illegittimità del provvedimento (pacifica) con la sua inefficacia e l’eccezione delle società controinteressate presupponga l’efficacia e vincolatività del documento del 2007, circostanze, invero, contestate.
Le società controinteressate hanno ulteriormente replicato con memoria depositata il 26 febbraio 2026.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe – come da verbale – il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato relativamente a tutte le Amministrazioni statali intimate.
L’eccezione è fondata.
Va, sotto tale profilo, rilevato che l’art. 41 c.p.a. esclude la legittimazione passiva per le amministrazioni od enti che – come il predetto Assessorato – abbiano partecipato, a diverso titolo, al procedimento, non adottando la determinazione finale (T.a.r. della Valle D’Aosta, sez. I, 31 luglio 2020, n. 29).
Nella specie la causa ha ad oggetto l’asserita illegittimità di alcune clausole, nonché delle allegate norme tecniche di attuazione della Convenzione urbanistica del 4 ottobre 2021 (trascritta dai controinteressati in danno della società ricorrente), la quale si colloca “a valle” dei pareri già rilasciati nell’ambito della conferenza di servizi prodromica al rilascio del Provvedimento unico ambientale.
Ne consegue l’estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio di tali Amministrazioni, poiché estranee alla Convenzione in esame.
Sono, invece, infondate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dal Comune resistente e dalle società controinteressate.
Va, sotto tale profilo, rilevato che l’eventuale inefficacia o inattuabilità delle previsioni contenute nell’accordo non escludono l’interesse della ricorrente:
- a eliminare ogni effetto potenzialmente pregiudizievole sullo ius aedificandi delle aree stante la previsione d’incidenza sulla destinazione urbanistica delle aree e dell’apposizione di un’apposita clausola nella certificazione di destinazione urbanistica “ dalla quale dovrà evincersi inerente al trasferimento di parte dei diritti di edificazione non progettati a favore della società proponente AR RR Yachting S.r.l. ”;
- a rimuovere ogni situazione di incertezza che può riflettersi anche sulla commerciabilità del bene o sul suo valore.
Va, altresì, evidenziato che la Convenzione in esame non può considerarsi atto vincolato e giuridicamente necessitato dal documento conclusivo della conferenza preliminare relativa al progetto unitario IN del 2007 (cfr. allegato n. 3 del deposito documentate della controinteressata del 6 febbraio 2026) che - adottato ai sensi dell’art. 14 della l. n. 241/1990 - ha una natura meramente programmatica, in quanto delinea gli impegni futuri e condizionati a carico del soggetto attuatore (l’odierna ricorrente) e prospetta la necessità di procedere ad una progettazione definitiva rispetto alle indicazioni del Masterplan, invero mai realizzatasi.
Tale ricostruzione non è smentita, ma confortata dal parere pro veritate a firma del Prof. Giuseppe Morbidelli del 26 gennaio 2021, depositato dalla parte controinteressata il 6 febbraio 2026, laddove si afferma che “ all’esito di tale Conferenza dei Servizi, a cui ha partecipato anche IN S.p.A., è stato approvato un verbale il quale prevede, al punto 5, che il Master Plan del progetto unitario sarebbe stato successivamente approvato “mediante accordo di pianificazione ex art. 57, legge regionale 36/1997, al fine di garantire l’unitarietà del progetto, la contestualità dei momenti decisionali e un’efficace azione di raccordo dell’azione delle Amministrazioni coinvolte”, e che l’accordo di pianificazione avrebbe dovuto contenere: “- il master plan (ovvero SAU) e le varianti ai piani territoriali ed urbanistici ad esso sottese, condivise dalle Amministrazioni Pubbliche interessate; - un accordo quadro contenente il cronogramma e gli impegni convenzionali e le garanzie fideiussorie necessarie a garantire l’organicità delle fasi attuative ed il perseguimento degli interessi pubblici correlati al progetto; - gli strumenti urbanistici attuativi già approvabili, fermo restando la successiva approvazione degli altri S.U.A. e delle eventuali varianti contestuali non approvate con l’accordo di pianificazione, nei tempi e nei modi previsti dal cronoprogrammа”. Risulta pertanto evidente che nella fattispecie in esame, sulla base di quanto concordato (con effetti indiscutibilmente vincolanti per la parte ex art. 11 1. 241/1990) tra le Amministrazioni e la Società che aveva predisposto il Master Plan, l’accordo di pianificazione non poteva essere promosso prima che la Soc. IN predisponesse gli atti propedeutici di sua competenza, e cioè la proposta dell’“accordo quadro” contenente il cronoprogramma e gli impegni convenzionali nonché le garanzie fideiussorie necessarie a garantire l’organicità delle fasi attuative. ”
La vincolatività in esame non afferisce al contenuto ovvero all’oggetto della pianificazione - ancora in divenire - ma agli obblighi propedeutici e preliminari gravanti sul soggetto promotore, funzionali alla sua definitiva conclusione, non avveratasi, così come confermato dalla relazione istruttoria n° A096 del 27 gennaio 2016 per la verifica – ex art. 13, della l.reg. Liguria n. 32/2012 – di assoggettabilità del piano particolareggiato alla VAS ove si premette che il “ Masterplan IN Spa 2009: scenario di minima – scenario di massima (che comprende anche la darsena di che trattasi): fondato sul protocollo d’intesa siglato fra Regione, enti locali, Ente Parco in data 4.4.2007, e mai pervenuto ad una stesura definitiva, è da intendersi ormai superato, almeno per la parte relativa al Polo Nautico in quanto, con il SUA [strumento urbanistico attuativo, il piano particolareggiato NdR] in esame, viene inficiata la possibilità di una progettazione unitaria del relativo distretto ”
La Convenzione in argomento – adottata ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.reg. Liguria n. 10/2012, rubricato “Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti” che li consente anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia – all’evidenza non solo impegna e condiziona la futura attività di pianificazione del Comune che dovrà tenere conto “del disegno unitario indicato dal soggetto proponente IN S.p.A. all’interno del Masterplan 2007”, ma impone alle particelle di proprietà della ricorrente (Foglio 15 mapp.li 48, 296, 234, 1184, 233 e mapp.li 1188 e 1196) un vincolo di natura sostanzialmente espropriativa, senza garantire il contraddittorio, così come previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. Corte cost. set. n. 270/2020 che ribadisce l’importanza del contraddittorio in tale materia per consentire ai privati di essere «in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico») e prevedendo una disciplina urbanistica specifica (v. scheda ambito n. 4 delle NTA), senza un’apposita determinazione del Consiglio comunale.
Deve, pertanto, ritenersi fondato il primo assorbente motivo di ricorso in cui si è evidenziato come tali vincoli non possono considerarsi discendenti dal documento del 2007, privo di qualsiasi puntuale specifica indicazione in tal senso nonché di qualunque efficacia vincolante in ordine alle aree in contestazione, né dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2014 (allegato n. 38 della produzione documentale del Comune depositata il 5 febbraio 2026) e dalla correlata deliberazione della Giunta n. 12 del 27 marzo 2021 (allegato n. 28 della produzione documentale del Comune depositata il 5 febbraio 2026) in ordine al piano particolareggiato di iniziativa privata ex art. 18, comma 2, della l.reg. Liguria, 8 luglio 1987, n. 24 e alla conseguente proposta di convenzione prevista dall’art. 18, comma 2, della predetta legge regionale.
Né tantomeno l’ulteriore documentazione prodotta in giudizio comprova e indica l’apposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione nei termini indicati – in modo innovativo e per la prima volta – dall’art. 6 della Convenzione in esame.
Inoltre, la Convenzione impugnata – sia nella parte in cui impone vincoli preordinati all’esproprio sia in nella parte in cui incide sulla destinazione urbanistica delle aree – non trova puntuale riscontro nelle prodromiche delibere consiliari che ne avevano approvato la proposta, sicché l’accordo è stato sottoscritto dal responsabile della posizione organizzativa autonoma dell'Area 1 del Comune di Ameglia – ossia da un organo amministrativo – in violazione del regolare di riparto delle competenze ex art. 48 TUEL (che attribuisce unicamente al Consiglio comunale il potere di imporre vincoli) ed eccedendo i limiti imposti dalle prodromiche delibere del Consiglio e della Giunta comunale n. 22 del 7 aprile 2014 e n. 12 del 27 marzo 2021, comportandone l’inefficacia anche ai sensi dell’art. 1398 c.c..
L’accoglimento di una censura attinente alla violazione di una norma procedimentale da cui discende la regressione del procedimento determina l’assorbimento delle altre censure per evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale, in quanto attinenti al contenuto del provvedimento finale qui censurato che, alla luce di quanto sopra, deve essere annullato e dovrà essere riadottato al termine del procedimento.
In conclusione, stante la fondatezza del primo motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre ulteriori utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, la Convenzione deve essere annullata nelle parti d’interesse impugnate.
Con riferimento, infine, alla domanda di cancellazione della trascrizione della Convenzione del 4 ottobre 2021, si evidenzia come tale effetto discenda automaticamente dalla trascrizione della presente sentenza ex art. 2655 c.c. con gli eventuali effetti prenotativi di cui all’art. 2668 c.c., sicché, nulla deve disporsi in tal senso.
La complessità e peculiarità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso – a carico del Comune - del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero della cultura, della Capitaneria di Porto di La Spezia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Convenzione impugnata, nelle parti d’interesse.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso da parte del Comune resistente del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AU EN |
IL SEGRETARIO