Ordinanza collegiale 25 ottobre 2023
Sentenza 5 aprile 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 00412/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Samele, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale Sindaco p. t., rappresentato e difeso prima dall’avv. Nicola De Salvia, poi dall’avv. Giorgia Franco, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) la Determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 768 del 06.08.2020 del IV Settore – lavori pubblici, manutenzioni, beni archeologici, protezione civile, appalti e contratti, ambiente, sport del Comune di Canosa di Puglia, notificata il 17.08.2020, avente a oggetto “ Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di proprietà comunale ubicato alla via -OMISSIS- nei confronti del Sig. -OMISSIS- ”; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito per il Comune resistente il difensore;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, anziano assegnatario dell’alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Canosa di Puglia sito in via -OMISSIS-; b, in data 03/04/2020, riceveva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo alla decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di proprietà comunale, a valere come diffida, a firma del responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzione Ambiente e Protezione civile del Comune di Canosa di Puglia – prot. n. 7757 del 27.02.2020.
In data 04.04.2020, il ricorrente riscontrava la missiva comunale, con nota registrata al protocollo n. 12743 del 10.04.2020.
Nondimeno, con provvedimento n. 768 del 06.08.2020 del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia, notificato il 17.08.2020, veniva dichiarata la decadenza del ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di proprietà comunale, sito in Canosa di Puglia, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera c), della L.R. n. 10/2014, sull’asserito presupposto che il medesimo non occupasse stabilmente l’alloggio, essendosi trasferito in altra città presso parenti.
Avverso tale atto il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 27.10.2020 e depositato il 02.11.2020, deducendo i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; 2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà; difetto e carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 17 co. 1 lett. c) L.R. n. 10/2014.
Si costituisce il Comune intimato deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso. Conclude, anche con successiva memoria, per la reiezione.
In data, 15.02.2023, il ricorrente deposita atto di revoca del mandato al difensore, senza nominare un nuovo difensore.
Con ordinanza n. 1265 del 25.10.2023, viene rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una questione di giurisdizione.
Segue memoria difensiva del Comune resistente di adesione al rilievo di giurisdizione.
All’udienza del 4 aprile 2024, la causa è introitata per la decisione.
II – La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
III - Sussiste un orientamento giurisprudenziale consolidato, presso le Sezioni unite della Corte di Cassazione, da quelle ribadito più volte. Esso, già espresso in decisioni meno recenti (Cass., Sez. un., nn. 758 e 755 del 16 gennaio 2007), si compendia nell'affermazione del seguente principio di diritto: « In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico » (così, Cass., Sez. un., 28 dicembre 2011, n. 29095, cui hanno fatto seguito, tra le altre, Cass., Sez. un., n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013; n. 22957 del 2013; n. 9694 del 2013; n. 24148 del 2017; n. 9918 del 2018; n. 14267 del 2019; n. 18828 del 2019; n. 5253 del 2020; n. 621 del 2021).
Ancora di recente si è ribadito che " rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione " (cfr.: Cass., Sez. un., 18 febbraio 2021, n. 4366).
IV - Il criterio di riparto ritenuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è stato, in effetti, disatteso da una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che prendendo le mosse dalla meno recente decisione dell'Adunanza plenaria, n. 28 del 1995, e, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dalle sentenze n. 1892 e n. 4270 del 2014, ha ritenuto che le controversie in materia di edilizia residenziale pubblica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo essenzialmente perché " aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ", oggi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (cfr., in tale senso, nonché sulla base di ulteriori argomenti per i quali è sufficiente rinviare alle relative motivazioni, C.d.S., Sez. II, 14 aprile 2021, n. 3054, che richiama C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6591).
Malgrado tali recenti riaffermazioni dell'orientamento giurisprudenziale richiamato (che, in effetti, non consentono di ritenere che il contrasto con i principi enunciati dalla Cassazione sia stato definitivamente superato presso il Consiglio di Stato; cfr., sull'attualità delle oscillazioni giurisprudenziali interne, C.d.S., Sez. II, 18 giugno 2021, n. 4740), è tuttavia presente nella giurisprudenza amministrativa e non minoritario l'orientamento che condivide il criterio di riparto di giurisdizione sostenuto dal giudice di legittimità (cfr.: Cons Stato, n. 2060/2020; n. 2020/2020; n. 1716/2020; n. 1414/2020; n. 2299/2019; n. 2300/2019; n. 2411/2019; n. 2975/2020).
V – Qui si condividono le decisioni da ultimo citate, ritenendosi, in particolare, che la fattispecie fuoriesca dall'ambito di applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., in tema di giurisdizione esclusiva, atteso che l'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica residenziale non dà luogo a un rapporto di concessione di bene pubblico, quanto piuttosto a un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locativo (cfr.: C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831, che richiama Cass., Sez. un., 12 ottobre 2020, n. 21991).
Il riparto di giurisdizione va quindi effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio (cfr.: C.d.S., Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2975), distinguendo la fase che precede l'assegnazione dell'alloggio, contraddistinta dall'esercizio di pubblici poteri, dalla fase successiva, nella quale si svolge il detto rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato. La prima fase, funzionale all'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, è caratterizzata da atti amministrativi (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo, rientranti nella cognizione del giudice amministrativo; una volta stipulato il contratto, poi, sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
VI - Vanno perciò demandate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi a oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ogniqualvolta non ricorra una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenere l'assegnazione ovvero una manifestazione di autotutela sull'originario provvedimento, come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio, bensì la decadenza consegua all'accertamento della carenza di un requisito quale previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, " perciò costituente atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico " (cfr.: C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831; cfr. anche Cass., Sez. un., 30 marzo 2018, n. 8041 e, da ultimo, n. 4366/2021, su citata).
VII - Nel caso di specie, la determina impugnata ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio, sull’asserito presupposto che il medesimo non occupa stabilmente l’alloggio, essendosi trasferito in altra città presso parenti.
Essendo evidenti la sopravvenienza di quest'ultima asserita condotta all'assegnazione dell'alloggio e la sua natura di inadempimento di un’obbligazione contrattuale dell'assegnatario, la causa di decadenza è successiva al provvedimento di assegnazione. Essa attiene al requisito che deve permanere in costanza di rapporto, che l'Amministrazione assume essere venuto meno.
Applicando il criterio di riparto della giurisdizione sopra delineato, deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., può essere riproposta in via di traslatio judicii .
VIII – In conclusione, sussiste il difetto di giurisdizione. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell’A.g.o., salva la traslatio judicii nei termini di legge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO